Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_65/2012 
 
Sentenza del 10 settembre 2012 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di carta di credito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2012 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che la B.________ SA ha fatto notificare ad A.________, quale debitore solidale, un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 2'795.50, oltre interessi, importo reclamato per l'utilizzo di una carta di credito aziendale; 
che il 22 febbraio 2012 la B.________ SA si è rivolta al giudice di pace del circolo di Lugano ovest chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione, una proposta di giudizio tendente alla condanna di A.________ al pagamento del predetto importo, oltre interessi, e al rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo; 
che all'udienza del 18 aprile 2012 l'attrice ha confermato le sue domande, mentre il convenuto non è comparso; 
che l'8 maggio 2012 il Giudice di pace ha inviato alle parti una proposta di giudizio nel senso dell'accoglimento dell'istanza della B.________ SA con l'avvertenza che, in caso di mancato rifiuto entro 20 giorni, la proposta sarebbe stata considerata accettata con effetti di decisione passata in giudicato; 
che il 14 maggio 2012 il Giudice di pace ha respinto, richiamando l'art. 129 CPC, la richiesta di A.________ di tradurre la proposta di giudizio in tedesco; 
che il 21 maggio 2012 A.________ ha contestato al Tribunale di appello del Cantone Ticino "la decisione 23 febbraio 2012"; 
che con sentenza 11 giugno 2012, dopo aver constatato l'inesistenza nella descritta procedura di una decisione del 23 febbraio 2012, la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il summenzionato atto irricevibile se considerato un reclamo, ha ritornato l'incarto al predetto Giudice di pace affinché tratti lo scritto 22 [recte: 21] maggio 2012 alla stregua di un rifiuto della proposta di giudizio dell'8 maggio 2012 e ha rinunciato al prelievo di spese giudiziarie e all'assegnazione di ripetibili; 
che con ricorso del 7 luglio 2012 A.________ afferma che l'esecuzione contro di lui promossa sarebbe tardiva e recante un nome errato e che la sentenza sarebbe anche da annullare con riferimento alle spese e da riesaminare sulla base dei documenti prodotti; 
che il ricorrente postula pure la concessione dell'assistenza giudiziaria; 
che nonostante il ricorso formulato in tedesco, in applicazione della regola prevista dall'art. 54 cpv. 1 LTF, la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata; 
che in quanto rivolto contro una decisione pronunciata nel quadro di una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso non raggiunge fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e il cui contenuto non riguarda una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), lo scritto del ricorrente può essere tenuto in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che nell'atto di ricorso il ricorrente deve quindi indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sarebbero stati violati dalla Corte cantonale (art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF); 
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente non prevalendosi di una violazione di garanzie costituzionali e non prendendo in alcun modo posizione sull'argomentazione della sentenza impugnata, ma limitandosi a sollevare contestazioni attinenti alla pretesa della qui opponente e alla procedura esecutiva da questa avviata; 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
 
che in queste circostanze pure la richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza del ricorrente; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 10 settembre 2012 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti