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[AZA 3] 
 
1A.305/1996 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
***************************************************** 
 
10 agosto 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, 
presidente della Corte, Aeschlimann e Catenazzi. 
Cancelliere: Gadoni. 
 
_______ 
 
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 9 ottobre 1996 presentato dal Comune di Tegna, rappresentato dal 
Municipio e patrocinato dall'avv. Marco Cattori, Locarno, contro la risoluzione emanata il 4 settembre 1996 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, nella causa che oppone il ricorrente alle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART), Locarno, patrocinate dall'avv. dott. Diego Scacchi, Locarno, e che vede come parti interessate Enzo Andreatta, Josephine Andreatta, Maria Luisa De Rossa, Christa Plum, Emma Gobbi, Domenico Gobbi, Carlo Schmed, Renato Gobbi, Reiner Plum, Thomas Plum, Peter Carol, Marco Pollini, Sofia Pollini, Peppo Corfù, Flavio Gobbi, Silvia Gobbi, Tegna, Diego Bellini, Bellinzona, la Società Ticinese per l'Arte e la Natura (STAN), tutti patrocinati dall'avv. dott. Franco Gianoni, Bellinzona, e l'Associazione abitanti di Tegna, Tegna, in merito al dissodamento di una superficie di 735 m2 della particella n. 528 RF di Tegna al fine di costruirvi un'officina ferroviaria; 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART), che esercitano tra Locarno e Camedo una ferrovia a scartamento ridotto, hanno presentato il 7 febbraio 1995 all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) una domanda di approvazione dei piani per la costruzione di un'officia-deposito sulla particella n. 528, in località 
Ponte Brolla, nel Comune di Tegna. Esse avevano invero già inoltrato un' analoga domanda nel 1987, ritirata nel 1994, in seguito alla costituzione da parte dell'UFT di un gruppo di lavoro incaricato di cercare un'ubicazione ideale per la costruzione. 
 
Con istanza del 25 marzo 1996 le FART hanno chiesto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino di poter effettuare il dissodamento di una superficie di 700 m2 del citato mappale; proponevano l'esecuzione di una piantagione integrativa e di un filare alberato sull'area di fronte al previsto edificio. Il Comune di Tegna, Enzo Andreatta e litisconsorti e l'Associazione abitanti di Tegna si sono opposti al dissodamento, che il Governo cantonale ha però autorizzato, nella misura di 735 m2, con risoluzione del 4 settembre 1996: il lieve aumento della superficie dissodabile era stato deciso per rispettare le norme del piano regolatore comunale sulla distanza delle costruzioni dal bosco. 
Con la stessa decisione si è imposto alle FART di eseguire le piantagioni da loro proposte, di provvedere alla "sistemazione verde" dell'edificio secondo le indicazioni del Servizio forestale e di versare alla Cassa cantonale una tassa di compensazione di fr. 10.-- per m2 dissodato, al fine dell'esecuzione di un progetto di rimboschimento compensativo. 
 
Frattanto, con decisione del 13 agosto 1996, l'UFT aveva approvato i piani per la costruzione del fabbricato. L'approvazione è stata contestata davanti al Dipartimento federale dei trasporti, delle telecomunicazioni e delle energie (DFTCE; ora: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, DATEC), prima, davanti al Consiglio federale poi: dell'esito di questa procedura si riferirà nel seguito. 
 
B.- Il Comune di Tegna impugna la risoluzione governativa sul dissodamento con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla. Sostiene innanzitutto che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto astenersi per manifesto interesse nella vertenza, visto che un suo rappresentante siede nel Consiglio di amministrazione delle FART. Contesta poi l'adempimento del requisito dell'ubicazione vincolata e fa valere il mancato rispetto della distanza minima della costruzione dal bosco, nonché un errato accertamento della superficie da dissodare. 
Secondoilricorrenteildissodamentononterrebbed'altrapartecontodellaprotezionedellanaturaedelpaesaggio, essendol'areainteressata inclusa nel comprensorio di Ponte Brolla-Losone, iscritto nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale. Il ricorrente rimprovera infine all'Autorità cantonale di non avere esaminato la possibilità di eseguire un rimboschimento compensativo nella stessa regione; contesta comunque anche il calcolo della tassa di compensazione. 
 
C.- Enzo Andreatta e litisconsorti e l'Associazione abitanti di Tegna chiedono di accogliere il ricorso, mentre le FART e la Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino chiedono di respingerlo. 
 
Sono stati invitati a presentare osservazioni anche il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il DFTCE (ora DATEC), cui sono stati intimati il ricorso e le risposte. Il DFI ha in particolare sottolineato la mancanza di una perizia della Commissione federale per la protezione del paesaggio, ciò che costituirebbe una violazione del diritto federale. Il DFTCE (ora DATEC) ha comunicato l'avvenuta impugnazione della decisione di approvazione dei piani. Alle parti è stata concessa la possibilità di esprimersi sulle osservazioni dei due Dipartimenti; di questa facoltà hanno fatto uso il ricorrente, le FART, Enzo Andreatta e litisconsorti e la Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino. 
 
D.- Con decreto del 21 agosto 1997 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio ad allestire una perizia secondo l'art. 7 LPN. Il referto del 15 ottobre 1997 è quindi stato trasmesso alle parti con facoltà di presentarvi eventuali osservazioni: solo Enzo Andreatta e litisconsorti si sono pronunciati con atto del 7 novembre 1997. 
 
E.- Il 20 novembre 1997 il Presidente della I Corte di diritto pubblico, considerato che la decisione di approvazione dei piani era stata impugnata dinanzi al DFTCE (ora DATEC), ha decretato la sospensione della procedura di ricorso di diritto amministrativo. Il quesito dell'ubicazione, per la sua complessità e la sua portata, doveva infatti essere deciso in modo vincolante dalle Autorità competenti in materia di progetti di costruzioni ferroviarie e non dalle Autorità forestali o da quelle di ricorso in materia forestale. 
 
Con decisione del 3 luglio 1998 il DATEC ha respinto, in quanto ricevibili, i ricorsi contro la decisione di approvazione dei piani, confermandola. Le parti soccombenti hanno impugnato la decisione dipartimentale dinanzi al Consiglio federale, che ha respinto i ricorsi con decisione del 23 giugno 1999, trasmessa al Tribunale federale il 22 dicembre 1999. 
 
Il Consiglio federale ha rilevato che, dopo il sopralluogo eseguito dalla sua autorità di istruzione, quali possibili ubicazioni alternative a Ponte Brolla rimanevano le località di Sant'Antonio, Camedo, Sabbioni e, in parte, Intragna. Tuttavia, sullabasedegliattidell'incartoedelleconstatazioniesperite, PonteBrollacostituival' ubicazione migliore. Questa soluzione offriva infatti spazi sufficienti per un'officina che garantisse la sicurezza e l'affidabilità del servizio di manutenzione, senza intralci per il traffico stradale e ferroviario e senza costi eccessivi. L'aspetto ambientale e paesaggistico assumeva, secondo il Consiglio federale, un'importanza meno centrale, ritenuto che gli elementi essenziali che avevano condotto all'inserimento del comprensorio di Ponte Brolla nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti di importanza nazionale non venivano direttamente toccati dall'intervento litigioso. La località di Intragna avrebbe presentato infine numerose incognite che non la rendevano realmente alternativa a Ponte Brolla. 
 
F.- Il 5 gennaio 2000 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha decretato la riattivazione della causa. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 II 293 consid. 1a, 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a). 
 
a) Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha emanato la risoluzione del 4 settembre 1996, qui impugnata, quale Autorità cantonale allora di ultima istanza in materia di autorizzazioni per il dissodamento di superficie sino a 5000 m2. Era in effetti a quel momento in vigore la legge forestale cantonale del 26 giugno 1912, che dichiarava definitive le decisioni del Governo cantonale in questa materia. L'art. 61a della predetta legge, che introduceva la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio, è entrato in vigore il 9 maggio 1997, dopo quindi l'inoltro del presente ricorso. Né entra in considerazione nella fattispecie l'applicazione diretta dell'art. 98a OG, visto che la decisione impugnata è stata emanata, e il ricorso di diritto amministrativo è stato interposto, prima del 15 febbraio 1997 (DTF 123 II 231 consid. 7; cfr. anche la sentenza del 25 agosto 1997 nella causa E., consid. 1a, pubblicata in RDAT I-1998, n. 89, pag. 350 segg. ). La legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1), il cui art. 42 prevede ora la possibilità di impugnare la decisione governativa al Tribunale cantonale amministrativo, è entrata in vigore, salvo l'art. 6 cpv. 3, il 1° marzo 1999. 
 
Secondo i combinati disposti degli art. 46 cpv. 1 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921. 0), 97 cpv. 1 e 98 lett. g OG, la decisione litigiosa è pertanto impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo. 
 
b) Il Comune di Tegna, sul cui territorio si trova l'area oggetto di dissodamento, è legittimato a impugnare con un ricorso di diritto amministrativo la decisione che lo autorizza (art. 103 lett. c OG, 46 cpv. 3 LFo e 12 cpv. 1 LPN; DTF 118 Ib 614 consid. 1c). 
 
c) Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, così come l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a e b OG). Poiché l'istanza inferiore non era un'Autorità giudiziaria, l'eccezione dell'art. 105 cpv. 2 OG (cui rinvia l'art. 104 lett. b OG) non si applica. Il Tribunale federale non è inoltre vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 114 cpv. 1 OG). 
 
Il diritto federale secondo l'art. 104 lett. a OG comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini; in tale contesto il potere d'esame del Tribunale federale è analogo a quello che gli spetta nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (DTF 123 II 385 consid. 3a, 122 IV 8 consid. 1b, 120 Ib 224 consid. 2a). 
 
d) Un sopralluogo non appare necessario ai fini del giudizio, dato che gli atti di causa sono sufficienti a chiarire la situazione (art. 113 OG in relazione con l'art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d). 
 
2.- Il ricorrente sostiene innanzitutto che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, legato alla vertenza da un manifesto interesse poiché un suo rappresentante siede nel Consiglio di amministrazione delle FART, si sarebbe dovuto astenere. 
 
Secondo l'art. 32 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 valgono per i membri delle Autorità amministrative i motivi di astensione e di ricusa previsti dal codice cantonale di procedura civile, ritenuto che, in caso di contestazione, decide l'Autorità superiore o, trattandosi di un membro di un'Autorità collegiale, questa stessa Autorità senza il membro ricusato o astenutosi (cpv. 1); quando sia ricusato l'intero Consiglio di Stato o la sua maggioranza, la ricusa è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2), e si propone con istanza motivata, contemporaneamente al primo atto di causa o tosto che il motivo di ricusa si verifichi o sia scoperto (cpv. 3). Questa via non è stata però seguita. La censura è pertanto inammissibile per il mancato esaurimento delle istanze cantonali; ci si può chiedere del resto se, non facendola valere dinanzi alle Autorità cantonali, il ricorrente non vi abbia implicitamente rinunciato, e se il fatto di invocarla solo ora non violi il principio della buona fede processuale (DTF 125 I 253 consid. 4 inedito, 124 I 121 consid. 2). 
 
La censura sarebbe comunque infondata. Il Consiglio di Stato non è un tribunale; la giurisprudenza relativa alla costituzione previgente derivava la garanzia della sua imparzialità dall'art. 4 vCost. (DTF 119 Ia 13 consid. 3a). 
Gli art. 29-32 Cost. non modificano, sotto questo aspetto, la situazione giuridica anteriore, anche se il requisito dell'imparzialità dell'organo esecutivo cantonale deve ora essere esaminato alla luce delle garanzie procedurali generali sancite dagli art. 8 cpv. 1 e 29 cpv. 1 Cost. (FF 1997 I 169 segg. ; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 582). Diversamente dagli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. , applicabili ai tribunali, l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'organizzazione delle Autorità governative, amministrative o di gestione; la loro indipendenza deve quindi essere valutata tenendo conto delle specificità del caso (DTF 125 I 119 consid. 3d e f, 209 consid. 8a e riferimenti). Il membro di un'Autorità che rappresenta l'ente pubblico in un'impresa pubblica o mista esercita, in linea di principio, questa funzione nell'interesse pubblico e non in quello privato: così, un consigliere di Stato non è ricusabile per il solo fatto ch'egli siede nel Consiglio di amministrazione di una società anonima come rappresentante della collettività (DTF 107 Ia 135 consid. 2b e riferimenti). Alla stessa stregua non incombeva nella fattispecie ai membri del Consiglio di Stato ticinese l'obbligo di astenersi nella procedura di dissodamento per il fatto che un rappresentante del Cantone Ticino siede nel Consiglio di amministrazione dell'impresa ferroviaria che lo ha domandato. 
 
3.- Nel merito, il Comune di Tegna contesta l'ubicazione vincolata dell'officina-deposito a Ponte Brolla. Secondo il ricorrente non si tratterebbe dell'unico luogo possibile per la sua costruzione, né il contestato dissodamento terrebbe conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio, e di quelle della pianificazione del territorio. 
 
a) La LFo ha, tra l'altro, lo scopo di conservare la foresta nella sua estensione e ripartizione geografica, di proteggerla come ambiente naturale di vita e di garantire che possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (art. 1 cpv. 1 lett. a-c LFo). L'area forestale non va diminuita (art. 3 LFo) e i dissodamenti sono vietati (art. 5 cpv. 1 LFo), la legge stessa prevedendo tuttavia deroghe al divieto. Così, secondo l'art. 5 cpv. 2 LFo, una deroga può essere concessa se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta; occorre tuttavia che l'opera per la quale è chiesto il dissodamento sia attuabile soltanto nel luogo previsto (lett. a), che essa soddisfi materialmente le condizioni della pianificazione del territorio (lett. b) e che il dissodamento non comporti seri pericoli per l'ambiente (lett. c). Gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali, non sono considerati motivi gravi (art. 5 cpv. 3 LFo); l'art. 5 cpv. 4 LFo impone inoltre che si tenga conto della protezione della natura e del paesaggio. Il quesito di sapere se una deroga vada concessa oppure negata dev'essere oggetto di un'ampia analisi e di un'approfondita ponderazione dei contrapposti interessi (DTF 122 II 81 consid. 6d/dd, 120 Ib 400 consid. 5). 
 
b) In linea di principio il Tribunale federale esamina liberamente se l'istanza inferiore abbia rettamente ponderato gli interessi contrapposti; in certi casi, viene tuttavia riconosciuta all'Autorità cantonale una certa latitudine di giudizio, specie quando si debbano valutare circostanze locali da lei meglio conosciute o considerare elementi pianificatori, per i quali è in primo luogo responsabile il Cantone (DTF 112 Ib 195 consid. 2a/b; sentenza del 5 agosto 1997 nella causa E., consid. 3, pubblicata in RDAT I-1998, n. 89, pag. 250 segg. ). Secondo il principio del coordinamento, il potere d'esame del Tribunale federale quale istanza di ricorso in materia forestale è inoltre limitato quando un progetto, per la cui realizzazione è chiesto un dissodamento, risulti già definitivamente approvato dall'Autorità competente (cfr. DTF 106 Ib 41 consid. 2, relativo al dissodamento per la costruzione di una strada; Stefan Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, tesi, Zurigo1994, pag.261); inrealtà, nonspettaalleAutoritàforestalidiintromettersinelleparticolaritàdiunprogetto. L'ubicazionevincolatadell' edificio o dell'impianto, stabilita dall'Autorità che lo ha approvato, può essere negata dal Tribunale federale, chiamato a statuire su un dissodamento, solo se gli aspetti di protezione della foresta sono stati esaminati in modo manifestamente insufficiente, in particolare quando l'Autorità non abbia esposto alcuna considerazione in proposito oppure ne abbia espresse di chiaramente inappropriate. Una simile situazione si verificherebbe segnatamente quando, nell'ambito della progettazione, non si sia chiesto, o si sia palesemente ignorato, il preavviso delle Autorità forestali. Riconoscere per contro al Tribunale federale, nell'ambito di un ricorso in materia di dissodamento, un pieno potere d'esame riguardo ai piani per la costruzione di un impianto ferroviario significherebbe considerare le Autorità forestali quali istanze superiori a quelle di approvazione dei piani, in contrasto con la regolamentazione legale delle competenze (cfr. analogamente DTF 106 Ib 41 consid. 2, 124 II 146 consid. 3c; Jaissle, op. cit. , pag. 261 seg. ). 
 
La nozione di ubicazione vincolata secondo l'art. 5 cpv. 2 lett. a LFo non deve del resto essere intesa in senso assoluto, ritenuto che v'è quasi sempre la possibilità di una certa scelta. Piuttosto è determinante il fatto che i motivi, che hanno condotto all'ubicazione contestata, prevalgano sull'interesse alla conservazione della foresta (DTF 120 Ib 400 consid. 4c, 117 Ib 325 consid. 2 e rinvii). Occorre comunque che siano state ampiamente esaminate le ubicazioni alternative (DTF 120 Ib 400 consid. 4c, 119 Ib 397 consid. 6a). 
 
c) Il ricorrente non contesta l'esistenza di un interesse pubblico all'edificazione dell'officina. A ragione. Ora, riguardo a un'opera pubblica, la giurisprudenza del Tribunale federale considera dimostrata l'esistenza di un interesse pubblico preponderante per il dissodamento quando almeno un piano generale sia stato esaminato e valutato positivamente dall'Autorità competente (DTF 119 Ib 397 consid. 6a, 116 Ib 469 consid. 2b e rinvii). In concreto, i piani per la costruzione dell'officina sono stati approvati dall'UFT il 13 agosto 1996, il DATEC avendo respinto i ricorsi contro l'approvazione e il Consiglio federale, il 23 giugno 1999, i ricorsi contro la decisione dipartimentale. L'approvazione dei piani assume il valore di una licenza di costruzione (art. 6 cpv. 3 Oferr [RS 742. 141.1]; DTF 124 II 146 consid. 3a). 
 
Risulta d'altra parte dall'incarto che l'approvazione è stata il risultato di lunghe procedure, iniziate negli anni 1987 e 1988, quando le FART hanno presentato un primo progetto, poi da loro ritirato perché doveva essere verificata meglio l'ubicazione dell'opera. Le Autorità competenti hanno valutato le possibili collocazioni alternative ed esaminato in particolare l'idoneità delle località di Sant'Antonio, Camedo e Sabbioni, che entravano ancora in linea di conto dopo il sopralluogo eseguito dall'Autorità di istruzione del Consiglio federale, il quale ha poi considerato anche la località di Intragna, aggiuntasi successivamente. Risulta inoltre che le Autorità hanno ponderato gli interessi e le esigenze della pianificazione del territorio, dell'ecologia e della protezione della natura e del paesaggio (cfr. art. 3 Oferr). In particolare il DATEC, nella ponderazione dei contrapposti interessi, ha tenuto conto della protezione del bosco, considerando i preavvisi favorevoli delle Autorità forestali federale e cantonale. Il progetto è inoltre stato esaminato anche dal profilo della protezione dell'ambiente, le varie istanze avendo concluso ch'esso rispettava, segnatamente, le disposizioni in materia di inquinamento fonico e che l'area prevista, a prescindere dalla contestata superficie da dissodare, era indicata dal piano regolatore di Tegna come sedime ferroviario. 
 
Le Autorità hanno egualmente considerato che le gole della Maggia, che avevano portato all'iscrizione del comprensorio di Ponte Brolla-Losone nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti di importanza nazionale, non venivano toccate dalla costruzione. Il rapporto peritale della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio del 15 ottobre 1997, chiesto dal Tribunale federale nell'ambito della presente procedura ricorsuale, e su cui le parti si sono potute esprimere, permette di accertare la correttezza di quella valutazione. La Commissione ha in effetti rilevato che il dissodamento non colpisce nessuna zona sensibile che ancora presenti un aspetto naturale o che svolga un'importante funzione paesaggistica o naturalistica, e non danneggia quindi gravemente l'oggetto dell'inventario. Il rapporto della Commissione assume, in quanto perizia secondo l'art. 7 LPN, un' importanza particolare e l'Autorità giudicante, pur se dotata di un libero potere d'esame, se ne può scostare solo per fondati motivi (DTF 125 II 591 consid. 7a). Questi motivi non sussistono in concreto. D'altra parte, determinante per la conservazione intatta di un oggetto iscritto nell'inventario è la descrizione del contenuto della protezione: quando le finalità protettive non vengano toccate, viene meno l'esigenza di una protezione accresciuta secondo l'art. 6 LPN (DTF 123 II 256 consid. 6a; Jörg Leimbacher in: Keller/Zufferey/Fahrländer, editori, Kommentar NHG, Zurigo 1997, n. 12 segg. all'art. 6). 
 
d) Sulla base di tutte le esposte considerazioni bisogna concludere che l'interesse per il contestato dissodamento prevale, dall'accennato profilo, su quello per la conservazione della foresta. 
 
4.- Il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di avere accertato erroneamente la superficie da dissodare e di non avere applicato l'art. 18a della legge forestale cantonale del 26 giugno 1912, che, introdotto con novella legislativa del 6 febbraio 1995 ed entrato in vigore il 10 settembre 1996, imponeva ai piani regolatori di stabilire in 10 m la distanza minima delle costruzioni dal bosco. A dire del ricorrente, la distanza sarebbe stata del resto misurata in modo errato: in effetti, si sarebbe dovuto calcolarla partendo dal perimetro esterno del fabbricato, non dal suo muro perimetrale arretrato rispetto alla facciata. 
 
a) Secondo l'art. 17 LFo - in vigore, come la legge stessa, dal 1° gennaio 1993 - le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione (cpv. 1), i Cantoni prescrivendo per tali opere un'adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione della sua situazione e dell'altezza prevedibile dei suoi alberi (cpv. 2). Il Messaggio del Consiglio federale accompagnante il progetto di legge federale sulle foreste, del 29 giugno 1988, precisava che le restrizioni relative alla distanza minima di costruzioni e di impianti dai margini della foresta variano da un Cantone all'altro, per cui si prescindeva dal fissare una norma unica nella legge; il Consiglio federale esprimeva comunque l'opinione che "tale distanza non dovrebbe essere tuttavia inferiore ai 15 m" (FF 1988 III 162). 
 
La già menzionata norma dell'art. 18a della legge forestale cantonale del 26 giugno 1912, ora abrogata e sostituita dalla legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998, stabiliva, in esecuzione della LFo, che le norme di attuazione del piano regolatore fissano la distanza delle costruzioni dal bosco, ritenuta una distanza minima di 10 m, con facoltà di deroga fino a 6 m in casi eccezionali. La norma è stata riformulata nell'art. 6 della nuova legge cantonale sulle foreste, il cui cpv. 3, come già si è rilevato, non è stato approvato dalla Confederazione. La distanza di 10 m, ritenuta adeguata alle condizioni del territorio, era peraltro già stata recepita nei piani regolatori di numerosi Comuni (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 4653 del 3 giugno 1997, pag. 17; Rapporto della Commissione speciale bonifiche fondiarie n. 4653 R del 27 marzo 1998, pag. 17). D'altra parte, l'art. 18a della legge cantonale del 1912, che comportava per le FART una restrizione maggiore al dissodamento, è entrato in vigore, con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, il 10 settembre 1996 (BU 1996, pag. 305 e 313; DTF 104 Ia 167 consid. 2; RDAT 1984, n. 21, pag. 43 seg. ; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a ed., Zurigo 1998, n. 254), vale a dire dopo l'autorizzazione governativa di dissodamento. Comunque, in assenza di norme cantonali o comunali di esecuzione della legge federale, le costruzioni prossime alla foresta dovrebbero in ogni caso rispettare un'adeguata distanza minima da essa, secondo l'art. 17 LFo (cfr. sentenza del 19 settembre 1997 nella causa D.-G., consid. 2a, pubblicata in: ZBl 99/1998, pag. 444 seg. ). 
 
b) Le disposizioni sulle distanze dal bosco perseguono scopi molteplici. Come norme di polizia edilizia mirano a proteggere le costruzioni e gli impianti dal pericolo di caduta degli alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra; come norme di polizia forestale tendono invece a preservare il bosco dalle immissioni dannose provocate dagli edifici, segnatamente proteggendolo dal fuoco e salvaguardandone il valore ecologico (FF 1988 III 162; Leo Schürmann/PeterHänni, Planungs-, Bau-undbesonderesUmweltschutzrecht, 3aed. ,Berna1995, pag.330seg. ). 
 
c) Secondo la giurisprudenza, la violazione del principio per cui il bosco non deve subire pregiudizio dalle costruzioni nelle sue vicinanze deve essere fatta valere con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; le disposizioni cantonali che regolano la distanza minima tra gli edifici e il limite del bosco hanno invece portata propria e la loro eventuale violazione deve essere fatta valere con un ricorso di diritto pubblico (DTF 112 Ib 320 consid. 3b; sentenza del 19 settembre 1997 nella causa D.-G., consid. 1b, pubblicata in: ZBl 99/1998, pag. 444 seg. ; Jaissle, op. cit. , pag. 242; Peter M. Keller, Rechtliche Aspekte der neuen Waldgesetzgebung, in AJP 2/1993, pag. 150 seg. ). 
 
d) Il ricorrente non censura in modo esplicito una violazione dell'art. 17 LFo, ma fa valere soltanto una violazione della norma cantonale che la concretizza. Sostenendo comunque che occorreva rispettare una distanza dell'edificio dal bosco non inferiore ai 10 m per garantirne la sicurezza, egli fa implicitamente valere anche una violazione del diritto federale. In questa misura, il ricorso di diritto amministrativo è pertanto ammissibile. 
 
Nella contestata decisione la precedente istanza ha tenuto conto dell'art. 13 delle norme di piano regolatore del Comune di Tegna, approvate dal Consiglio di Stato il 4 marzo 1977, che prescrive per le costruzioni una distanza minima dal bosco di 6 m. Però, limitandosi ad applicare tale distanza senza esaminare se, dal profilo della protezione della foresta, essa fosse adeguata ai sensi dell'art. 17 LFo, non in vigore al momento dell'approvazione del piano regolatore, il Consiglio di Stato ha violato il diritto federale. Certo, nella risposta del 20 dicembre 1996 la Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino osserva che l'area prevista per l'officina non sarebbe soggetta al pericolo di incendi e che le prescrizioni per la sua costruzione lo renderebbero praticamente nullo, sicché non si sarebbe imposta una distanzamaggiore. IlGovernocantonalenonsieratuttaviaaffattoespressosuquestopunto, néhaindicatoimotivichel' hanno condotto a ritenere in concreto sufficiente e rispettosa dell'art. 17 LFo la distanza di 6 m e il fatto di misurarla partendo dal muro perimetrale interno. 
 
La decisione impugnata deve quindi essere annullata e la causa rinviata al Consiglio di Stato perché statuisca sull'adeguatezza della distanza dal bosco secondo l' art. 17 LFo. Non compete infatti al Tribunale federale, in prima istanza, stabilire nella fattispecie la misura conforme a questa disposizione, né eventualmente applicare il diritto cantonale di esecuzione nel frattempo entrato in vigore (cfr. sentenza del 19 settembre 1997 nella causa 
D.-G., consid. 3, pubblicata in: ZBl 99/1998, pag. 444 seg. ; cfr. anche sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 21 gennaio 1997 nella causa G., pubblicata in RDAT II-1997, n. 39, pag. 124 segg. ). 
 
5.- Il ricorrente rimprovera inoltre all'Esecutivo cantonale di non avere esaminato la possibilità di un rimboschimento compensativo e di avere inoltre calcolato erroneamente la tassa di compensazione. 
 
a) L'art. 7 cpv. 1 LFo dispone che ogni dissodamento dev'essere compensato in natura nella medesima regione e principalmente con essenze stanziali. Eccezionalmente il compenso in natura può effettuarsi in altra regione per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare (cpv. 2); sempre in casi eccezionali, invece del compenso in natura si possono adottare provvedimenti a favoredellanaturaedelpaesaggio(cpv. 3);infine, sipuòdesisteredalcompensoinnaturaseilripristinodellasicurezza obblighi a dissodare, al livello di piena di corsi d'acqua, un'area invasa di recente dalla foresta (cpv. 4). 
 
L'art. 8 LFo prevede che i Cantoni riscuotano una tassa di compensazione se è stato rilasciato un permesso di dissodamento e si rinuncia eccezionalmente a un compenso in natura di valore uguale secondo l'art. 7 LFo; la tassa di compensazione corrisponde all'importo risparmiato e va destinata al finanziamento di provvedimenti per la conservazione della foresta. 
 
Secondo la giurisprudenza il solo compenso finanziario non può di massima entrare in considerazione, salvo il caso disciplinato dall'art. 7 cpv. 4 LFo, la tassa di compensazione dell'art. 8 LFo essendo infatti destinata a conguagliare differenze di valore nell'attuazione dei provvedimenti compensativi ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 a 3 LFo (DTF 120 Ib 161 consid. 2, pubblicata anche in RDAT I-1995, n. 77, pag. 263 segg. ). 
 
b) Nel dispositivo della decisione impugnata il Consiglio di Stato, senza peraltro farlo precedere da alcuna motivazione in proposito, ha rilevato che le FART non erano nella condizione di provvedere al rimboschimento compensativo e che le piantagioni da loro proposte non rientravano in questo concetto: ha quindi fatto loro obbligo di versare un contributo di fr. 10.--/m2 "per l'esecuzione di un progetto di rimboschimento compensativo, approvato dal 
Cantone e dalla Confederazione". Nella risposta del 20 dicembre 1996 al ricorso di diritto amministrativo, la Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ha affermato, in modo generico, che la Sezione forestale cantonale e la Direzione federale delle foreste avevano di comune accordo deciso di affrontare in una prospettiva globale il problema dei rimboschimenti compensativi, elaborando alcuni progetti da sottoporre alla Direzione federale delle foreste e successivamente al Consiglio di Stato; la Divisione dell'ambiente ha quindi aggiunto che la tassa percepita costituiva un importo forfetario da destinare a tale rimboschimento. Premesso che non si tratta di un caso di applicazione dell'art. 7 cpv. 4 LFo, non risulta che le competenti Autorità forestali cantonali abbiano compiutamente esaminato se entrassero in considerazione un compenso in natura nella medesima regione secondo l'art. 7 cpv. 1 LFo, subordinatamente in un'altra regione secondo l'art. 7 cpv. 2 LFo, oppure provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio secondo l'art. 7 cpv. 3 LFo
 
Ora, diversamente da quanto prevedeva l'art. 26bis cpv. 3 dell'ordinanza di esecuzione del 1° ottobre 1965 della previgente LVPF, che conferiva ai Cantoni la facoltà, a titolo eccezionale, di riscuotere, in luogo del compenso in natura, un'equivalente somma di denaro, da utilizzare a breve scadenza per un rimboschimento compensativo, l'art. 8 prima frase LFo consente il prelevamento ad opera dei Cantoni di una simile tassa solo se "si rinuncia eccezionalmente a un compenso in natura di valore uguale giusta l' art. 7"; la tassa stessa "corrisponde all'importo risparmiato e va destinata al finanziamento di provvedimenti per la conservazione della foresta" (art. 8 seconda frase LFo; vedi pure art. 10 OFo [RS 921. 01]; DTF 120 Ib 161 consid. 2). 
 
Come si è visto, il Consiglio di Stato si è qui limitato a imporre schematicamente il versamento di un contributo senza compiere i necessari accertamenti innanzitutto sul rimboschimento compensativo nella stessa regione e, subordinatamente, sugli altri provvedimenti compensativi secondo l'art. 7 cpv. 2 e 3 LFo. Esso ha così violato il diritto federale. In tal senso il Tribunale federale si è peraltro già pronunciato in un'analoga vertenza concernente il Cantone Ticino (DTF 120 Ib 161 consid. 2 e 3). 
 
6.- Il ricorso, in quanto ammissibile, è quindi accolto. La risoluzione impugnata viene annullata e la causa rinviata alla precedente istanza (art. 114 cpv. 2 OG) perché, tenuto conto dei considerandi esposti, determini la distanza adeguata della costruzione dal bosco (cfr. consid. 4) e vagli se sia attuabileuncompensoinnaturanellastessaregionee, qualoraciònonsiapossibile, stabiliscaeccezionalmenteunprovvedimentocompensativosecondol' art. 7 cpv. 2-3 LFo, fissando se del caso una tassa di compensazione corrispondente alla differenza tra il costo del compenso in natura nella medesima regione e il costo del provvedimento adottato (art. 10 OFo; DTF 120 Ib 161 consid. 3b). 
 
Il quesito dell'ubicazione vincolata e il quesito dellaprotezionedellanaturaedelpaesaggiosonostatiaffrontatievalutaticompiutamente:essinondovrannopiùessere, dimassima, esaminati. 
 
7.- Il Comune di Tegna, parzialmente soccombente, ritenuto che il ricorso verteva essenzialmente sulla questione dell'ubicazione vincolata, si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, senza avere interessi pecuniari. Esso è quindi dispensato dal pagamento delle spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG). Le FART, che hanno chiesto la reiezione del gravame, sono tenute a versare una parte della tassa di giustizia, ridotta, proporzionata alla loro soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 3 OG). Le ripetibili della sede federale, visto l'esito della procedura, ove le parti sono parzialmente nel contempo soccombenti e vincenti, sono compensate (art. 159 cpv. 3 OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al Consiglio di Stato del Cantone Ticino per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 
 
2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1000. -- è posta a carico delle FART. Le ripetibili della sede federale sono compensate. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Associazione abitanti di Tegna, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e al Consiglio federale. 
 
Losanna, 10 agosto 2000 
MDE 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, Il Cancelliere