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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.335/2002 /bom 
 
Sentenza dell'11 dicembre 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A._______, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla, 
 
contro 
 
B._______, 
opponente, patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (esecuzione, lesione della personalità; spese), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19 luglio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Ritenutosi oggetto di una procedura esecutiva LEF non soltanto infondata, ma addirittura abusiva, A._______ - amministratore di fatto e direttore tecnico di una ditta edile - ha fatto pubblicare sui giornali ticinesi un annuncio a pagamento a tutela del suo credito e della sua reputazione. Ha indi convenuto in giudizio avanti al Pretore di Lugano la presunta creditrice, B._______, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del debito, la condanna di lei alla rifusione delle spese della citata pubblicazione e delle spese legali attinenti, inoltre che alla convenuta venisse fatto divieto - sotto comminatoria dell'art. 292 CP - di reiterare l'esecuzione litigiosa per i medesimi motivi, infine la pubblicazione della sentenza pretorile. 
B. 
Con decisione 12 settembre 2001, il Pretore ha accolto unicamente la domanda principale rivolta all'accertamento dell'inesistenza del debito, accollando le spese di causa alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. Con sentenza 19 luglio 2002, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto integralmente l'appello 3 ottobre 2001, ponendo le spese della procedura di appello a carico dell'attore. 
C. 
Contro il merito della sentenza di appello, A._______ è insorto al Tribunale federale con ricorso per riforma, trattato parallelamente. Con il qui discusso ricorso di diritto pubblico, il ricorrente censura invece che il Tribunale di appello abbia respinto la sua domanda di rivedere l'accollamento delle spese giudiziarie di prima istanza, senza per nulla motivare la propria decisione, ciò che costituisce un diniego di giustizia. Inoltre, la sentenza impugnata applicherebbe - in punto alle conseguenze di tassa e spese giudiziarie - il diritto cantonale in modo arbitrario. 
 
Il ricorrente ha tuttavia usato a questa Corte la premura di renderla attenta alla contemporanea pendenza del ricorso per riforma ed anche di un'istanza di revisione cantonale, facendone discendere che l'evasione del presente ricorso di diritto pubblico potrebbe divenire superflua in caso di accoglimento di almeno uno degli altri due rimedi di diritto. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
D. 
La trattazione di entrambi i rimedi di diritto federale è stata sospesa per decisione del Presidente della II Corte civile in attesa dell'evasione dell'istanza di revisione cantonale proposta dal ricorrente contro l'omessa trattazione, appunto, della questione delle spese e ripetibili (art. 57 cpv. 1 OG rispettivamente combinati art. 40 OG e 6 cpv. 1 PC). 
 
Diritto: 
1. 
Il giudizio, che ha respinto l'istanza di revisione ritenendo degna di conferma la soluzione adottata dal Pretore, è stato prolato in data 16 luglio 2003, e trasmesso a questo Tribunale qualche giorno più tardi. Nulla più osta, pertanto, all'esame del ricorso di diritto pubblico, in linea di principio prioritario rispetto al ricorso per riforma (art. 57 cpv. 5 OG). 
2. 
2.1 Nella sentenza impugnata, il Tribunale di appello ha omesso di confrontarsi con una delle censure sollevate, la suddivisione paritaria delle spese di prima istanza operata dal Pretore. Tant'è che il ricorrente ha motivato il presente gravame basandosi esclusivamente sulla motivazione addotta dal Pretore - o, quanto meno, desumibile dagli scarni passaggi sulla questione nella decisione di fondo di quel magistrato. In assenza di una motivazione concreta da confutare, l'unica censura a prima vista non sprovvista di fondamento è pertanto quella del diniego di giustizia. 
2.2 Vi è da chiedersi, tuttavia, se questa censura, benché come detto apparentemente fondata per rapporto alla sentenza di appello 19 luglio 2002 effettivamente impugnata, non sia nondimeno divenuta di fatto priva d'oggetto a seguito della nuova sentenza del Tribunale di appello del Cantone Ticino del 16 luglio 2003, emanata - pendente il presente ricorso di diritto pubblico - a seguito del rimedio straordinario cantonale della revisione introdotta dal medesimo qui ricorrente. La nuova sentenza, infatti, tratta esaustivamente proprio la questione delle spese e ripetibili di prima sede. 
3. 
Va pertanto definito prima di tutto in quale rapporto stiano le due sentenze della Corte di appello ticinese. 
3.1 Merita attenzione il particolare motivo di revisione invocato dal ricorrente, e sulla base del quale si è pronunciata la Corte cantonale: l'omessa pronuncia su domande formulate, come all'art. 340 cpv. 1 lit. a CPC ticinese. Si tratta manifestamente di un motivo di revisione improprio, sconosciuto alla maggior parte delle procedure cantonali (ma ritenuto invece per la giurisdizione federale, art. 136 lit. c OG) e più vicino al ricorso per cassazione (Max Guldener, Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979, pag. 532), che si caratterizza giustappunto per l'assenza di motivazione e decisione. Ora, visto che la nuova decisione su revisione deve appunto ovviare alle pecche della sentenza originaria, si deve logicamente ammettere che essa subentri e si sostituisca alla sentenza impugnata, rispettivamente la integri nella misura della domanda di revisione. Ciò si manifesta esplicitamente quando la revisione viene accolta: se la Corte cantonale ammette l'istanza di revisione dopo averla ritenuta fondata nel merito, essa deve annullare la sentenza impugnata e pronunciare una nuova sentenza, se del caso facendo ripetere del tutto o in parte il procedimento (Hans Ulrich Walder-Richli, Zivilprozessrecht, 4a ed., Zurigo 1996, § 39 margin. 76, con riferimento al CPC zurighese). Ma ciò deve valere pure per il caso in cui la Corte cantonale non si veda costretta a modificare il dispositivo della sentenza impugnata, come nel caso presente in cui ha potuto respingere l'appello tanto con la prima quanto con la seconda sentenza: in effetti, nonostante l'identità del dispositivo delle due sentenze, esse sono profondamente diverse l'una dall'altra, proprio perché la seconda tratta un tema trascurato dalla prima, e non si può dire che la conclusione sia stata implicitamente evasa con la decisione sul merito (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume V, Berna 1992, nota 4 ad art. 136 OG, pag. 17). Si presenta, in altre parole, una situazione non dissimile da quella in cui vi è necessità di determinare la portata di una sentenza - res iudicata -, e nella quale, non bastando il dispositivo, il ricorso alla motivazione è ammesso (v. ad es. DTF 116 II 738 consid. 2a in fine; Fabienne Hohl, Procédure civile I, Berna 2001, margin. 1311; Walder-Richli, op. cit., § 26 margin. 41 ss.). 
3.2 Discende da quanto appena detto, ed in particolare dall'autonoma portata della sentenza su revisione, che quest'ultima si è sostituita alla prima. Ciò significa due cose: in primo luogo, che venendo a cadere eo ipso la prima sentenza su appello, viene pure a cadere un interesse giuridico concreto ai sensi dell'art. 88 OG a rivedere tale prima sentenza. Secondariamente, che per discutere gli argomenti offerti nella nuova sentenza su revisione, il ricorrente doveva impugnarla separatamente, con un nuovo ricorso di diritto pubblico. Ne discende che, cadendo la sentenza d'appello impugnata, cade pure il ricorso interposto contro di essa, divenuto - grazie all'emanazione di una nuova sentenza - privo d'oggetto. Il fatto che contro la nuova sentenza cantonale su revisione non sia stato interposto alcun rimedio di diritto è irrilevante per la presente fattispecie. 
4. 
Il presente ricorso va pertanto stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente. Non sono invece attribuite ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare risposta e dunque non è incorsa in spese per la sede federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 11 dicembre 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: