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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.24/2005 
6S.92/2005biz 
 
Sentenza del 10 novembre 2005 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Kolly, Zünd, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luca Guidicelli, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 
6528 Camorino, 
Servizio d'inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII), Schwarztorstrasse 59, 3003 Berna, 
Ufficio federale dei trasporti, Bundeshaus Nord, 
3003 Berna, 
Pretura penale del Cantone Ticino, via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona 
 
Oggetto 
6S.92/2005 
Infrazione alla LCStr, 
 
6P.24/2005 
Diritto di essere sentito, arbitrio, 
 
ricorso per cassazione (6S.92/2005) e ricorso di diritto pubblico (6P.24/2005) contro la sentenza emanata il 
10 febbraio 2005 dal Presidente della Pretura penale 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 22 aprile 2004, alle ore 08.30, in via Rivera ad Agno presso il passaggio a livello di fronte al locale notturno "Tropical", si verificava un incidente della circolazione che coinvolgeva A.________, alla guida della Mercedes targata xxx, trainante una roulotte, e il convoglio n. 42 della Ferrovia Lugano Ponte Tresa SA. L'urto avveniva tra il paraurti anteriore destro del treno e la fiancata sinistra dell'automobile, che veniva sbattuta contro il palo della segnaletica danneggiandolo. 
B. 
Il 22 ottobre 2004 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino infliggeva a A.________ una multa di fr. 400.-- per non avere osservato "le segnalazioni ottiche ed acustiche di un passaggio a livello che lo indicavano chiuso collidendo poi con il treno sopraggiungente da sinistra". 
C. 
Il 10 febbraio 2005 il Presidente della Pretura penale, statuendo su ricorso di A.________, confermava la decisione dipartimentale. 
D. 
A.________ insorge contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale mediante ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, con i quali domanda l'annullamento della sentenza impugnata. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo ai ricorsi. 
E. 
La Sezione della circolazione rinuncia a presentare osservazioni, dichiarando di condividere pienamente le conclusioni della sentenza impugnata. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) domanda la reiezione del ricorso per cassazione, rinunciando a presentare osservazioni in merito al ricorso di diritto pubblico. Il Servizio d'inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII) ritiene le ragioni del ricorrente tecnicamente insostenibili. Questo in particolare a fronte di un parere peritale da esso ordinato all'ingegner B.________. 
Nella sua replica il ricorrente si riconferma sostanzialmente nelle proprie conclusioni, contestando altresì la legittimità processuale del rapporto peritale commissionato dal SII. 
Diritto: 
 
1. 
Lo scambio di scritti, ordinato in base agli art. 93 OG e 276 PP, è un atto procedurale che va chiaramente distinto da un'assunzione delle prove giusta l'art. 95 OG, come esplicitamente chiarito al SII da parte di questa Corte per tramite del suo cancelliere (v. lettera del 31 maggio 2005, act. 12). Il Tribunale federale nel quadro di questa procedura non ha in particolare ordinato un rapporto peritale con corrispondente sopralluogo, ma esclusivamente inoltrato gli atti cantonali alle autorità federali interessate, affinché formulassero eventuali osservazioni al ricorso. A ragione il ricorrente contesta dunque il fondamento processuale del rapporto peritale e del relativo sopralluogo, commissionato dal SII in urto con le precise istruzioni formulate da questa stessa Corte. Per questo motivo il rapporto in questione viene stralciato dagli atti e non verrà preso in considerazione ai fini del presente giudizio. 
2. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 266 consid. 2, 153 consid. 1; 131 II 352 consid. 1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii). 
3. 
Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con quest'ultimo può essere censurata la violazione di diritti costituzionali, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP). 
4. Ricorso di diritto pubblico (6P.24/2005) 
4.1 Introdotto in tempo utile per una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini e rivolto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, il ricorso è ammissibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione dell'insorgente è pacifica (art. 88 OG). 
4.2 Il ricorrente lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere sentito per il fatto che il giudice cantonale si sia rifiutato di esperire l'interrogatorio formale dell'accusato nonché un sopralluogo. 
4.2.1 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3; 126 I 15 consid. 2a; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Tale diritto non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di tale valutazione anticipata delle prove, segnatamente riguardo alla rinuncia a interrogare determinati testimoni o di esperire un sopralluogo, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3 e rinvii). Al riguardo, la pretesa violazione del diritto di essere sentito, riferita in concreto alla valutazione delle prove, coincide con la censura di arbitrio. 
4.2.2 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). Per motivare l'arbitrio, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è sancita dall'art. 9 Cost., non basta criticare semplicemente la decisione impugnata né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nelle motivazioni, bensì anche nel risultato (DTF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii). 
4.2.3 Nel suo pregresso ricorso in sede cantonale l'insorgente ha effettivamente richiesto di esperire, accanto ad altri mezzi di prova, sia l'interrogatorio formale dell'accusato che un sopralluogo. Egli ha altresì allegato un compact disc che documenta un sopralluogo effettuato dal suo patrocinatore in condizioni di luce e tempo analoghi a quelli del giorno dell'incidente, aggiungendo a questo proposito che grazie a questo referto probatorio "a ben vedere [...] la prova richiesta del sopralluogo alla Sezione della circolazione può dunque anche non essere esperita" (ricorso 5 novembre 2004 alla Pretura penale, pag. 7). 
Orbene il Presidente della Pretura penale ha formalmente assunto quale prova il compact disc in questione, ma non ha ritenuto necessario esperire l'interrogatorio formale dell'accusato ed un sopralluogo. I motivi di questa sua decisione non sono direttamente spiegati nella sentenza impugnata, ma si desumono implicitamente dalle stesse motivazioni di merito. Certamente sarebbe stata preferibile una presa di posizione più esplicita sui motivi che lo hanno indotto a rifiutare le prove offerte (v. RDAT 2001 II n. 9 pag. 35, 2P.270/2001, consid. 3b e rinvii). D'altro canto il ricorrente stesso dichiarando che a fronte del filmato da lui allegato in compact disc "la prova richiesta del sopralluogo [...] può dunque anche non essere esperita" non ha certo contribuito a fare chiarezza sulle sue richieste di prova. Sulla base degli atti componenti l'incarto e, in particolare, dei verbali d'interrogatorio del 22 e 23 aprile 2004, il giudice cantonale disponeva altresì di sufficiente materiale probatorio per concludere senza arbitrio che il ricorrente si è immesso sul passaggio a livello proprio nel momento in cui sopraggiungeva il treno, quindi successivamente all'attivazione dei segnalatori che prescrivevano di fermarsi. Di notevole momento sono a questo proposito le stesse dichiarazioni dell'interessato, laddove afferma di avere notato "all'improvviso" il sopraggiungere del treno mentre giungeva sul passaggio a livello e di esservi giunto senza accorgersi: 
"Circolavo a lenta andatura su Via Riviera, pensavo che ero diretto ad Asti, pensavo pure se tutto era in ordine nella roulotte. 
Senza accorgermi sono giunto sul passaggio a livello della Ferrovia Lugano Ponte Tresa. 
Mentre giungevo sul passaggio a livello stesso e con la parte anteriore della mia auto ero già vicino ai binari, all'improvviso notavo il sopraggiungere del trenino proveniente dalla mia sinistra. Mi sono spaventato, ho cercato di inserire la retromarcia ma non ne ho avuto il tempo" (verbale d'interrogatorio del 22 aprile 2004, pag. 1). 
Egli ha inoltre aggiunto di non avere visto le luci lampeggianti e di non avere udito il segnale acustico del passaggio a livello, senza per questo sostenere che essi non fossero in funzione. In effetti dal rapporto di constatazione della Polizia cantonale non risulta che ci fosse un guasto all'impianto, per cui la sua dichiarazione corrobora la tesi, esplicitamente ribadita nella sentenza impugnata, secondo cui egli era disattento al momento di giungere al passaggio a livello. 
 
Forte di questi univoci elementi probatori il giudice cantonale poteva rinunciare ad assumere le ulteriori prove richieste senza per questo incorrere in arbitrio. Da questo profilo le censure del ricorrente si rivelano quindi infondate. 
4.3 Il ricorrente sostiene che l'autorità cantonale ha accertato e valutato le prove in modo arbitrario, ove ha ritenuto che la strada in esame fosse pianeggiante. Le prove agli atti dimostrerebbero invece che la strada è in pendenza, tranne il punto di intersezione tra i binari e la strada. Per questo motivo il ricorrente sostiene che l'autista con un traino alle spalle percorrerà lentamente tale intersezione al fine di evitare che l'autoveicolo o il rimorchio cozzino con l'asfalto o le rotaie. Superato poi tale punto pericoloso, l'autista deve accelerare, ma tale fenomeno meccanico-dinamico avviene in maniera mitigata dal fatto che la strada è in salita. 
4.4 Nella sentenza impugnata viene effettivamente negata l'affermazione del ricorrente secondo cui la strada sarebbe in salita. Questa considerazione è tuttavia contenuta in una mera osservazione di transenna e completamente ininfluente sul giudizio di merito. Il giudice cantonale si limita a rilevare come anche nell'ipotesi che il ricorrente fosse giunto alla croce di Sant'Andrea nel momento stesso in cui il segnale si era attivato, un tempo di 15/20 secondi sarebbe sicuramente sufficiente "per percorrere anche ad andatura lenta 7-8 metri di strada praticamente pianeggiante" (sentenza impugnata pag. 4). La stima in questione trova per altro conferma nei calcoli tecnici forniti dall'UFT nelle sue osservazioni al ricorso, visto che nel caso di un autoveicolo in movimento, con rimorchio di circa 15 m, viene indicato un tempo di sgombero di 10 secondi (calcolato su una larghezza di 6 m del passaggio a livello per una velocità media di 30 km/h, inclusa la decisione di frenare o circolare quando i segnali di luce si accendono). Sennonché la questione è irrilevante ai fini del presente giudizio, visto che come sopra spiegato al consid. 4.2.3, l'autorità cantonale disponeva di sufficienti elementi probatori per concludere senza arbitrio che il ricorrente per disattenzione non si è accorto delle segnalazioni ottiche e acustiche. Anche su questo punto il ricorso di diritto pubblico va respinto perché infondato. 
 
5. Ricorso per cassazione (6S.92/2005) 
5.1 Tempestivamente proposto contro una sentenza di ultima istanza cantonale per violazione del diritto federale il ricorso è in linea di massima ammissibile in base agli art. 268 n. 1, 269 cpv. 1 e 270 lett. a PP. Nella misura in cui il ricorrente ribadisce anche in questa sede le critiche sugli accertamenti di fatto sollevate nel parallelo ricorso di diritto pubblico, l'impugnativa è inammissibile (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). 
5.2 A mente del ricorrente il passaggio a livello, teatro dei fatti in questione, è affetto da un vizio tecnico e giuridico rilevante, frutto in particolare di una scorretta applicazione dell'art. 37c cpv. 3 lett. c dell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1). Data questa irregolarità verrebbe di riflesso a cadere la base per una condanna per violazione degli art. 27 cpv. 1 e 28 LCstr
5.3 L'assunto del ricorrente va respinto già nelle sue premesse argomentative, visto che in base alla giurisprudenza i segnali e le demarcazioni devono comunque essere osservati, e questo quand'anche non fossero collocati in modo regolare, nella misura in cui creano per gli altri utenti della strada un'apparenza giuridica che merita di essere protetta (DTF 128 IV 184 consid. 4). La loro nullità può essere ammessa solo in casi manifestamente eccezionali (v. DTF 122 I 97 consid. 3a/aa). Nel caso in esame è indubbio che le croci di Sant'Andrea nonché i segnali a luci intermittenti posti ad un passaggio a livello sono idonei a creare per gli altri utenti della strada, ed in particolare per colui che conduce un treno, un'apparenza giuridica degna di protezione: in caso contrario verrebbe gravemente messa in pericolo la stessa sicurezza del traffico sia stradale che ferroviario. Orbene, in base all'art. 28 LCStr, gli utenti della strada devono fermarsi davanti ai passaggi a livello se le barriere si chiudono o se i segnalatori prescrivono l'arresto e, mancando detti dispositivi, se si avvicinano dei treni. In base agli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale, giudicati costituzionalmente corretti nell'esame del parallelo ricorso di diritto pubblico, e non più sindacabili in sede di ricorso per cassazione (art. 269 e 277bis cpv. 1 PP), il ricorrente ha attraversato il passaggio a livello in questione mancando di osservare i segnalatori che prescrivevano l'arresto. Egli tuttavia contesta la regolarità di tali segnalatori. Una simile censura potrebbe assumere rilievo soltanto nelle situazioni manifestamente eccezionali indicate dalla stessa giurisprudenza, segnatamente nel caso di prescrizioni nulle per vizi particolarmente gravi e la cui nullità è palese o perlomeno facilmente riconoscibile, sempre a condizione che la sicurezza del traffico non venga compromessa dalla pronuncia di nullità (DTF 128 IV 184 consid. 4.2 pag. 186). Si tratta di condizioni eccezionali non certo date nella fattispecie, già soltanto in considerazione dell'esigenza prioritaria di garantire la sicurezza del traffico presso i passaggi a livello. Il ricorrente del resto non spiega, né comunque è ravvisabile, in che misura la pretesa irregolarità delle segnalazioni costituisca motivo di nullità palese o facilmente riconoscibile. L'assenza di queste circostanze di eccezionalità è di per sé sufficiente per motivare la reiezione del gravame, per cui la questione di sapere se il passaggio a livello sia stato o meno reso sicuro conformemente alle prescrizioni della Oferr è ininfluente sull'esito della causa. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non si tratta peraltro di un passaggio a livello segnalato sulla base dell'art. 37c cpv. 3 lett. c Oferr, visto che questa disposizione concerne i passaggi a livello con croci di Sant'Andrea quale unico segnale, mentre quello in parola è munito anche di segnali a luci intermittenti. Applicabile è invece l'art. 37c cpv. 3 lett. b Oferr, a condizione che il traffico stradale sia esiguo. In caso di traffico stradale più intenso il passaggio dovrebbe invece venire munito di barriere giusta l'art. 37c cpv. 1 Oferr. Secondo l'UFT la soglia tra queste due fattispecie è posta a 8 equivalenti di persona all'ora (osservazioni al ricorso pag. 2). Sennonché dall'incarto non emerge quanto traffico stradale attraversa il passaggio a livello, questione che è stata legittimamente lasciata aperta dall'autorità penale poiché irrilevante ai fini del giudizio in esame. Il ricorrente ha difatti in ogni caso violato le norme previste agli art. 27 cpv. 1 e 28 LCStr, per cui l'autorità cantonale ha correttamente applicato il diritto federale ed il suo giudizio va confermato. 
6. Sulle richieste di effetto sospensivo e sulle spese 
6.1 Visto l'esito dei ricorsi le domande di effetto sospensivo sono divenute senza oggetto. 
6.2 In base all'art. 156 cpv. 1 OG (ricorso di diritto pubblico) e all'art. 278 cpv. 1 PP (ricorso per cassazione) le spese seguono la soccombenza. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per cassazione è respinto. 
3. 
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, al Servizio d'inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII), all'Ufficio federale dei trasporti e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino. 
Losanna, 10 novembre 2005 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: