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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1S.10/2004 /bom 
 
Sentenza dell'11 novembre 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Reeb, Féraud, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
Avv. A.________, 
Avv. B.________, 
 
C.________, 
patrocinato dall'avv. E.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, 
Sede distaccata Lugano, via Sorengo 7, casella postale, 6900 Lugano 3. 
 
Oggetto 
esclusione del duplice patrocinio di coimputati nel procedimento penale, 
 
ricorso contro la sentenza del 18 agosto 2004 
della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 19 luglio 2004 C.________ e D.________ sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta aperta nei loro confronti dalla polizia giudiziaria federale per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e per partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 260ter CP); essi sono stati posti immediatamente in detenzione preventiva. Ambedue gli arrestati hanno designato quale loro difensore di fiducia l'avv. A.________. In assenza di quest'ultimo, il loro patrocinio è stato assunto dall'avv. B.________, esercitante la professione nel medesimo studio legale dell'avv. A.________. Ella li ha segnatamente assistiti nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto dinanzi al giudice istruttore federale. 
 
B. 
Con decisione del 28 luglio 2004, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), ritenuta la sussistenza di un rischio di collusione fra i due inquisiti e, pertanto, un rischio di inquinamento delle prove, nonché un possibile conflitto di interessi nella loro difesa, ha ingiunto ai legali di comunicargli, entro cinque giorni, quale imputato intendono patrocinare, prospettando l'eventuale nomina, se necessario, di difensori d'ufficio. 
 
Contro questa decisione C.________ e gli avvocati A.________ e B.________ sono insorti dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Un altro ricorso è stato presentato dall'altro imputato e dai citati legali. Gli insorgenti hanno contestato l'asserito rischio di collusione e la limitazione, da parte del MPC, del diritto dell'imputato di scegliere liberamente il proprio patrocinatore e la strategia difensiva, adducendo la carenza di una base legale che giustificherebbe il criticato provvedimento. Quest'ultimo violerebbe inoltre il diritto dei legali al libero esercizio della professione (art. 27 Cost.), spettando, se del caso, esclusivamente a loro rinunciare al patrocinio di uno o di ambedue gli imputati in presenza di un eventuale conflitto di interessi. Con decreti del 30 luglio 2004 il Presidente della Corte dei reclami penali ha negato l'effetto sospensivo ai gravami. Durante un interrogatorio del 2 agosto 2004, l'avv. A.________ ha quindi optato per la difesa di D.________; il patrocinio di C.________ è stato assunto dall'avv. E.________, che esercita la professione presso un altro studio legale. La Corte dei reclami penali, statuendo il 18 agosto 2004, ha congiunto i gravami e, con un unico giudizio, li ha respinti. 
 
C. 
C.________ e gli avvocati A.________ e B.________ impugnano questo giudizio con un ricorso del 20 settembre 2004 al Tribunale federale. Chiedono di concedere l'effetto sospensivo al gravame e di annullare la decisione impugnata. 
 
La Corte dei reclami penali si riconferma nella sua sentenza e chiede, come formulato anche dal MPC, di respingere il ricorso in quanto ammissibile. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 306 consid. 1.1, 302 consid. 3, 65 consid. 1). 
 
1.2 Riguardo all'impugnabilità della decisione della Corte dei reclami penali i ricorrenti si limitano ad accennare, senza esprimersi oltre sulla questione, al fatto che nella stessa l'esclusione del duplice patrocinio sarebbe stata considerata come una misura coercitiva. L'assunto non regge. 
1.2.1 L'istanza precedente non si è infatti pronunciata sul quesito: essa ha semplicemente rilevato che secondo l'art. 105bis cpv. 2 della legge federale sulla procedura penale, del 15 giugno 1934 (PP; RS 312.0) gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali conformemente alle prescrizioni procedurali degli articoli 214-219 PP. Essa ha inoltre ritenuto che i due imputati erano legittimati soltanto a invocare il diritto di libera scelta del difensore, sancito dagli art. 35 PP e 6 n. 3 lett. c CEDU, mentre i due legali potevano censurare soltanto l'asserita violazione del diritto al libero esercizio della professione (art. 27 Cost.). 
 
Nell'indicazione sui rimedi giuridici l'istanza precedente si è limitata a richiamare testualmente l'art. 33 cpv. 3 lett. a della legge sul Tribunale penale federale, del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71), secondo cui le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale; la procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 PP, applicabili per analogia. 
Questa disciplina vale fino all'entrata in vigore della revisione totale dell'OG (art. 33 cpv. 3 LTPF). 
1.2.2 È pacifico che la detenzione preventiva o misure sostitutive di quest'ultima, quali la consegna del passaporto, di documenti di identità o l'obbligo di segnalare la propria presenza, come pure il sequestro di beni o la perquisizione di carte costituiscono misure coercitive, impugnabili dinanzi al Tribunale federale (DTF 130 I 234 consid. 2.2; 130 II 302 consid. 3.1; 130 IV 154 consid. 1.2). Anche il carcere in vista d'estradizione rappresenta una grave ingerenza nella libertà personale e costituisce quindi una misura coercitiva impugnabile, perlomeno fino all'entrata in vigore della revisione totale dell'OG, mediante ricorso al Tribunale federale (DTF 130 II 306 consid. 1.2.2). 
1.2.3 Il Tribunale federale, pronunciandosi sul mantenimento della detenzione preventiva, ha recentemente stabilito che il ricorso non era ammissibile nella misura in cui il ricorrente faceva valere d'essere stato privato del diritto di consultare l'incarto della procedura e di essere stato interrogato senza la presenza del suo avvocato: queste censure, fondate sull'asserita violazione dei diritti della difesa, esulano in effetti dall'oggetto del litigio deferibile davanti al Tribunale federale: ciò vale anche per la questione dell'indennità degli avvocati d'ufficio (sentenze 1S.1/2004 del 9 luglio 2004, consid. 2 e 1S.3/2004 del 13 agosto 2004, consid. 2.2 e consid. 2.3; vedi anche DTF 120 IV 342 consid. 1 concernente l'art. 105bis cpv. 2 vPP, dove era stata negata l'ammissibilità del reclamo alla Camera d'accusa per il rifiuto di autorizzare la presenza del difensore in occasione dell'interrogatorio dell'imputato e di consultare l'incarto, non trattandosi di misure coercitive o di atti d'autorità connessi a siffatti provvedimenti; sulla nozione di misure coercitive vedi DTF 120 IV 260 consid. 3b pag. 262 seg.; cfr. anche Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Zurigo 2002, § 68 n. 3 pag. 297 seg.; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4a ed., Zurigo 2004, n. 684 e segg.; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2267 e segg., n. 2469 e segg.). 
1.2.4 Nell'ambito della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, la maggior parte delle decisioni prese dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che competevano precedentemente alla Camera d'accusa, sono state escluse dal ricorso al Tribunale federale. L'effetto di sgravio insito nel trasferimento di queste competenze al Tribunale penale federale non dev'essere infatti annullato ammettendo un ricorso al Tribunale federale. Solo le decisioni prese dalla Corte dei reclami penali in merito ai provvedimenti coercitivi (detenzione provvisoria, sequestro di beni, ecc.) possono essere oggetto di ricorso davanti al Tribunale federale, dato che si tratta di misure gravi che pregiudicano i diritti fondamentali (Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, FF 2001 pag. 3764 e segg., n. 2.2.3 pag. 3793). 
1.2.5 Nella fattispecie è palese che, nei confronti dei due legali, il criticato provvedimento del MPC e la decisione impugnata che lo conferma, non concernono una misura coercitiva secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF: il ricorso, in quanto presentato dai due avvocati in loro nome, è quindi manifestamente inammissibile. 
 
D'altra parte, l'argomentazione dell'imputato, generica e incentrata del resto sul suo diritto di scegliere il proprio difensore, non si riferisce affatto alla sua detenzione o al mantenimento di quest'ultima. Le critiche ricorsuali non sono sollevate infatti nell'ambito di una domanda di scarcerazione, né l'imputato sostiene che la criticata misura gli avrebbe impedito di difendersi efficacemente di fronte a un'eventuale proroga della carcerazione. Le censure ricorsuali, attinenti all'asserita violazione dei diritti di difesa, concernono, in sostanza, la libertà di scegliere il proprio difensore e la propria strategia difensiva nell'ambito del procedimento penale: esse non sono pertanto neppure strettamente connesse a una misura coercitiva (cfr. DTF 120 IV 342 consid. 1a). 
 
2. 
2.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e non può essere esaminato nel merito. Le spese processuali seguono la soccombenza (DTF 130 II 306 consid. 4). 
2.2 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. 
 
3. 
Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore di C.________, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
Losanna, 11 novembre 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: