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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_286/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 settembre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Wirthlin, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 marzo 2016. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nel gennaio 2014 A.________, nata nel 1984, è stata investita da un furgone in retromarcia, riportando la frattura dello spigolo antero-superiore del corpo vertebrale di L3 e del processo posteriore della faccetta articolare talo-calcaneare. Con decisione dell'8 maggio 2015 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha sospeso ogni prestazione dal 1° aprile 2015, posto che l'assicurata avrebbe ritrovato una totale abilità lavorativa e non necessiterebbe più di cure mediche. 
Nel corso del mese di giugno 2015, A.________, dopo aver interposto opposizione alla decisione, ha annunciato una recrudescenza dei dolori alla caviglia sinistra e chiesto la riapertura del caso per effettuare una fisioterapia di rinforzo. 
Il 27 agosto 2015 l'INSAI con decisione su opposizione ha confermato la precedente decisione per quanto attiene alla causalità tra i disturbi alla schiena e l'evento traumatico del gennaio 2014. Essa ha inoltre dato atto che nel frattempo erano già stati disposti accertamenti medici per la ricaduta alla caviglia sinistra. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 10 marzo 2016 ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale e in via principale la continuazione delle cure mediche o delle indennità giornaliere oppure con la concessione di una rendita e di un'indennità per menomazione dell'integrità. In via subordinata, postula il rinvio della causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni. 
 
L'INSAI ha postulato la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni. 
 
Il 26 ottobre 2016 A.________ ha chiesto la sospensione della procedura al fine di presentare una domanda di revisione del giudizio cantonale. L'INSAI ha chiesto di non dar seguito alla richiesta processuale, siccome a parere suo la domanda di revisione sarebbe inammissibile. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha per contro dato il proprio accordo. La Corte cantonale non ha per contro reagito all'invito di presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Secondo la più recente giurisprudenza un tribunale superiore cantonale non può rifiutare di entrare nel merito di una domanda di revisione per il solo motivo che non vi sia forza di cosa giudicata, ossia perché è stato presentato un ricorso al Tribunale federale contro il giudizio di cui è chiesta la revisione. In tale evenienza, l'istante in sede cantonale non solo deve avviare una procedura di revisione, ma è tenuto altresì a chiedere la sospensione della procedura federale (DTF 138 II 386 consid. 6.4 pag. 391 seg.). Nel caso concreto la ricorrente si è limitata ad annunciare un'istanza di revisione, tuttavia dal 26 ottobre 2016 al più tardi ("termine massimo") dopo 90 giorni avrebbe dovuto inoltrare dinanzi alla Corte cantonale la domanda (art. 61 lett. i LPGA e art. 25 cpv. 1 della legge ticinese del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; RL 3.4.1.1). Inoltro che, anche considerando la sospensione dei termini durante le festività natalizie, né la ricorrente né la Corte cantonale hanno comunicato. Non si prospetta quindi alcuna ragione per sospendere la procedura e la richiesta deve essere rigettata. 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Oggetto del contendere è se il Tribunale cantonale delle assicurazione abbia confermato a ragione la chiusura del caso operato dall'assicuratore. Come già rilevato dalla Corte cantonale, la problematica relativa alla caviglia sinistra non può essere oggetto di disamina, mancando una decisione finale sulla questione.  
 
3.2. Ora, benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere d'esame nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile presentare nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). Le nuove prove, posteriori all'emanazione del giudizio impugnato, accluse al ricorso non possono pertanto essere considerate.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazione non ha sospeso la procedura ricorsuale, poiché anche nell'ipotesi in cui si fossero confermati gli accertamenti auspicati dalla ricorrente, il ricorso sarebbe comunque stato respinto.  
 
4.2. La ricorrente lamenta la mancata sospensione della procedura cantonale in attesa dell'esito di alcune visite mediche. Censura altresì una violazione del principio inquisitorio, poiché la Corte cantonale avrebbe deciso senza le prove indispensabili al giudizio.  
 
4.3. In realtà la ricorrente fa derivare dalla mancata sospensione della procedura cantonale critiche di merito rivolte all'accertamento e all'apprezzamento dei fatti. Come rettamente riferito in definitiva anche dalla ricorrente, queste doglianze non hanno una portata propria e si concentrano sull'accertamento dei fatti.  
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver illustrato le norme e la prassi ritenute applicabili, ha ripercorso le diverse valutazioni mediche svolte sull'assicurata. Ricordati i criteri di apprezzamento delle prove determinanti per il giudice delle assicurazioni sociali, la Corte cantonale ha ritenuto di poter fondare il suo giudizio sulle conclusioni della Dr. B.________. Secondo i giudici ticinesi l'apprezzamento del medico di circondario sarebbe conforme alla dottrina medica dominante secondo cui lo stato anteriore del rachide può di regola considerarsi ristabilito dopo alcuni mesi dall'evento. Ne darebbe conferma anche la prassi. Del resto, anche ammettendo una spondilolisi con listesi - come era stata lasciata intendere dal Dr. C.________ e dai medici della clinica D.________, ma tendenzialmente negata dal Dr. E.________ - essa deve essere comunque considerata come preesistente. La Corte cantonale non ha ignorato il parere dei medici della clinica D.________, secondo cui vi sarebbe nesso causale, ma non ha conferito loro particolare portata probatoria, siccome da un lato sono in contrasto con la dottrina medica dominante e da un altro lato sono troppo succinte per mettere in dubbio le conclusioni dell'assicuratore.  
 
5.2. La ricorrente sottolinea innanzitutto come soffra da dopo l'infortunio di dolori a livello sacroiliaco in basso a sinistra. A sostegno di ciò cita i referti del 20 febbraio 2014, del 24 febbraio 2014, del 5 giugno 2014, del 16 gennaio 2015, del 28 gennaio 2015, del 20 marzo 2015 e del 27 aprile 2015. Sottolinea come i medici della clinica D.________ avrebbero diagnosticato la persistenza di una sindrome lombospondilogena pseudo-radicolare pronunciata a sinistra. Il Dr. F.________ ha altresì accertato il 25 febbraio 2014 delle fratture. Alcun medico ha sottoposto la ricorrente ad una TAC mirata nella zona sacroiliaca, benché i dolori fossero localizzati in maniera importante proprio in quella zona del corpo. La ricorrente ritiene che le risultanze del 2 dicembre 2014 dimostrano chiaramente la natura post-traumatica della lesione. Ritiene quindi errate le conclusioni dei medici dell'assicuratore, in modo particolare del medico di circondario Dr. B.________. Anzi, i medici della clinica D.________ nel rapporto del 5 ottobre 2015 consigliano ulteriori esami. A torto quindi non si può concludere per l'estinzione del nesso di causalità.  
 
6.  
 
6.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.  
 
6.2. Le critiche della ricorrente sono infondate e non permettono di concludere nel senso auspicato. Oltre a non confrontarsi in alcun modo con le affermazioni della Corte cantonale, la quale ha escluso un nesso causale già per motivi di dottrina medica, la ricorrente dà una portata del tutto personale alle singole prove al fascicolo. L'assicurata è stata oggetto di valutazione del medico di circondario in più occasioni, segnatamente il 16 gennaio 2015, il 27 aprile 2015 e il 16 giugno 2015. In occasione di quest'ultimo apprezzamento medico, la Dr. B.________ si è confrontata puntualmente con le critiche della ricorrente, spiegando diffusamente sia il miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurata sia i motivi a estinzione del nesso di causalità.  
 
6.3. Anche le risultanze mediche di altri specialisti evocate dalla ricorrente non permettono di sovvertire le conclusioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il Dr. E.________ attesta per finire una ripresa dell'attività lavorativa completa, senza chinarsi esplicitamente sulla causalità. Il Dr. F.________ non si esprime negli esami più recenti sul nesso di causalità. Soltanto i medici della clinica D.________ danno per scontato un nesso di causalità. Non può trovare critica però la conclusione della Corte cantonale secondo cui tale esame non può avere una valenza decisiva, trovandosi in contrasto con la dottrina medica. Del resto, la circostanza che dopo un infortunio sia insorto un disturbo non è ancora sufficiente per concludere all'esistenza di un nesso causale (DTF 119 V 335 consid. 2b/bb pag. 341; cfr. anche sentenza 8C_16/2014 del 3 novembre 2014 consid. 4.2 con riferimento).  
 
7.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di sospensione della procedura è respinta. 
 
2.   
Il ricorso è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 11 settembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi