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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_581/2018  
 
 
Sentenza del 10 ottobre 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Pfiffner, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
patrocinato dall'avv. Dott. Massimo Riccardi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente, 
 
 B.________ SA in liquidazione. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 luglio 2018 (31.2017.16). 
 
 
Visto:  
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 27 agosto 2018 (timbro postale) contro il giudizio del 25 luglio 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino mediante il quale è stata confermata la decisione su opposizione del 23 ottobre 2017 della Cassa Cantonale di compensazione di richiedere il risarcimento danno ai sensi dell'art. 52 LAVS per complessivi fr. 28'962.- per contributi paritetici non soluti dalla B.________ SA per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 28 febbraio 2015, 
 
 
considerando:  
che il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF contro giudizi cantonali relativi a controversie giusta l'art. 52 LAVS è di massima ammissibile solo se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 137 V 51 consid. 4.3 pag. 56) o se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF), 
che secondo giurisprudenza una vertenza solleva una questione giuridica d'importanza fondamentale quando è necessario, per risolvere il caso concreto, decidere una questione di diritto che determina un'incertezza particolarmente grave, che esige una chiarificazione urgente da parte del Tribunale federale, autorità giudiziaria suprema investita del compito di sviluppare un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF 139 II 340 consid. 4 pag. 343), 
che la parte ricorrente che si prevale della natura fondamentale della questione sollevata deve esporre perché ciò sia il caso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 III 182 consid. 1.2 pag. 185; 135 V 98 consid. 6.2 pag. 103), 
che nel caso concreto nessuno di questi presupposti è realizzato, considerato che il valore litigioso di fr. 28'962.- non raggiunge la soglia minima necessaria e che il ricorrente non afferma, e di conseguenza nemmeno motiva, l'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale, limitandosi a presentare e ribadire apoditticamente la propria opinione già espressa, 
che, considerata l'inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico, può essere preso in considerazione solo il ricorso sussidiario in materia costituzionale (cfr. art. 113 segg. LTF), con cui può essere censurata soltanto la violazione di diritti costituzionali (cfr. art. 116 LTF) e questo solo alle rigorose condizioni di motivazione stabilite dall'art. 106 cpv. 2 LTF, cui rinvia l'art. 117 LTF (cfr. DTF 142 V 577 consid. 3.2 pag. 579; 138 I 232 consid. 3 pag. 237), 
che in particolare il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto non vale in quest'ambito e la prassi del Tribunale federale esige che la pretesa violazione dei diritti costituzionali sia spiegata in modo chiaro e dettagliato, confrontandosi con i considerandi del giudizio impugnato, con la conseguenza che il Tribunale federale non entra nel merito di censure formulate in modo meramente appellatorio (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5; 136 II 489 consid. 2.8 pag. 494 con riferimenti), 
che nel suo gravame il ricorrente non pretende e nemmeno menziona la violazione dei suoi diritti costituzionali, 
che in conclusione nel caso di specie nessuna delle esigenze formali sopra menzionate è soddisfatta, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, rispettivamente art. 117 LTF in relazione all'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, 
che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF, non si prelevano spese giudiziarie, 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio fallimenti di C.________, quale amministrazione fallimentare di B.________ SA in liquidazione, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 10 ottobre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi