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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 310/03 
 
Sentenza del 10 dicembre 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
C.________, ricorrente, fratello della fu L.________, deceduta il 27.11.2002 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 24 marzo 2003) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione 13 marzo 2002 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha messo L.________, nata nel 1947, al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità con effetto dal 1° aprile 2002, ritenuta una totale incapacità di guadagno addebitabile a gravi problemi psichici (sindrome affettiva bipolare). 
B. 
L.________, rappresentata dal fratello C.________, ha adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per un ricorso con cui postulava l'assegnazione della rendita a partire da una data precedente quella stabilita dall'UAI nella decisione impugnata. 
 
Il 27 novembre 2002 l'assicurata è deceduta, lasciando quale suo unico erede il fratello C.________, il quale ha dichiarato di voler continuare la procedura. 
 
Per giudizio 24 marzo 2003 l'autorità giudiziaria cantonale ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'UAI. 
C. 
C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone, implicitamente, la richiesta di prima sede. 
 
L'UAI postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione per l'invalidità (LAI e OAI). 
 
Come giustamente rilevato dal giudice di prime cure, nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché, da un punto di vista temporale, il giudice non deve di principio tenere conto delle modifiche legislative e fattuali intervenute posteriormente alla data di emanazione della decisione amministrativa in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti). 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la presente vertenza, rammentando in particolare che, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta una incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia soggiungere che i presupposti dell'incapacità di guadagno permanente nel senso della lett. a dell'art. 29 cpv. 1 LAI sono adempiuti, conformemente all'art. 29 OAI, allorché si può presumere che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non debba intervenire in futuro. 
3. 
Alla pronuncia di primo grado deve essere prestata adesione pure nella misura in cui ha fissato la data di decorrenza del diritto alla rendita intera della defunta assicurata al 1° aprile 2002. 
 
Questa Corte non vede infatti valido motivo per scostarsi dalla valutazione del giudice di prime cure nella misura in cui, a conferma del provvedimento amministrativo in lite, ha considerato, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti e connotando le turbe della defunta L.________ quale malattia di lunga durata nel senso dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - al riguardo si ribadisca che neppure esiste stabilizzazione nel senso della lett. a della norma in questione laddove lo stato di salute sia suscettibile di soltanto peggiorare -, che l'inizio dell'incapacità lavorativa rilevante fosse da far risalire al mese di aprile 2001, conformemente a quanto attestato dal dott. B.________, specialista in psichiatria e psicoterapia a M.________ (rapporto del 18 settembre 2001), con conseguente inizio del diritto alla prestazione a decorrere dall'aprile 2002. 
 
A ciò nulla mutano le considerazioni (piuttosto scarne) del ricorso di diritto amministrativo, il quale non è d'altronde suffragato da documentazione atta a sovvertire, in particolare, le conclusioni cui è giunto, in merito all'incapacità lavorativa della defunta assicurata, il dott. B.________. 
4. 
Dato quanto precede, il giudizio cantonale querelato è meritevole di tutela. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 10 dicembre 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: