Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_411/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 luglio 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jametti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fiorenzo Cotti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Yves Flückiger, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono (lesioni gravi), arbitrio, diritto 
di essere sentito, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 24 febbraio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A partire dal 2000 A.________ ha iniziato ad accusare dolori nella regione lombare della schiena. Nel 2001 si è sottoposto ad un esame TAC, che ha permesso di diagnosticare un'ernia discale lombare a livello delle vertebre L5/S1. Egli si è quindi rivolto nel 2002 al dott. med. B.________, specialista FMH in neurochirurgia, che dopo una visita medica, eseguita il 22 agosto 2002, ha confermato la diagnosi e consigliato al paziente la pratica sportiva. 
Dopo un miglioramento della patologia, A.________ ha nuovamente accusato dolori alla schiena. L'8 marzo 2006, il dott. B.________ lo ha quindi ancora visitato presso la clinica C.________ di X.________. Il giorno successivo A.________ si è presentato alla clinica D.________ di Y.________ dove, il 10 marzo 2006, dopo un breve consulto, il dott. B.________ ha eseguito un intervento chirurgico in cui ha rimosso il disco intervertebrale tra le vertebre L5 ed S1 e gli ha inserito un fissatore con delle viti. Poiché l'operazione non ha avuto il decorso auspicato, il dott. B.________ è nuovamente intervenuto chirurgicamente il 24 marzo 2007, rimuovendo il fissatore, che era verosimilmente fuori asse. Anche questo secondo intervento non ha portato ad un miglioramento dello stato di salute del paziente, i cui dolori alla zona lombare della schiena e alla gamba sinistra si sono intensificati. 
 
B.   
Dopo ulteriori atti che non occorre qui evocare, il 26 settembre 2014 A.________ ha presentato una denuncia penale nei confronti del dott. B.________ per il titolo di lesioni gravi, subordinatamente di lesioni semplici in relazione con gli interventi chirurgici del 10 marzo 2006 e del 24 marzo 2007. Nel corso del procedimento penale, il Procuratore pubblico (PP) ha esteso l'istruzione al reato di lesioni colpose gravi. 
 
C.   
Chiusa l'istruzione penale, con decisione del 31 agosto 2016 il PP ha decretato l'abbandono del procedimento penale per tutti e tre i capi d'imputazione. Ha accertato l'intervenuta prescrizione dell'azione penale riguardo ai reati di lesioni semplici e di lesioni colpose gravi e, con riferimento all'imputazione di lesioni gravi, ha negato l'esistenza di sufficienti indizi di reato a carico del dott. B.________, in particolare per quanto concerne la lamentata violazione dell'obbligo d'informazione da parte del medico. 
 
D.   
Contro il decreto di abbandono, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che lo ha respinto con sentenza del 24 febbraio 2017. La Corte cantonale ha confermato la decisione del PP sia per quanto concerne la prescrizione dell'azione penale per le accuse di lesioni semplici e di lesioni colpose gravi sia riguardo all'assenza di sufficienti indizi di colpevolezza per il reato di lesioni gravi. 
 
E.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 29 marzo 2017 al Tribunale federale, chiedendo in via principale che gli atti siano rinviati al Ministero pubblico, affinché emani un decreto di accusa nei confronti di B.________ o promuova l'accusa per il reato di lesioni gravi intenzionali. In via subordinata, postula il rinvio degli atti al PP perché completi l'istruzione penale nel senso dei considerandi. Fa valere la violazione del diritto, segnatamente del diritto di essere sentito e del principio "in dubio pro duriore", nonché l'accertamento arbitrario dei fatti. Il ricorrente postula inoltre di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Secondo l'art. 81 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato è legittimato a ricorrere, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Il ricorrente, che ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità cantonale, sostiene di avere subito un danno permanente a seguito degli interventi chirurgici, ai quali non avrebbe rilasciato il proprio consenso informato. Sostiene di volere avanzare pretese di risarcimento e di riparazione del torto morale nei confronti del chirurgo che lo ha operato. Le lesioni fisiche addotte non appaiono d'acchito di poca gravità e l'intervento risulta essere stato eseguito in una clinica privata, sicché non vi sono ragioni per ritenere che la relazione terapeutica, rispettivamente la responsabilità del medico, siano soggette al diritto pubblico, segnatamente alla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (cfr. DTF 131 I 455 consid. 1.2.4; 128 IV 188 consid. 2.2 e rinvii; sentenze 6B_869/2010 del 16 settembre 2011 consid. 1 e 6B_776/2009 del 31 maggio 2010 consid. 1.3). La legittimazione ricorsuale può quindi essere riconosciuta al ricorrente, visto che la sentenza impugnata potrebbe influire sulle sue pretese civili nei confronti del medico.  
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).  
 
2.2. L'atto di ricorso non adempie in larga misura queste esigenze di motivazione ed è quindi in gran parte inammissibile. Il ricorrente si limita infatti prevalentemente a criticare in maniera appellatoria e generica la decisione impugnata, esponendo una propria opinione, diversa da quella della CRP, senza tuttavia confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando puntualmente perché violerebbero il diritto o poggerebbero su accertamenti di fatto chiaramente in contrasto con gli atti. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii).  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente non contesta la constatazione della prescrizione dell'azione penale relativamente alle ipotesi di reato di lesioni semplici (art. 123 CP) e di lesioni colpose gravi (art. 125 CP). Riconosce esplicitamente che il ricorso concerne esclusivamente l'imputazione di lesioni gravi (intenzionali) ai sensi dell'art. 122 CP. Non mette in discussione le modalità di esecuzione degli atti chirurgici, ma sostiene che l'imputato non lo avrebbe correttamente informato dei rischi di complicazioni legate all'intervento, al quale non avrebbe quindi validamente acconsentito. Reputa che l'imputato non avrebbe potuto ignorare questa circostanza.  
La Corte cantonale, pur rilevando che la causa era stata incentrata sulla questione dell'esistenza di un consenso informato del paziente, ha ritenuto che nella fattispecie non era in ogni caso adempiuto l'elemento soggettivo. In sostanza ha negato che l'imputato avesse praticato gli interventi chirurgici benché consapevole di un diniego del consenso da parte del ricorrente o potesse concludere con una verosimiglianza preponderante che tale consenso non era stato concesso né esplicitamente né implicitamente. Quanto alle modalità di esecuzione degli interventi chirurgici, in particolare per quanto concerne il posizionamento fuori asse del fissatore, la Corte cantonale ha escluso un atto intenzionale da parte dell'imputato, potendo semmai trattarsi di errore medico, suscettibile di costituire eventualmente il reato di lesioni colpose, riguardo al quale l'azione penale era tuttavia prescritta. 
 
3.2. Secondo l'art. 122 CP è colpevole di lesioni gravi: chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita (cpv. 1); chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso (cpv. 2); chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3). Sotto il profilo soggettivo, l'infrazione presuppone quindi l'intenzione, il dolo eventuale essendo sufficiente (cfr. DTF 131 IV 1 consid. 2).  
Gli interventi medici realizzano di massima gli elementi costitutivi oggettivi di una lesione dell'integrità corporale, in ogni caso allorquando incidono su una parte del corpo (come per esempio nel caso di un'amputazione) o se ledono o diminuiscono, in modo non trascurabile e quantomeno temporaneamente, le attitudini e la salute fisiche del paziente. Ciò vale anche quando tali interventi erano indicati dal punto di vista medico e sono stati eseguiti secondo le regole dell'arte (DTF 124 IV 258 consid. 2). Un danno all'integrità corporale, anche se causato da un'operazione chirurgica, è quindi di principio illecito a meno che non esista un fattore giustificante, quale è nell'ambito medico il consenso informato del paziente, esplicito o ipotetico (DTF 124 IV 258 consid. 2, cfr. inoltre DTF 133 III 121 consid. 4.1.1). 
 
3.3. Nella fattispecie, il procedimento penale verteva essenzialmente sull'esistenza o meno del consenso informato del ricorrente all'intervento chirurgico. La Corte cantonale ha accertato che, secondo quanto da lui riferito, al termine della visita dell'8 marzo 2006 il medico gli ha prospettato un'operazione, ma non nei giorni immediatamente successivi. Ha inoltre stabilito che un ulteriore breve consulto con l'imputato e l'anestesista è stato eseguito il 10 marzo 2006, prima di essere sottoposto all'intervento. Il ricorrente non censura questi accertamenti d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Riconosce di per sé le avvenute visite mediche, precisando che quella dell'8 marzo 2006 "non durò più di 20 minuti"e che, al termine della stessa, il medico gli  "ha riferito in maniera assai generica (...) che forse si sarebbe dovuto procedere a un'operazione, senza ulteriori dettagli, in particolare relativi alla natura e ai rischi connessi con l'intervento". Sostiene di essersi trovato il 10 marzo 2006 in sala operatoria senza conoscere gli scopi dell'intervento e le possibili conseguenze, rilevando di essere stato  "pesantemente sedato al momento in cui avrebbe concesso il proprio consenso". Rimprovera quindi al medico di non averlo informato compiutamente su tutti gli aspetti e i rischi legati all'intervento e di non avergli concesso un adeguato periodo di riflessione.  
La Corte cantonale ha riconosciuto che le opinioni del ricorrente e dell'imputato divergevano sulla questione del rilascio di un consenso informato agli interventi chirurgici. Ha comunque negato che, sotto il profilo soggettivo, il medico abbia agito nella consapevolezza che il suo paziente non avesse acconsentito agli interventi chirurgici. La precedente istanza non ha nemmeno accertato che l'imputato ha eseguito le operazioni chirurgiche prendendo in considerazione la possibilità di un mancato consenso del ricorrente. Ora, ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). Al riguardo, il ricorrente non sostanzia una valutazione manifestamente insostenibile dei fatti e non adduce argomenti che, tenendo conto dell'insieme degli elementi disponibili, potrebbero fare ritenere che l'imputato abbia volontariamente agito sapendo, o quantomeno prendendo in considerazione la possibilità, che il ricorrente non aveva acconsentito agli interventi medici. 
Anche in questa sede egli contesta di avere rilasciato un consenso informato, mettendo sostanzialmente in discussione l'adeguatezza e la sufficienza delle informazioni fornitegli dall'imputato, evidenziando in particolare la superficialità delle spiegazioni, la brevità delle visite e l'assenza di un adeguato periodo di riflessione. Si tratta tuttavia di considerazioni che eventualmente possono indiziare un comportamento negligente del medico per avere dato al paziente un'informazione insufficiente o comunque non rispettosa delle esigenze legali (cfr. art. 6 seg. della legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, del 18 aprile 1989 [RL 6.1.1.1]; cfr. PHILIPPE WEISSENBERGER, Die Einwilligung des Verletzten bei den Delikten gegen Leib und Leben, 1996, pag. 151). Tali argomentazioni non sostanziano tuttavia l'arbitrarietà degli accertamenti della CRP relativi alla sfera interiore dell'imputato, secondo cui questi ha agito ritenendo di avere ottenuto il consenso informato del proprio paziente. È invero immaginabile che, qualora l'informazione sia stata lacunosa, l'imputato abbia erroneamente supposto di potersi fondare su un valido consenso del ricorrente. In tal caso egli potrebbe però prevalersi di un errore sui fatti giusta l'art. 13 CP, per avere agito sulla base di una supposizione erronea delle circostanze di fatto. Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, egli sarebbe punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo (art. 13 cpv. 2 CP; cfr. BRIGITTE TAG, Strafrecht im Arztalltag, in: Kuhn/Poledna, editori, Arztrecht in der Praxis, 2aed., 2007, pag. 678; DEVAUD/PELET, Consentement éclairé et droit pénal, L'acte médical: une infraction comme une autre?, in: Réflexions romandes en droit de la santé, 2016, pag. 41). In concreto, il reato di lesioni colpose giusta l'art. 125 CP non entrerebbe tuttavia in considerazione essendo intervenuta la prescrizione dell'azione penale, sicché un'eventuale promozione dell'accusa nei confronti del medico sarebbe in ogni caso ingiustificata. 
Nelle esposte circostanze la Corte cantonale non ha quindi violato il diritto negando l'esistenza di sufficienti indizi a carico di B.________ per il reato di lesioni gravi (intenzionali) giusta l'art. 122 CP, unica ipotesi d'infrazione ancora prospettabile nella fattispecie. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente lamenta la violazione del principio "in dubio pro duriore", adducendo che  "il solo fatto di affermare di avere informato un paziente incapace di discernimento deve indurre alla promozione dell'accusa e mettere quindi il medico di fronte alle proprie responsabilità".  
 
4.2. Sollevando la censura, il ricorrente si scosta dai fatti accertati senza tuttavia sostanziarne l'arbitrio. La circostanza secondo cui egli si sarebbe trovato in uno stato di incapacità di discernimento quando il medico gli ha fornito le informazioni, costituisce una semplice asserzione, che non poggia su specifici accertamenti di fatto vincolanti. D'altra parte, qualora l'imputato avesse dovuto nutrire dubbi sulla capacità di discernimento del ricorrente, trascurando tuttavia di eseguire i chiarimenti necessari, egli sarebbe tutt'al più punibile per negligenza (art. 13 cpv. 2 CP; cfr. sentenza 6B_869/2010 del 16 settembre 2011 consid. 4.5, in: SJ 2012 I pag. 275 segg.). Come visto, il reato di lesioni colpose (art. 125 CP) non è però più perseguibile nella fattispecie. Poiché nelle esposte condizioni una condanna per il reato di lesioni intenzionali appare oltremodo inverosimile, la Corte cantonale non ha violato il principio "in dubio pro duriore" confermando il decreto di abbandono (cfr., sulla portata di questa principio, DTF 138 IV 86 consid. 4.1).  
 
5.  
 
5.1. Richiamando il diritto di essere sentito, il ricorrente critica il fatto che le precedenti autorità non abbiano ritenuto utile interrogare l'anestesista che ha assistito all'intervento chirurgico del 10 marzo 2006. Ritiene tale interrogatorio rilevante, siccome potrebbe chiarire se l'anestesista abbia visitato o meno il paziente la sera prima dell'intervento.  
 
5.2. La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii).  
Il contenuto delle informazioni fornite dall'anestesista e l'eventuale consenso rilasciato alla stessa, nell'ambito medico di sua competenza, non sono tuttavia decisivi per l'esito del procedimento. Come visto, in concreto è infatti determinante la posizione dell'imputato, in particolare sul piano soggettivo. L'interrogatorio dell'anestesista non influirebbe sugli accertamenti relativi al foro interiore dell'imputato, che ha praticato gli interventi chirurgici incriminati ritenendo di essere al beneficio di un valido consenso rilasciatogli dal ricorrente. La Corte cantonale non è quindi incorsa nell'arbitrio, né ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente considerando la prova superflua e rinunciando pertanto ad assumerla sulla base di un apprezzamento anticipato della sua irrilevanza. 
 
6.  
 
6.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.  
 
6.2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono di conseguenza poste a carico del ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 luglio 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni