Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.392/2001 /mde 
 
Sentenza dell'11 giugno 2002 
I Corte civile 
 
Giudici federali Walter, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Favre e Ramelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Fondazione A.________, 
attrice, 
patrocinata dall'avv. Alessandro Guglielmetti, via Beroldingen 8, 6850 Mendrisio, 
 
contro 
 
Banca X.________, 
convenuta, 
patrocinata dall'avv. Angelo Jelmini, piazza Molino Nuovo 8, casella postale 2720, 6901 Lugano. 
 
mandato; conclusione del contratto; culpa in contrahendo, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 31 ottobre 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
 
Fatti: 
A. 
Nel 1988 la Fondazione A.________ (di seguito "Fondazione") ha acquistato dalla B.________ diverse proprietà immobiliari nei comuni di Agra e Barbengo, fra cui la casa di cura denominata C.________ e il fatiscente D.________, per un prezzo complessivo di fr. 5.8 milioni. Questo importo è stato interamente pagato per mezzo dei crediti ipotecari concessi/erogati dall'allora Banca Y.________. 
 
Durante gli anni che sono seguiti, la nuova proprietaria ha tentato di ottenere dalla banca anche la concessione di un credito di costruzione per la ristrutturazione del D.________. L'operazione non è andata in porto. La banca ha preteso il rimborso dei crediti erogati sino a quel momento e, dopo alcune diffide, ha fatto notificare alla Fondazione un precetto esecutivo per fr. 8'032'611.90, corrispondenti, in sostanza, ai finanziamenti concessi per l'acquisto e gli interventi preliminari già attuati. Il 30 giugno 1994 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla debitrice. 
B. 
Il 15 luglio 1994 la Fondazione ha quindi adito la Pretura di Lugano con un'azione volta al disconoscimento del predetto debito nonché alla condanna della banca - divenuta nel frattempo Banca X.________ - a concederle i crediti promessi (un credito di acquisto consolidato e un credito di costruzione) e al risarcimento dei danni subiti. In sede di conclusioni l'attrice ha però limitato la sua domanda alla riduzione del debito a fr. 3'877'651.20. 
 
La petizione è stata integralmente respinta con sentenza del 30 novembre 2000, così come proposto dalla banca convenuta. 
C. 
L'appello presentato dalla soccombente è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 31 ottobre 2001. 
D. 
Con ricorso per riforma al Tribunale federale datato 7 dicembre 2001 la Fondazione postula, in via principale, l'annullamento della pronunzia impugnata e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuova decisione; in via subordinata chiede la riduzione del debito a fr. 3'877'651.20 e la modifica dei giudizi di prima e seconda istanza su spese e ripetibili. 
 
Nella risposta inoltrata il 28 febbraio 2002 la convenuta ha proposto la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Dato il tenore dell'impugnativa, occorre innanzitutto formulare alcune considerazioni di natura formale. 
1.1 Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG). Nel quadro di tale rimedio non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 126 III 161 consid. 2b, 370 consid. 5). 
 
Il diritto federale è violato quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale, o risultante implicitamente da essa, non è stato applicato oppure è stato applicato in maniera errata (art. 43 cpv. 2 OG). Il diritto federale non è per contro violato da accertamenti di fatto, salvo che non siano state osservate disposizioni federali in materia di prove (art. 43 cpv. 3 OG). Infine, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto (art. 43 cpv. 4 OG). Contrariamente a quanto sembra ritenere l'attrice, quest'ultimo capoverso non concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale; l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione giuridica (sussunzione). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge nulla a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (DTF del 16 novembre 1993 consid. 3b pubblicato in: SJ 1995 pag. 794; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag. 178). 
1.2 Chiamato a statuire quale istanza di riforma, il Tribunale federale pone a fondamento del suo giudizio i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 125 III 368 consid. 3 in fine) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 126 III 59 consid. 2a). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non è ammissibile il riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii). 
 
Orbene, l'atto di ricorso presentato nel caso in esame costituisce in pratica un appello, con il quale l'attrice - senza allegare una delle eccezioni appena menzionate - critica perlopiù l'apprezzamento delle prove eseguito dall'autorità cantonale e fonda gli argomenti di diritto su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata. 
Sotto questo profilo il gravame - così come la risposta della convenuta, per la quale valgono le medesime regole formali (art. 59 cpv. 3 OG) - risulta d'acchito in ampia misura irricevibile. 
1.3 Ma non solo. L'argomentazione ricorsuale, oltre che largamente inammissibile per le ragioni appena descritte, è anche contraddittoria. Se nella parte introduttiva l'attrice sostiene, infatti, che la responsabilità della convenuta è di tipo precontrattuale, in quella conclusiva essa asserisce l'avvenuta conclusione del contratto, accettato dalla banca per atti concludenti. 
Nonostante quanto appena esposto, qui di seguito verranno esaminate, sulla base dei fatti accertati nella sentenza impugnata, quelle censure in cui è possibile intravedere perlomeno un accenno ad asserite violazioni del diritto federale. 
2. 
Il Tribunale d'appello ha in primo luogo ritenuto infondata, perché non sorretta da prove, la tesi - sostenuta dall'attrice - secondo la quale le parti avevano concluso un contratto di credito di costruzione. I giudici ticinesi sono giunti a tale conclusione dopo aver esaminato e giudicato prive di rilevanza diverse circostanze evocate dall'attrice. Essi hanno considerato che il finanziamento concesso per l'acquisto dei fondi è cosa diversa da quello concernente la ristrutturazione del D.________; che la disponibilità manifestata nei confronti del progetto di ristrutturazione allestito dalla B.________ - meno esteso di quello poi sottopostole dall'attrice - non poteva essere di alcun giovamento, non essendo l'attrice il successore in diritto della proprietaria precedente, economicamente più solida; che l'inserimento di due persone gradite alla convenuta nel Consiglio d'amministrazione dell'attrice dimostrava tutt'al più un interesse della banca al compimento dell'operazione immobiliare; che la concessione di crediti per la progettazione e per l'esecuzione di alcuni lavori in vista dell'ottenimento della licenza edilizia riguardava fasi che precedevano la costruzione vera e propria; che la concessione di un credito supplementare (definito "tassazione per sorpassi") alfine di permettere all'attrice di cercare un nuovo partner era avvenuta dopo il rifiuto definitivo dell'intero credito di costruzione. A prescindere da quanto appena esposto, la Corte cantonale ha respinto la tesi della conclusione del contratto per il credito di costruzione anche e soprattutto perché l'attrice, oltre a non saper indicare in quale momento il contratto sarebbe stato stipulato, non è stata in grado di indicare l'ammontare del credito di costruzione. 
 
Senza pronunziarsi su quest'ultima considerazione dei giudici ticinesi, nel suo scritto l'attrice ripropone le medesime circostanze, affermando che da esse va dedotta l'accettazione del contratto per atti concludenti, ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 e 3 CO
 
LA CENSURA È IN PARTE INFONDATA E IN PARTE IRRICEVIBILE. 
 
 
È vero che, giusta L'art. 1 cpv. 2 CO, la manifestazione della volontà di stipulare un contratto può essere tacita. LL principio dell'affidamento esige tuttavia dalle parti un comportamento univoco, la cui interpretazione non possa suscitare dubbio alcuno (DTF 123 III 53 consid. 5a con rif.). L'atteggiamento della convenuta nella fattispecie non è stato certamente tale, per le pertinenti ragioni indicate dal Tribunale d'appello. L'attrice si limita d'altronde ad elencare le circostanze considerate irrilevanti dall'autorità cantonale, senza spiegare i motivi per i quali questa interpretazione sarebbe errata. Sotto questo profilo la sentenza impugnata non viola pertanto il diritto federale. 
 
Per il resto, come esposto al considerando precedente, il Tribunale federale non può rivedere i fatti dai quali l'autorità cantonale ha dedotto le predette considerazioni. 
3. 
In secondo luogo il Tribunale d'appello ha negato una responsabilità della banca per "culpa in contrahendo". 
3.1 A mente dell'attrice, l'autorità cantonale avrebbe dovuto ammettere che il comportamento precontrattuale della convenuta era contrario alle regole della buona fede, e quindi lesivo dell'art. 2 CC, per due ragioni: d'un canto l'acquisto del D.________ non avrebbe avuto senso se non in vista della successiva ristrutturazione e, dall'altro, la banca avrebbe lasciato chiaramente intendere che, oltre al credito per l'acquisto degli immobili, avrebbe concesso anche quello per la ristrutturazione. Ancora una volta l'attrice non motiva, tuttavia, queste critiche in diritto. Essa preferisce commentare in modo puntiglioso diverse deposizioni testimoniali, delle quali cita ampi stralci, ed altre prove; e lo fa consapevolmente, tant'è che espone persino i criteri che, secondo i commentatori, valgono per la valutazione delle prove, specie se di tipo indiziario. Le conclusioni ch'essa ne trae quanto alla buona fede della convenuta poggiano perciò su fatti diversi da quelli ritenuti dall'autorità cantonale, la quale ha accertato che "nulla prova che la convenuta abbia assicurato, promesso o lasciato intendere la concessione del credito per la ristrutturazione del D.________". 
 
Fondata su fatti diversi da quelli accertati nel giudizio impugnato e rivolta contro l'apprezzamento delle prove operato in sede cantonale l'argomentazione ricorsuale risulta, ancora una volta, ampiamente inammissibile. 
 
Esaminata sulla base degli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza querelata, la censura relativa alla "culpa in contrahendo" non può che essere respinta. 
3.2 Nel medesimo contesto l'attrice adduce che la banca avrebbe violato anche il dovere d'informazione e di consulenza precontrattuale sancito dagli art. 2 CC e 398 cpv. 2 CO. 
 
 
Non si avvede tuttavia che il Tribunale d'appello ha respinto tale argomento per motivi di procedura, prima che nel merito, essendo stato formulato per la prima volta in sede di appello. Ne discende l'inammissibilità di questa critica dinanzi al Tribunale federale, il quale, nella procedura per riforma, non può rivedere l'applicazione del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c ultima frase OG). 
4. 
Infine, i giudici ticinesi hanno respinto l'impugnazione per dolo o errore essenziale del contratto con il quale la banca ha concesso all'attrice il credito per l'acquisto degli immobili, essendo avvenuta più di un anno dopo la conoscenza dei fatti determinanti ai sensi dell'art. 31 CO
 
L'attrice non mette in discussione la tardività, limitandosi a rimproverare all'autorità cantonale di avere accettato l'eccezione di prescrizione benché la controparte l'avesse sollevata soltanto con la duplica. Così facendo dimentica che spetta soltanto al diritto di procedura cantonale stabilire il momento nel quale le parti debbono addurre fatti, eccezioni e prove; tale questione, come già ripetuto, sfugge all'esame del Tribunale federale nella procedura di ricorso per riforma (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
5. 
Per i motivi che precedono il ricorso dev'essere respinto nella ridottissima misura in cui esso è ricevibile. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e, di conseguenza, la sentenza impugnata viene confermata. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 20'000.-- è posta a carico dell'attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 20'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 giugno 2002 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: La cancelliera: