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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_44/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 febbraio 2014  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 gennaio 2014. 
 
 
Visto:  
la decisione 19 dicembre 2013 con la quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha ordinato l'esecuzione di una perizia medica pluridisciplinare a cura del Centro X.________, 
l'istanza 3 dicembre 2013, completata il 7 gennaio 2014, dell'assicurato tendente alla ricusa del Centro X.________, 
la pronuncia 9 gennaio 2014 con cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto l'istanza di ricusa, 
il ricorso interposto il 17 gennaio 2014 dall'assicurato contro detta pronuncia e la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43), 
che la pronuncia impugnata configura una decisione incidentale ai sensi dell'art. 92 seg. LTF, 
che le decisioni giudiziarie incidentali concernenti l'allestimento di una perizia medica sono deferibili al Tribunale federale soltanto se hanno per oggetto la ricusa (formale) di un perito (art. 92 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 138 V 271), 
che negli altri casi il Tribunale federale controlla se del caso la conformità al diritto federale della decisione peritale con la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF), 
che anche in questa sede il ricorrente motiva la sua domanda di ricusa con l'argomento che il Centro X.________ collabora essenzialmente con gli uffici AI (della Svizzera romanda), dai quali dipenderebbe economicamente, 
che inoltre, per l'insorgente, il Centro X.________ sarebbe sovrapponibile al Servizio Accertamento Medico (SAM) il quale aveva già svolto l'istruttoria medica in sede amministrativa, per cui mancherebbe anche il requisito della modifica della procedura probatoria, 
che, secondo il ricorrente, oltretutto si sarebbero registrati in passato alcuni casi in cui questi centri sono stati accusati di parzialità, 
che in tali condizioni ritiene molto elevato il rischio di prevenzione e chiede di conseguenza che la causa sia rinviata al Tribunale cantonale per designazione di un nuovo perito, 
che in questo modo però l'insorgente non fa valere motivi formali di ricusa, 
che in particolare una domanda di ricusa può rivolgersi solo contro determinate persone, ma non contro un'autorità, e quindi nemmeno contro un'istituzione in quanto tale, quale è un centro d'osservazione medica dell'AI (cfr. DTF 137 V 210 consid. 1.3.3 pag. 226 seg.), 
che d'altronde un motivo formale di ricusa non sarebbe neppure dato qualora detto centro fosse economicamente dipendente dall'AI, poiché un siffatto motivo non si realizza già con lo svolgimento di compiti per l'amministrazione ma solo in caso di prevenzione personale (DTF 137 V 210 consid. 1.3.3 pag. 227 con riferimenti; in generale sulla possibilità e l'opportunità, per un tribunale di primo grado, di fare capo a uno dei 18 centri d'osservazione medica dell'AI qualora ritenga necessario procedere a una perizia giudiziaria cfr. consid. 4.4.1.5 pag. 265 della sentenza citata), 
che a ogni modo un rifiuto formale di un perito non può di regola fondarsi su circostanze strutturali come sono invece quelle che invoca l'insorgente (cfr. DTF 138 V 271 consid. 2.2 pag. 277), 
che ciò vale anche per il richiamo a presunte esperienze negative fatte in passato con il centro d'osservazione medica in parola (DTF 138 V 271 consid. 2.2.2 pag. 277), 
che di conseguenza, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 
che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, 
 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LTF, le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente (sentenza 9C_842/2013 del 15 gennaio 2014), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 11 febbraio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti