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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_30/2011 
 
Sentenza dell'11 novembre 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Raselli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
1. Municipio di X.________, 
2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
controparti. 
 
Oggetto 
Revisione (art. 121 segg. LTF), 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_395/2011 del 26 settembre 2011. 
 
Considerando: 
che con sentenza 1C_395/2011 del 26 settembre 2011 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro una decisione 18 luglio 2011 emanata dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino; 
che con istanza del 4 novembre 2011 A.________ chiede la revisione di detta sentenza; 
 
che la domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF); 
 
che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione, né di riproporre critiche sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato; 
 
che l'istante non invoca alcun motivo di revisione previsto dall'art. 121 LTF, limitandosi semplicemente a rimettere in discussione il merito della causa, ribadendo le argomentazioni sollevate con il ricorso in materia di diritto pubblico e insistendo nuovamente sul fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dalle autorità cantonali, la decisione municipale 29 marzo 2011 non configurerebbe una decisione confermativa, e quindi non impugnabile, di quella precedente del 16 marzo 2011; 
 
ch'egli adduce soltanto che nella criticata sentenza il Tribunale federale, riprendendo la formulazione utilizzata nella decisione cantonale, sarebbe incorso in un errore rilevando che il segretario comunale avrebbe "stralciato", invece di "stracciato", un precetto esecutivo che lo concerneva; 
 
che l'utilizzazione del criticato termine nella decisione cantonale, ripreso nella sentenza del Tribunale federale, era del tutto irrilevante e ininfluente ai fini del giudizio, decisiva ai fini dello stesso essendo soltanto la questione dell'impugnabilità, rispettivamente della tardività del ricorso presentato dall'istante contro la decisione municipale del 29 marzo 2011; 
 
che peraltro non si sarebbe in presenza di una svista (art. 121 lett. d LTF), quando, come nella fattispecie, il Tribunale federale ha tenuto conto di determinati fatti, ma non li ha considerati nel modo auspicato dal ricorrente (cfr. sentenza 1F_10/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 4.1); 
che, d'altra parte, il rimedio della revisione non è dato per fare valere che il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF (cfr. ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2a ed., 2011, n. 8 all'art. 121); 
 
che, pertanto, la domanda di revisione è inammissibile; 
 
che non vi è quindi motivo di annullare le spese giudiziarie poste a carico del ricorrente nella sentenza del 26 settembre 2011; 
che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, poiché l'istanza, temeraria, non aveva manifestamente alcuna probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo; 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 11 novembre 2011 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri