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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.555/2005 /biz 
 
Sentenza dell'11 ottobre 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Rossano Pinna, 
studio legale Bernasconi Peter & Gaggini, 
 
contro 
 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale (istanza di complemento d'inchiesta, ripetibili), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata 
l'8 luglio 2005 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto 
del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che contro A.________ il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha aperto un procedimento penale per i titoli di truffa, false indicazioni su attività commerciali, amministrazione infedele e falsità in documenti; 
che il PP ha depositato gli atti il 30 gennaio 2004 e che l'accusato ha postulato, con istanza dell'8 marzo 2004, l'assunzione di ulteriori prove, in particolare l'acquisizione di documenti, l'esperimento di una perizia e l'interrogatorio di testimoni; 
che le domande dell'accusato sono state parzialmente accolte dal PP con decisione del 7 dicembre 2004; 
che riguardo ai complementi di prova respinti dal PP, l'accusato ha adito il Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR), che, con decisione dell'8 luglio 2005, ha accolto il reclamo limitatamente all'acquisizione in via rogatoriale di un documento commerciale; 
che il GIAR ha condannato il reclamante, in funzione della sua parziale soccombenza, al pagamento parziale delle spese processuali e di ripetibili alle parti civili, che avevano presentato osservazioni al reclamo; 
che A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 12 settembre 2005 al Tribunale federale questo giudizio; 
che il ricorrente fa valere una violazione degli art. 69 CPP/TI nonché degli art. 9, 29 e 30 Cost., contestando unicamente l'assegnazione alle controparti di ripetibili della sede cantonale, poiché, semmai, esse avrebbero subito solo un danno indiretto e non potrebbero quindi essere validamente considerate quali parti civili; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 129 I 337 consid. 1 e rinvii); 
che la pronuncia del GIAR, che quale ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI) accoglie soltanto parzialmente la richiesta di assunzione di ulteriori prove proposte dal ricorrente in applicazione dell'art. 196 CPP/TI, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale; 
ch'essa concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa); 
che in questo caso, secondo l'art. 87 OG, non trattandosi di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); 
che se il ricorso di diritto pubblico contro una pronuncia di questo genere non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3); 
che le decisioni incidentali che riguardano l'assunzione di prove non arrecano di principio all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente, come richiesto dall'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 101 Ia 161; causa 1P.179/2000, sentenza dell'11 aprile 2000, consid. 1d, apparsa in RDAT II-2000 n. 66, pag. 247 segg., causa 1P.359/2000, sentenza del 28 giugno 2000, consid. 1; Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, pag. 540/541, n. 11); 
che il ricorrente invero impugna unicamente l'assegnazione da parte del GIAR di ripetibili alle parti civili; 
che tuttavia, analogamente alla giurisprudenza del Tribunale federale resa in materia di decisioni di rinvio, le decisioni che riguardano l'assunzione di prove costituiscono decisioni incidentali, anche se vengono impugnate limitatamente all'accollamento delle spese e delle ripetibili (DTF 122 I 39 consid. 1a); 
ch'esse non comportano inoltre un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, nemmeno quando non possono più costituire l'oggetto di una decisione nel prosieguo della procedura cantonale; 
 
che in effetti il giudizio sulle ripetibili può eventualmente ancora essere impugnato mediante ricorso contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, oppure, se del caso, qualora non vi fosse un interesse a ricorrere nel merito in sede cantonale, direttamente dopo la decisione dell'autorità inferiore (DTF 122 I 39 consid. 1a, 117 Ia 251 consid. 1 e rinvii; sentenza 1P.598/2000 del 28 marzo 2001, consid. 2, pubblicata in RDAT II-2001, n. 65, pag. 261 segg.); 
che, del resto, il giudizio sulle ripetibili è in stretta connessione con quello relativo all'ammissione e al diniego dei complementi di prova richiesti dal ricorrente e che la contestazione delle ripetibili in questa sede potrebbe indirettamente implicare un esame della costituzionalità della decisione incidentale sull'assunzione delle prove complementari richieste; 
che un simile modo di procedere non corrisponderebbe tuttavia alle finalità dell'art. 87 OG, che, adottato per esigenze di economia processuale, vuole che il Tribunale federale non debba occuparsi più volte della medesima procedura, ma sia invece chiamato ad esprimersi con un'unica decisione su tutto il complesso della vertenza (DTF 128 I 177 consid. 1.1 e rinvii, 122 I 39 consid. 1a/aa); 
che, inoltre, la questione del danno subito dalle controparti e del loro risarcimento può, dandosene il caso, ancora essere oggetto di contestazioni in sede cantonale, segnatamente nell'ambito del dibattimento (cfr. art. 265 segg. CPP/TI); 
che la decisione del GIAR costituisce quindi, anche solo riguardo alle ripetibili, una decisione incidentale che non causa un pregiudizio irreparabile; 
che, di conseguenza, il ricorso di diritto pubblico deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG
che le spese della procedura federale seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino e, per conoscenza, al Ministero pubblico e al patrocinatore delle controparti. 
Losanna, 11 ottobre 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: