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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_334/2020  
 
 
Sentenza dell'11 maggio 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Mendrisio, 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Tanja Uboldi Ermani, 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Guido Brioschi, 
D.________. 
 
Oggetto 
asta immobiliare, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.5). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Nelle procedure esecutive promosse da B.________ e C.________ contro A.________ per l'incasso di fr. 3'036.-- e fr. 66'650.-- oltre interessi, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha pignorato le unità di proprietà per piani n. 24960 di  70 / 1000e n. 24962 di  130 / 1000 della particella n. 708 RFD di X.________, attribuendo alle stesse un valore di stima di fr. 410'000.-- complessivi.  
Il 4 ottobre 2019 l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio (UE) ha pubblicato l'avviso d'asta per il 21 gennaio 2020, indicando un valore di stima peritale di fr. 80'000.-- rispettivamente fr. 200'000.--. Il 3 dicembre 2019 l'UE ha depositato le condizioni d'asta e l'elenco oneri, che stabilisce ipoteche legali di fr. 31'643.45 e ipoteche convenzionali di fr. 318'910.-- a favore della Banca D.________. 
 
2.   
Dopo aver concesso l'effetto sospensivo e annullato l'asta prevista per il 21 gennaio 2020, con sentenza 16 marzo 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto il ricorso introdotto da A.________ contro l'operato dell'UE, ordinando a quest'ultimo di fissare nuovamente l'asta dando dapprima la possibilità a eventuali interessati di visitare i fondi da realizzare. L'autorità di vigilanza ha per contro ritenuto tardiva la richiesta di A.________ di procedere a una nuova perizia dei fondi. 
 
3.   
Con ricorso datato 30 aprile 2020, A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale. Egli chiede la nomina di un patrocinatore d'ufficio. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
4.   
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
4.1. Il ricorrente sostiene che a causa delle sue " limitate conoscenze giuridiche e procedurali " e delle sue " gravi difficoltà finanziarie " gli sarebbe stata preclusa un'adeguata difesa, pertanto (per quanto è dato di capire) l'autorità di vigilanza non avrebbe potuto ritenere il suo ricorso parzialmente tardivo.  
 
La censura è insufficientemente motivata: il ricorrente non spiega cosa gli avrebbe impedito, in sede cantonale, di farsi assistere da un legale e di presentare una domanda di assistenza giudiziaria, né indica quale diritto imporrebbe all'autorità di vigilanza di entrare nel merito di un ricorso tardivo qualora a introdurlo sia una persona senza conoscenze giuridiche. 
 
4.2. Il ricorrente chiede poi di " avviare una indagine approfondita sul recente operato dell'UEF di Mendrisio e di Lugano ".  
Il Tribunale federale non ha la funzione di autorità suprema di vigilanza che interviene al di fuori di procedure giudiziarie presso di esso pendenti. Il Tribunale federale tratta invece i rimedi di diritto contro decisioni suscettive di un ricorso previsto dalla LTF che gli vengono sottoposti nelle forme previste dalla legge. Già per tale motivo la richiesta di ordinare un'indagine si rivela quindi irricevibile. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF
Quanto all'istanza del ricorrente di nominargli un patrocinatore per la procedura federale, essa non si giustifica né sulla base dell'art. 64 cpv. 2 LTF, in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole dell'impugnativa, né sulla base dell'art. 41 cpv. 1 LTF, dato che il ricorrente aveva la possibilità di nominare egli stesso un avvocato affinché lo rappresentasse dinanzi al Tribunale federale (v. sentenze 5A_1012/2017 del 25 giugno 2018 consid. 5; 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 2.1 con rinvii). 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 11 maggio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini