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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_104/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 aprile 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
 
Oggetto 
Procedimento penale, ricusazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 febbraio 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza dell'11 gennaio 2017 (inc. n. 17.2016.47-49; 17.2016.168 e 17.2017.2), la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha statuito su tre appelli, tra i quali uno presentato dalla A.________SA, avverso una sentenza del 4 dicembre 2015 della Corte delle assise criminali. 
 
B.   
Mediante istanza del 23 gennaio 2017 A.________SA ha chiesto la ricusa dell'avv. B.________, vicecancelliere della CARP, e l'annullamento di tutti gli atti ufficiali ai quali lo stesso ha partecipato in relazione al citato procedimento d'appello. L'istanza si fonda sul fatto che il padre del vicecancelliere ricusato è oggetto di un altro procedimento penale aperto a suo carico nel 2014 su segnalazione dell'istante. Con decisione del 15 febbraio 2017 la CARP ha dichiarato inammissibile l'istanza siccome tardiva, ritenendola comunque infondata nel merito. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________SA presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullare la sentenza impugnata, rispettivamente di accogliere l'istanza di ricusazione. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2).  
 
1.2. Diretto contro una decisione incidentale adottata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 59 cpv. 1 lett. c CPP), notificata separatamente e riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso, tempestivo, concernente una causa in materia penale è, sotto questo profilo, ammissibile (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e art. 92 cpv. 1 LTF).  
 
1.3. Il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 140 I 320 consid. 3.2). Per di più, quando la ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali (buona fede), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 140 III 115 consid. 2; 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41).  
 
2.  
 
2.1. La CARP, richiamando la prassi e la dottrina, ha stabilito che un cancelliere del Tribunale di appello, nella misura in cui partecipa al procedimento con voto consultivo e/o alla redazione della sentenza, è ricusabile sulla base dell'art. 56 CPP, in quanto assimilabile, per analogia, a un singolo membro del Tribunale.  
Ha osservato che per determinare se sussista un motivo di ricusazione la parte dev'essere a conoscenza della composizione della Corte. Fondandosi sulla giurisprudenza ha stabilito che tale composizione non dev'essere comunicata espressamente alle parti, essendo sufficiente che i membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile, come per esempio l'annuario ufficiale cantonale o la pagina internet dell'autorità adita, ciò che vale in particolare quando l'istante è rappresentato da un avvocato: in tal caso si presume ch'essa conosca per lo meno la composizione ordinaria della Corte. Ha aggiunto che, quando quest'ultima sia composta di un limitato numero di membri, le parti devono aspettarsi che uno qualsiasi di essi possa prendere parte al procedimento, giurisprudenza applicabile anche ai cancellieri. 
 
2.1.1. Ha poi ricordato che il vicecancelliere ricusato è attivo in tale funzione presso la CARP sin dalla sua costituzione nel 2011 e che il suo nome è sempre stato indicato sulla relativa pagina internet (oltre a quello di altri quattro vicecancellieri), consultabile pubblicamente. Ha sottolineato che il legale dell'istante è già stato suo patrocinatore di fronte alla CARP in occasione di un pubblico dibattimento tenutosi il 6 ottobre 2015, conclusosi con sentenza del 19 gennaio 2016, a lui intimata. A questo procedimento aveva già partecipato il vicecancelliere ricusato, firmando poi la relativa sentenza. Il legale sapeva quindi, fin d'allora, che il funzionario qui ricusato fungeva da vicecancelliere. Ne ha concluso che l'istante, che il 21 marzo 2016 ha presentato la dichiarazione di appello, doveva aspettarsi che uno qualsiasi dei vicecancellieri partecipasse al procedimento.  
 
2.1.2. La CARP ha poi accertato che secondo le dichiarazioni dell'istante, il procedimento penale a carico del padre del vicecancelliere ricusato è pendente dal 2014, motivo per cui il 21 marzo 2016, data della sua dichiarazione di appello, l'istante era già a conoscenza sia del preteso motivo di ricusazione sia della presenza del vicecancelliere nell'organico della Corte. Ne ha concluso che, avendo atteso la pronuncia e l'intimazione della sentenza d'appello per chiederne la ricusa, essa ha agito in modo contrario al principio della buona fede, per cui la domanda, manifestamente tardiva, è inammissibile.  
 
2.2. Al riguardo la ricorrente si limita a chiedersi, in maniera del tutto generica e senza confrontarsi con la prassi e la dottrina citata nella decisione impugnata, se nella nozione di composizione ordinaria della Corte rientrerebbe anche il vicecancelliere. L'accenno di critica è quindi inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF). La ricorrente rileva poi che con scritto del 26 aprile 2016 la CARP aveva informato le parti sulla composizione della Corte, elencando i nominativi dei giudici, senza tuttavia menzionare quello del vicecancelliere, indicandone in ulteriori comunicazioni un altro. Ne deduce che lo stesso pertanto non sarebbe un membro ordinario della Corte, per cui la giurisprudenza relativa alla conoscenza dei nominativi dei giudici, quand'essi sono pubblicati, non sarebbe applicabile. Sostiene che l'estensione della ricusa, al suo dire concepita solo rispetto ai membri ordinari della Corte giudicante, anche ai vicecancellieri sarebbe lesiva del diritto federale e arbitraria.  
 
2.3. La censura, peraltro infondata come risulta chiaramente dalla prassi e dottrina posta a fondamento dell'impugnato giudizio, è anche lesiva dei principi della buona fede processuale (art. 5 cpv. 3 Cost.; cfr. DTF 138 I 97 consid. 4.1.5 pag. 101) e del "venire contra factum proprium". Nella domanda di ricusazione, richiamando la dottrina e l'art. 56 CPP, norma che indica i motivi di ricusazione di "chi opera in seno a un'autorità penale", l'istante sosteneva infatti che l'istituto della ricusazione concerne ogni soggetto che esercita qualsivoglia funzione presso un'autorità penale e quindi anche i vicecancellieri.  
 
2.4. Giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento, non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, e deve rendere verosimili i fatti su cui fonda l'istanza. La tardività della domanda comporta la decadenza del diritto di prevalersi ulteriormente del motivo di ricusa invocato (DTF 140 I 271 consid. 8.4.3 e rinvii). È infatti contrario alle regole della buona fede mantenerlo in riserva per farlo valere solo successivamente, qualora l'esito della procedura sia sfavorevole o l'interessato si renda conto che l'istruzione non segue il corso desiderato (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1; sentenza 1B_43/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 3.2; sui motivi giustificanti la ricusa vedi DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1 pag. 179).  
 
2.5. Il patrocinatore della ricorrente insiste sul fatto che il procedimento penale aperto dal Ministero pubblico nel 2014, su denuncia dell'istante, nei confronti di determinate persone, tra le quali anche il padre del vicecancelliere ricusato, è avvenuto per il tramite di un altro legale, mentre egli l'ha rappresentata soltanto nell'ambito della procedura penale sfociata nella sentenza impugnata. Al suo dire ciò escluderebbe una sua qualsiasi conoscenza rispetto alla denuncia sporta nel 2014 dalla ricorrente.  
 
Anche questa circostanza, come quella inerente allo scritto indicante la composizione della CARP, costituisce un fatto nuovo inammissibile. Esso non è stato addotto nell'istanza di ricusa e quindi non è stato esaminato dalla CARP (art. 99 cpv. 1 LTF). Nemmeno la ricorrente spiega in quale misura la decisione impugnata avrebbe potuto dare adito a queste nuove allegazioni, già a essa note prima dell'inoltro della domanda di ricusa (DTF 139 II 7 consid. 4.2 in fine pag. 12; 136 I 229 consid. 4.2 pag. 235). L'assunto sarebbe comunque infondato. In effetti, decisivo è il fatto che la denuncia contro il padre del vicecancelliere è stata sporta in nome e su mandato della ricorrente, come l'istanza di ricusa. La circostanza ch'essa non avrebbe informato uno dei suoi legali dell'inoltro della denuncia, strategia difensiva della quale essa deve assumersi le conseguenze, è quindi irrilevante. Decisivo è il fatto ch'essa sapeva da anni d'aver denunciato il padre di un vicecancelliere operante presso la CARP, autorità da essa adita in seguito. Al riguardo giova inoltre rilevare che un presupposto per lo svolgimento celere e ottimale della procedura ricorsuale è anche l'opportunità che il Tribunale federale, rispettivamente le autorità cantonali, siano informate tempestivamente dei diversi passi intrapresi dalle parti, rispettivamente dei procedimenti paralleli pendenti (DTF 137 IV 177 consid. 2.2 pag. 179 seg.) : ciò non è avvenuto in concreto. Non è pertanto ravvisabile alcun motivo che potrebbe giustificare la tardività dell'istanza di ricusa. La ricorrente asserisce ch'essa non avrebbe saputo che il vicencelliere ricusato svolgesse tale attività presso la CARP, come visto a torto, in quanto tale informazione era pubblicamente accessibile sui menzionati siti internet e conosciuta dal suo legale. 
 
2.6. La ricorrente sostiene poi, richiamando l'art. 57 CPP, che il vicecancelliere in discussione avrebbe dovuto escludersi. Al riguardo essa disattende tuttavia che il preteso motivo di revisione, come ancora si vedrà, non costituisce di massima un motivo di esclusione. Essa non critica d'altra parte che la CARP non ha ritenuto la necessità di ricusa del vicecancelliere perché avrebbe avuto un interesse personale nella causa (art. 56 lett. a CPP) riguardo alla denuncia penale sporta dalla ricorrente nei confronti del di lui padre nel quadro di un altro procedimento totalmente distinto.  
 
3.  
 
3.1. Con riferimento all'art. 59 lett. f CPP (sulla portata di questa norma vedi DTF 141 IV 178 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.1), la CARP ha stabilito che il ricorso era comunque infondato anche nel merito. Ciò poiché, secondo la prassi e la dottrina, l'inoltro di una denuncia penale contro un giudice non è di massima sufficiente per fondare un'apparenza di prevenzione di quest'ultimo.  
 
3.2. Al riguardo la ricorrente sostiene che la semplice pendenza di un procedimento penale in seguito alla sua denuncia sporta nel 2014 nei confronti del padre del ricusando, procedura nel contesto della quale si è costituita accusatrice privata, fonderebbe un motivo di ricusazione. A sostegno di questo assunto essa si limita tuttavia ad accennare, a torto, alla DTF 134 I 20 consid. 4.3.2 richiamata dalla CARP. Questa sentenza concerne infatti una fattispecie diversa e tratta il caso in cui un giudice, che ha sporto una denuncia penale e formulato conclusioni civili per la riparazione del torto morale subito in seguito a una lesione dell'onore, è tenuto a ricusarsi spontaneamente nel caso di un'ulteriore procedura che vede coinvolto l'autore dell'offesa. Ora, proprio nella richiamata sentenza si ricorda che per contro, di massima, il fatto che una parte al procedimento abbia sporto denuncia contro un membro dell'autorità non costituisce di per sé un valido motivo di ricusa.  
 
In effetti, secondo la costante giurisprudenza posta a fondamento della decisione impugnata e con la quale la ricorrente non si confronta, la sola circostanza di aver denunciato dei giudici non giustifica la loro ricusazione. I rimproveri che una parte solleva contro un magistrato, inoltrando per esempio nei suo confronti una denuncia penale, manifestano la sua animosità verso quest'ultimo, ma di norma non costituiscono un motivo oggettivo per permettere di sospettarlo di prevenzione, in quanto si presume che lo stesso sia in grado di avere il necessario distacco. In caso contrario, basterebbe infatti una simile denuncia per escludere un giudice non gradito e sceglierne un altro, offrendo così segnatamente la possibilità di influenzare la composizione di un tribunale, ciò in urto con la stessa ratio della garanzia di un tribunale imparziale (sentenza 6B_20/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2.2, in: RtiD I-2014 n. 30 pag. 139 e rinvii). Per la ricusazione di un giudice denunciato è piuttosto determinante la sua reazione (sentenze 1B_664/2012 del 19 aprile 2013 consid. 3.3 e 1B_27/2009 del 19 marzo 2009 consid. 3). Ora, come accertato nella decisione impugnata, in concreto non risulta, né la ricorrente lo adduce, alcuna reazione particolare del vicecancelliere, per esempio nel tenore della redazione della sentenza, tale da farlo apparire particolarmente toccato dalla denuncia e non poterlo più considerare imparziale (cfr. sentenza 1B_123/2013 del 26 aprile 2013 consid. 2.3). È quindi a torto che la ricorrente, sulla sola base della sua denuncia, ne chiede la ricusazione. 
 
4.   
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, a B.________ e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 aprile 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri