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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_574/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 agosto 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Riccardo Viganò, 
opponente. 
 
Oggetto 
protezione della personalità, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 luglio 2016 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con decisione 13 giugno 2016, emessa a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato a A.________ di rimuovere dal sito internet zzz e dai suoi archivi internet gli elementi riferiti all'avv. B.________, costitutivi di un'illecita lesione della personalità della legale, e gli ha vietato di nuovamente pubblicare gli elementi rimossi, il tutto sotto comminatoria dell'art. 292 CP
che con sentenza 5 luglio 2016 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello presentato da A.________ avverso la decisione pretorile, ritenendolo insufficientemente motivato (poiché privo di un effettivo confronto con il giudizio attaccato)e fondato su argomenti inammissibilmente nuovi; 
che con ricorso 6 agosto 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo l'accoglimento del suo appello e postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che l'impugnativa all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti a rimproverare in modo generico alla Corte cantonale di aver ignorato gli argomenti da lui formulati con il suo appello (" i fatti esposti nel appello [...] hanno chiaramente motivato e giustificato i termini accostati all'avv. B.________ ") ed a censurare in modo altrettanto vago una violazione dell'art. 16 Cost.
che il rimedio risulta inammissibile anche per la condotta processuale abusiva dell'insorgente (art. 42 cpv. 7 LTF); 
che in queste circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b-c LTF; 
 
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del suo gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta; 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 agosto 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini