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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_49/2023  
 
 
Sentenza dell'11 aprile 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Hartmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 dicembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.114). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Nel giugno 1999 A.________, cittadino kosovaro (1976) è entrato in Svizzera, ove ha chiesto l'asilo, assieme all'allora compagna (1975) e alla loro figlia (1997); nel 2000 vi è poi nato il secondogenito. A.________ ha beneficiato di un'ammissione provvisoria dal luglio 2001 al luglio 2013; ha poi ottenuto un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 1° luglio 2020.  
Nel 2014 A.________ si è separato dalla compagna e dai figli. A quel momento sono iniziati i suoi problemi di salute, di natura psichica, i quali si sono aggravati col passare del tempo fino a pregiudicargli lo svolgimento di qualsiasi attività dal maggio 2017. Nel frattempo, egli è stato condannato con decreto d'accusa del 14 ottobre 2015 ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per due anni, e a una multa di fr. 400.-- per il reato di falso allarme. 
Dal 1° gennaio 2021 A.________ percepisce una rendita di invalidità intera (100 %), la quale, esigua, è completata da prestazioni complementari. 
 
A.b. Il 29 gennaio 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha informato A.________ della sua intenzione di rivalutare la sua situazione. Datagli la possibilità di determinarsi, ciò che l'interessato ha fatto il 6 febbraio successivo, detta autorità con decisione del 19 febbraio 2019 gli ha revocato l'autorizzazione di soggiorno di cui era titolare. Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 22 gennaio 2020 e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 23 dicembre 2022. In sintesi, la Corte cantonale ha giudicato il provvedimento giustificato ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI (RS 142.20) vista la lunga dipendenza dell'insorgente dall'aiuto sociale, destinata a suo avviso a perdurare, e per la quale era stato ammonito. Il fatto poi che dal gennaio 2021 percepiva una rendita d'invalidità intera nulla modificava, dato che la stessa, esigua, era completata da prestazioni complemen-tari, equiparabili a suo avviso all'assistenza sociale. Dal profilo della proporzionalità un rientro in patria appariva inoltre esigibile sia con riferimento alla sua situazione economica che a quella affettiva e familiare. Infine, a conferma del fatto che il suo comportamento non era stato ineccepibile, ha richiamato, a titolo abbondanziale, la condanna penale subita nell'ottobre 2015.  
 
B.  
Il 27 gennaio 2023 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli sia restituito e rinnovato il permesso di dimora. Domanda inoltre che, conferito effetto sospensivo al ricorso, venga dispensato dal dovere versare un anticipo a titolo di garanzie delle spese processuali. 
Chiamati ad esprimersi il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato a riconfermarsi nelle motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. Da parte sua la Segreteria di Stato della migrazione SEM ha rinunciato ad esprimersi. 
Con decreto presidenziale del 6 febbraio 2023 è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami).  
 
1.2. Come rettamente osservato dal Tribunale cantonale amministrativo, tenuto conto della sua lunga permanenza legale nel nostro Paese (dapprima nell'ambito di un'ammissione provvisoria [20 luglio 2001 al 17 luglio 2013], in seguito al beneficio di un permesso di dimora regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza al 1° luglio 2020), il ricorrente può far valere in maniera sostenibile di disporre di un diritto di soggiorno in Svizzera in virtù dell'art. 8 CEDU, che tutela il rispetto della vita privata (DTF 139 I 16 consid. 2.2.2), di modo che la clausola d'esclusione di cui all'art. 83 lett. c cifra 2 LTF non trova applicazione nei suoi confronti.  
Diretto contro una decisione finale emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, di regola, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. 
 
2.  
Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); chi ricorre deve però indicare perché il giudizio impugnato lo violerebbe (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Esigenze più severe valgono in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). 
Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare questi accertamenti se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, "manifestamente inesatto" significa "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Pertanto, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3). Nuovi fatti e nuove prove sono ammessi soltanto alle condizioni previste dall'art. 99 LTF; nova in senso proprio sono esclusi (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). 
 
3.  
Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (vLStr; RS 142.20), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStrI, alle domande presentate prima di tale data permane però applicabile il diritto anteriore. In caso di revoca di un'autorizzazione di soggiorno, è determinante il momento in cui è stata avviata la procedura (sentenza 2C_85/2021 del 7 maggio 2021 consid. 4.1). Nel caso specifico l'autorità di prime cure ha informato il ricorrente della sua intenzione di rivalutare la sua situazione il 29 gennaio 2019 (emanando la decisione di revoca del permesso di dimora il 19 febbraio 2019 successivo); la causa è quindi retta dal nuovo diritto (sentenze 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 3.1 e 2C_519/2021 dell'11 novembre 2021 consid. 5.1). 
 
4.  
 
4.1. Ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI un permesso di dimora può essere revocato se il suo titolare o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale.  
 
4.2. Dopo avere rammentato che il ricorrente poteva dedurre un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno dalla protezione della vita privata garantita dall'art. 8 n. 1 CEDU e che, quindi, se la revoca litigiosa fosse confermata, la stessa doveva ossequiare il principio della proporzionalità (art. 8 n. 2 CEDU), il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato in primo luogo la lunga dipendenza - per la quale era stato ammonito nel 2015 - dell'insorgente dall'aiuto sociale, percepito sia nel nucleo familiare che, dal 2014 al 2020, a titolo individuale. Al riguardo ha sottolineato che il fatto che dal gennaio 2021 l'interessato riceveva una rendita d'invalidità intera di grado 100 % nulla mutava siccome quest'ultima, vista la sua esiguità, era completata da prestazioni complementari, per prassi equiparabili all'assistenza sociale. Dell'avviso dell'autorità era quindi a ragione che le autorità precedenti avevano ritenuto date le condizioni poste dall'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI per revocare il permesso di dimora in questione, revoca che inoltre appariva rispettosa del principio della proporzionalità.  
 
4.3. Da parte sua il ricorrente, non patrocinato, adduce segnatamente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, le prestazioni complementari non sono delle prestazioni assistenziali.  
 
5.  
 
5.1. In una recente sentenza 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022, parzialmente destinata alla pubblicazione, ove oggetto di disamina era la revoca di un permesso di domicilio pronunciata perché il suo titolare aveva beneficiato per alcuni anni dell'aiuto sociale, il Tribunale federale dopo aver ricordato che per prassi costante il rischio concreto di dipendenza dall'aiuto sociale, in altri termini il motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI, deve continuare e sussistere quando l'autorità di ultima istanza giudicava il caso (sentenza 2C_60/2022 già citata consid. 4.4 e riferimenti), ha osservato che nella fattispecie il ricorrente, quando la Corte cantonale si era pronunciata, non beneficiava più dell'aiuto sociale bensì percepiva da circa otto mesi una rendita AVS e prestazioni complementari. Ora, per consolidata prassi del Tribunale federale le prestazioni complementari, sebbene esistono delle similitudini, non rientrano nella nozione di aiuto sociale. Inoltre il fatto di beneficiarne non era stato incluso dal legislatore tra i motivi di revoca del permesso di domicilio. Il Tribunale federale è quindi giunto alla conclusione che, quando era stata emanata la sentenza impugnata, non sussisteva il motivo di revoca invocato, ragione per cui il ricorso andava accolto e la revoca contestata annullata (sentenza 2C_60/2022 già citata consid. 4.5 e richiami).  
Questo giudizio è stato confermato, con riferimento alla revoca di un permesso di dimora in virtù dell'art. 62 cpv. 1 lett. e LStri nella sentenza 2C_642/2022 del 7 febbraio 2023. In detta sentenza il Tribunale federale, precisato che sebbene il criterio della dipendenza dall'aiuto sociale ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI dovesse essere valutato sulla base dell'attuale situazione della persona interessata, cionondimeno andava comunque presa in considerazione la sua evoluzione finanziaria a lungo termine, ciò che includeva di tener conto non solo della propria probabile evoluzione finanziaria ma anche di quella degli altri membri della famiglia. Inoltre a differenza del motivo di revoca del permesso di domicilio di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI, l'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI non esigeva che la dipendenza dalla pubblica assistenza fosse durevole e si riferisse ad ingenti importi (sentenza 2C_642/2022 già citata consid. 3.2.1 e riferimenti). Il Tribunale federale ha poi rammentato che le prestazioni complementari non ricadevano sotto la nozione dell'aiuto sociale, motivo per cui non costituivano un motivo di revoca dell'autorizzazione di soggiorno in virtù dell'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI (sentenza 2C_642/2022 già citata consid. 3.2.2 e richiami). Anche in questa sentenza questa Corte ha rilevato che quando l'ultima istanza cantonale si è pronunciata, essa era al corrente che l'insorgente non dipendeva più da tempo dalla pubblica assistenza dato che ormai da mesi percepiva una rendita AVS e delle prestazioni complementari. Il motivo di revoca invocato dall'autorità di prima istanza (cioè la dipendenza dalla pubblica istanza) non esisteva più né poteva peraltro essere invocato a titolo retroattivo. Infine il fatto che oggetto di giudizio fosse la revoca di un permesso di dimora, non invece di un permesso di domicilio come nella citata sentenza 2C_60/2022 nulla cambiava siccome il concetto di dipendenza dall'aiuto sociale era identico nei due disposti di legge (sentenza 2C_642/2022 già citata consid. 3.3.2). 
 
5.2. La presente vertenza è uguale a quella giudicata dal Tribunale federale nella causa 2C_642/2022 appena richiamata. In effetti, anche se il qui ricorrente è effettivamente stato a carico della pubblica assistenza per un periodo molto lungo (dal 1999 al 2020), tuttavia quando il Tribunale cantonale amministrativo si è pronunciato, il 23 dicembre 2022, egli era a quel momento al beneficio di una rendita AVS nonché di prestazioni complementari che gli venivano versate dal 1° gennaio 2021. Informazione che l'interessato ha trasmesso alla Corte cantonale pendente causa (cfr. sentenza cantonale impugnata punto K pag. 4). Ora, come già ricordato da questa Corte nella sentenza 2C_642/2022 appena citata, le prestazioni complementari percepite, anche se presentano delle similitudini con la pubblica assistenza, non rientrano ciononostante nella nozione di aiuto sociale e non possono pertanto dar luogo ad una revoca. Ne discende che, quando il Tribunale cantonale amministrativo ha reso il suo giudizio, non era più dato da tempo il motivo di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI.  
 
6.  
 
6.1. Il ricorso si avvera pertanto fondato e dev'essere accolto senza che occorra ancora esaminare le ulteriori censure formulate dal qui ricorrente. La sentenza del 23 dicembre 2022 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata e la causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché restituisca al ricorrente il suo permesso di dimora.  
 
6.2. Da parte sua, l'istanza inferiore dovrà di nuovo esprimersi su spese e ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e 107 cpv. 2 LTF).  
 
6.3. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Il ricorrente, il quale non è assistito da un avvocato, non ha diritto a un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LT). La domanda implicita di assistenza giudiziaria (cioè essere dispensato dal dover versare un anticipo per le spese giudiziarie) formulata dal qui ricorrente si rivela priva d'oggetto.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto e la sentenza del 23 dicembre 2022 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata. La causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino affinché restituisca al ricorrente il suo permesso di dimora. 
 
2.  
Non vengono prelevate spese. 
 
3.  
La domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva d'oggetto. 
 
4.  
La causa è nel contempo rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione sulle spese per la sede cantonale. 
 
5.  
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 11 aprile 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud