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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_873/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 novembre 2014  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Autorità regionale di protezione 1,  
via Lavizzari 11b, 6830 Chiasso. 
 
Oggetto 
curatela, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2014 
dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che la curatela amministrativa (ai sensi del vecchio art. 393 n. 2 CC) istituita nei confronti di A.________ è stata revocata il 6 dicembre 2011; 
che mediante decisione 26/27 marzo 2014 l'Autorità regionale di protezione 1, sede di Chiasso, ha approvato i rendiconti presentati dalla curatrice, riconoscendo a suo favore un'indennità di mercede e spese di fr. 1'812.70 per il 2010 e di fr. 2'061.60 per il 2011, a carico del curatelato ed anticipata dall'autorità di protezione; 
che con sentenza 10 ottobre 2014 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato da A.________ per " denegata o ritardata giustizia " da parte dell'Autorità regionale di protezione 1; 
che secondo la Corte cantonale il reclamante non ha sostanziato l'asserita " denegata o ritardata giustizia " e, considerato che la procedura relativa alla curatela si è ormai conclusa, non ha nemmeno spiegato quale decisione l'autorità di protezione dovrebbe ancora pronunciare; 
che con ricorso 6 novembre 2014 A.________ ha impugnato la sentenza 10 ottobre 2014 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo anche di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che nel gravame all'esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle predette esigenze di motivazione; 
che infatti il ricorrente non si confronta con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo, ma si limita ad esporre la sua versione dei fatti ed a formulare rimproveri nei confronti della curatrice e dell'autorità di protezione; 
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 1 e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 novembre 2014 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini