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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_569/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 novembre 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Tiziana Meyer-Tomassini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
ricomposizione particellare, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2015 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ era proprietario, nel Comune di X.________, di un fondo di 469 m2, sul quale sorge una baracca, costruita senza alcuna valida domanda di costruzione, adibita ad atelier. Il 20 ottobre 2011 l'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria ha approvato gli atti del progetto di nuovo riparto dei fondi della ricomposizione particellare del Comune: in tale ambito, la proprietà di A.________ è stata completamente espropriata e annessa ai fondi limitrofi. La decisione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale del 25 ottobre 2011 e comunicata per lettera semplice a tutti gli interessati. 
 
B.   
Il 30 marzo 2012 il proprietario ha contestato l'avvenuta espropriazione dinanzi alla Commissione di ricorso di 1. istanza. Con decisione del 20 ottobre 2012 la Commissione ha considerato tardiva l'impugnativa: ha nondimeno esaminato a titolo abbondanziale il ricorso nel merito, respingendolo, ritenendo corretta l'espropriazione totale del fondo a causa della sua esiguità. Con giudizio del 15 ottobre 2013 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto, poiché tardivo, un ricorso dell'interessato. Mediante sentenza 1C_841/2013 del 26 novembre 2013, il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso del proprietario. Con ulteriore giudizio del 27 febbraio 2014 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________ diretto contro la decisione 20 ottobre 2012 della Commissione di ricorso. Statuendo l'8 aprile 2014 (sentenza 1C_168/2014), il Tribunale federale ha di nuovo respinto, in quanto ammissibile, un ricorso dell'interessato. 
 
C.   
Con notifica del 30 marzo 2015, A.________ ha chiesto al Consiglio di Stato, a titolo di risarcimento del danno asseritamente derivante dall'esproprio, il versamento di fr. 46'055.-- per spese legali e giudiziarie e di fr. 300'000.-- per danni economici e morali. Mediante scritto del 29 agosto 2015 il Governo cantonale non ha accolto la pretesa. Adito dall'istante, con giudizio del 24 settembre 2015 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso per difetto di competenza. 
 
 
D.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico per diniego di giustizia al Tribunale federale. Chiede, conferito al gravame l'effetto sospensivo, nonché disposta l'adozione di misure cautelari, la concessione del gratuito patrocinio e la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, nonché di dichiarare nulle rispettivamente di annullare sia la decisione impugnata sia quella governativa e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio, nel senso di accertare l'estensione del fondo litigioso, da riattribuirgli; subordinatamente postula il mantenimento di un diritto di parcheggio e di passo carrabile a favore del fondo espropriato. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).  
 
1.2. L'ammissibilità del ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), contro la decisione del giudice delegato, autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è di massima data.  
 
1.3. Il ricorrente accenna al fatto che nella sentenza 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 il Tribunale federale, vista l'importanza di quella causa, ha ritenuto ch'essa non poteva essere decisa da un giudice unico (consid. 7.3). Il rilievo è ininfluente, ritenuto ch'egli neppure tenta di spiegare perché il caso in esame, come rettamente ritenuto nel giudizio impugnato sulla base dell'art. 49 cpv. 2 della legge ticinese del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria, premesso che, come ancora si vedrà, non pone manifestamente questioni di principio e non è di rilevante importanza, non poteva essere deciso nella composizione di un giudice unico.  
 
1.4. Il ricorrente si diffonde nel contestare, in maniera inutilmente prolissa e ripetitiva, lo scritto governativo del 19 agosto 2015. Ora, indipendentemente dalla questione di sapere se esso costituisca o no una decisione impugnabile, è manifesto che le critiche mosse a tale scritto sono manifestamente tardive e quindi inammissibili (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
1.5. Come noto alla patrocinatrice del ricorrente, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 140 I 320 consid. 3.2). Come si vedrà, l'atto di ricorso disattende in larga misura queste condizioni di motivazione.  
 
2.   
 
2.1. Il giudice delegato ha accertato che secondo l'art. 8 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm), pretese di risarcimento di privati contro il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico, contro i funzionari e gli impiegati degli stessi, sono devolute al giudice civile. Ha ricordato che l'art. 19 della legge ticinese del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp/TI) dispone che chi pretende il risarcimento del danno o la riparazione morale, prima di promuovere l'azione deve notificare all'ente pubblico la propria pretesa, brevemente motivata (cpv. 1) : lo stesso deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa. Ha aggiunto che secondo l'art. 22 cpv. 1 LResp/TI per le azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario. Ha accertato che con scritto del 19 agosto 2015 il Consiglio di Stato, in applicazione dell'art. 19 cpv. 2 LResp/TI, ha respinto la richiesta di risarcimento del danno, e stabilito che tale atto non è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, poiché il ricorrente può far valere la sua pretesa unicamente dinanzi al giudice civile. Ne ha concluso che il ricorso è irricevibile per difetto di competenza.  
 
2.2. Ora, secondo la giurisprudenza, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 123 V 335 consid. 1b; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Se il ricorrente, come nella fattispecie, non lo dimostra, ma ripropone le argomentazioni di merito addotte davanti all'ultima istanza cantonale, la critica è inammissibile. In effetti, se annulla una decisione d'irricevibilità, il Tribunale federale non statuisce nel merito, ma rinvia la causa all'autorità cantonale affinché il cittadino non sia privato di un grado di giurisdizione (DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 48; 135 II 145 consid. 3 e 4).  
 
2.3. Il ricorrente non si confronta con le norme cantonali poste a fondamento del contestato giudizio d'incompetenza, né tenta di dimostrare ch'esse sarebbero state applicate in maniera arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (sulla definizione di arbitrio vedi DTF 141 I 70 consid. 2.2 pag. 72, 49 consid. 3.4 pag. 53). Egli si limita a rilevare d'aver impugnato lo scritto governativo dinanzi alla Corte cantonale per evitare che il Pretore di Bellinzona, del quale riconosce la competenza a statuire sul risarcimento del preteso danno, "debba considerarsi vincolato dall'accertamento erroneo del governo ticinese, e dunque anche per evitare che con tale risoluzione del CdSt venga commesso il reato di sviamento della giustizia civile". Con questa argomentazione, invero di non facile comprensione e che esula dall'oggetto del litigio, il ricorrente non prova del tutto l'arbitrarietà della decisione impugnata, peraltro corretta.  
 
2.4. Del resto, le critiche ricorsuali si limitano in sostanza ad affermare che le precedenti decisioni della Corte cantonale e del Tribunale federale avrebbero accertato in maniera arbitraria la fattispecie espropriativa, insistendo sulla pretesa irregolarità della notifica iniziale della procedura di ricomposizione particellare e pertanto, peraltro a torto, su un asserito mancato esame di merito dell'esproprio, del quale chiede l'annullamento. Al riguardo, il ricorrente disattende che questa questione è stata decisa con sentenze passate in giudicato. Le critiche ricorsuali tendono quindi a chiedere, tardivamente, il riesame della procedura espropriativa. Il rimproverato diniego di giustizia mosso alla Corte cantonale, per non avere accertato la differente versione della fattispecie proposta dal ricorrente, esula manifestamente dall'oggetto del litigio, circoscritto unicamente alla questione della negata competenza della Corte cantonale. Accertata la propria incompetenza, quest'ultima non poteva esaminare nel merito le censure ricorsuali.  
 
2.5. Il ricorrente critica infine il rifiuto del giudice delegato di concedergli l'assistenza giudiziaria, ritenendo eccessiva la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- accollatagli. Al proposito egli misconosce che la Corte cantonale ha respinto la richiesta fondandosi sull'art. 3 cpv. 3 della legge ticinese del 15 marzo 2011 sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, poiché il gravame era sprovvisto fin dall'inizio di probabilità di esito favorevole. Ha poi commisurato la criticata tassa di giustizia tenendo conto, come prescritto dall'art. 47 LPAmm, della condotta processuale, ossia, in concreto, del carattere ritenuto chiaramente temerario del gravame. Il ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta del tutto con questi argomenti, né dimostra, anche su questo punto, l'arbitrarietà della decisione impugnata.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorso, nella minima misura della sua ammissibilità, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dovendo essere respinte, l'atto di ricorso, temerario, essendo manifestamente privo di ogni probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
3.2.   
L'emanazione del presente giudizio rende prive di oggetto le domande di misure cautelari e di effetto sospensivo, che avrebbero comunque dovute essere respinte in quanto chiaramente infondate. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Le domande di gratuito patrocinio e di assistenza giudiziaria sono respinte. 
 
2.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 novembre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri