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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.231/2005 /biz 
 
Sentenza del 12 gennaio 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________SA, 
B.A.________ e C.A.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Ettore Vismara, 
 
contro 
 
D.________SA, 
patrocinata dall'avv. Adriano Censi, 
Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo, 
Servizi generali del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
licenza edilizia per un centro di pretrattamento e di trasbordo di scarti metallici riciclabili, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 14 giugno 2005 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 18 settembre 1996 la D.________SA ha presentato al Municipio di Arbedo-Castione una domanda di costruzione per l'edificazione di un centro di pretrattamento e di trasbordo di scarti metallici riciclabili sulla particella n. 213 di sua proprietà. Il fondo, di complessivi 11'702 m2, è sito nella zona industriale-artigianale J1 del piano regolatore di Arbedo-Castione. L'opera progettata consiste in un edificio amministrativo di 84 m2, in un capannone di 2096 m2 e in una pensilina esterna di 458,50 m2. L'impianto è destinato alla compattazione e alla sminuzzatura di scarti metallici (provenienti da automobili, dalle industrie e anche dalle economie domestiche), così da ridurne il volume iniziale; l'ammasso verrebbe poi inviato alla centrale di Waltenschwil della D.________SA, per la successiva lavorazione. L'istante prevedeva di ricevere e compattare nell'impianto di Arbedo-Castione circa 15'000 t di materiale all'anno. 
Con decisione del 17 dicembre 1996 il Municipio di Arbedo-Castione, richiamato il preavviso favorevole del Dipartimento cantonale del territorio, ha concesso alla D.________SA la licenza edilizia, respingendo nel contempo l'opposizione presentata, tra gli altri, dalla A.________SA e da B.A.________ e C.A.________, proprietari di due fondi vicini a quello oggetto dell'edificazione. 
B. 
Dopo una serie di atti procedurali che non occorre qui evocare, con una sentenza del 3 gennaio 2001 il Tribunale federale ha accolto nella misura della sua ammissibilità un ricorso di diritto amministrativo presentato dalla A.________SA e da B.A.________ e C.A.________ contro un giudizio del 25 gennaio 2000 del Tribunale cantonale amministrativo, che confermava il rilascio della licenza edilizia con la precisazione che l'impianto era autorizzato a trattare al massimo 20'000 t di materiale all'anno. Questa Corte ha in effetti ritenuto l'impianto soggetto all'esame dell'impatto sull'ambiente ed ha quindi rinviato gli atti alla precedente istanza (sentenza 1A.73/2000 del 3 gennaio 2001, pubblicata in: RDAT II-2001, n. 66, pag. 263 segg.). Gli atti sono in seguito stati rinviati il 20 marzo 2001 dalla Corte cantonale al Consiglio di Stato, che a sua volta li ha trasmessi il 24 ottobre 2001 al Dipartimento del territorio per l'esecuzione dell'esame d'impatto ambientale. 
 
C. 
La D.________SA ha presentato l'11 marzo 2003 un rapporto d'impatto ambientale, che è stato pubblicato dal 19 maggio 2003 al 18 giugno 2003 presso l'Ufficio tecnico comunale di Arbedo-Castione. Contro il rapporto sia la A.________SA sia B.A.________ e C.A.________ hanno tempestivamente inoltrato un'opposizione. Il 7 luglio 2004 i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno sostanzialmente preavvisato favorevolmente il rapporto d'impatto ambientale, ponendo specifiche condizioni e respingendo nel contempo l'opposizione dei vicini. Con decisione del 16 novembre 2004 il Consiglio di Stato si è quindi pronunciato nuovamente sulla causa, accogliendo parzialmente il gravame presentato dagli opponenti nel dicembre del 1996. Ha essenzialmente imposto al Municipio di Arbedo-Castione di integrare la licenza edilizia 17 dicembre 1996 con le condizioni risultanti dall'avviso cantonale 7 luglio 2004, completate dall'obbligo di verifica della situazione in fase di esercizio per quanto riguarda le vibrazioni e di un eventuale risanamento. 
D. 
Gli opponenti hanno impugnato la risoluzione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, lamentando in particolare un insufficiente esame delle questioni legate alla prevenzione delle vibrazioni. Con sentenza del 14 giugno 2005 la Corte cantonale ha ritenuto sufficienti gli accertamenti contenuti nel rapporto d'impatto ambientale, ma ha considerato che la clausola alla quale il Governo ha subordinato la licenza edilizia andasse precisata. I giudici cantonali hanno quindi parzialmente accolto il ricorso, imponendo specificatamente il rispetto dei valori limite per le vibrazioni fissati dalla norma DIN 4150-2 e l'obbligo di accertare l'assolvimento di questo onere mediante collaudo prima della messa in esercizio dell'impianto, restando riservata l'adozione di provvedimenti di risanamento in caso di inosservanza. 
E. 
B.A.________ e C.A.________, nonché la A.________SA, impugnano con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla. Fanno valere la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto e incompleto di fatti giuridicamente rilevanti. 
F. 
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Dipartimento del territorio e il Municipio di Arbedo-Castione comunicano di rinunciare a presentare osservazioni. La D.________SA chiede invece di respingere il ricorso. Invitato ad esprimersi, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio rileva che in assenza di previsioni e di misure di controllo non è in grado di stabilire se i provvedimenti da adottare saranno sufficienti per garantire il rispetto dei valori limite stabiliti dalla norma DIN 4150-2. I ricorrenti, la D.________SA e la Corte cantonale, quest'ultima succintamente, si sono espressi sulle osservazioni dell'Ufficio federale. 
G. 
Con decreto presidenziale del 10 ottobre 2005 è stata respinta una domanda di conferire al ricorso l'effetto sospensivo. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata alcuna delle eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 129 I 337 consid. 1.1 e rinvii). 
Il giudizio impugnato è fondato essenzialmente sul diritto federale della protezione dell'ambiente, in particolare sull'art. 11 LPAmb, sicché il ricorso di diritto amministrativo è di principio ammissibile. L'eccezione dell'art. 99 cpv. 1 lett. e OG, richiamato dalla resistente, non entra in considerazione in concreto ritenuto che si riferisce al funzionamento tecnico dell'impianto e non ai suoi effetti sotto il profilo della protezione dell'ambiente (DTF 123 II 88 consid. 1a/dd, 359 consid. 1a/cc, 121 II 156 consid. 2d e rinvii). 
1.2 l ricorrenti, proprietari di due fondi vicini a quello oggetto dell'edificazione, hanno un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione impugnata e sono quindi legittimati a ricorrere (art. 103 lett. a OG; cfr. sentenza 1A.73/2000 citata, consid. 3c). Il loro gravame è tempestivo (art. 106 cpv. 1 OG). 
2. 
I ricorrenti censurano innanzitutto una violazione del diritto federale, richiamando al proposito gli art. 11, 12 e 15 LPAmb. Nella motivazione del ricorso essi non fanno però valere che la Corte cantonale avrebbe interpretato o applicato le citate disposizioni in modo errato o ne avrebbe altrimenti disatteso la portata, ma criticano essenzialmente il fatto ch'essa abbia ritenuto sufficienti per statuire gli accertamenti contenuti nel rapporto d'impatto ambientale riguardo alla problematica delle vibrazioni. Per i ricorrenti, le carenti verifiche tecniche avrebbero per finire condotto la Corte cantonale a trascurare l'imposizione di provvedimenti più adeguati secondo il principio della prevenzione. Così come formulate, le censure non vertono tuttavia su una pretesa violazione del diritto federale, segnatamente degli art. 11 segg. LPAmb (art. 104 lett. a OG), ma sull'accertamento dei fatti (art. 104 lett. b OG). 
3. 
3.1 Con il ricorso di diritto amministrativo si può di principio far valere l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. b OG). Tuttavia, quando l'istanza inferiore è un'autorità giudiziaria, come nel caso, l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale a meno che essi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). L'inesattezza manifesta si realizza quando l'accertamento è chiaramente ed evidentemente errato e non quando possa soltanto suscitare dubbi. L'incompletezza è invece data quando nella motivazione del giudizio venga del tutto trascurata una circostanza fattuale rilevante per lo stesso (cfr. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 286). 
3.2 La Corte cantonale si è fondata sugli accertamenti contenuti nel rapporto d'impatto ambientale e li ha considerati sufficienti per giudicare la causa. Da questo rapporto ha in particolare rilevato che per la macchina destinata al taglio e alla compressione, per diminuire le vibrazioni, il progetto prevede la costruzione di un basamento in calcestruzzo armato di uno spessore da 1 a 2 m e, per ridurre ulteriormente del 90-95 % la velocità di vibrazione, l'eventuale inserimento tra il basamento e il telaio della macchina di un sistema di sospensioni ammortizzate. La Corte cantonale ha ritenuto che accertamenti più approfonditi sulle caratteristiche del suolo non permetterebbero di formulare una prognosi più precisa sulle immissioni che potranno effettivamente riscontrare i fondi dei ricorrenti né di ottenere risultati loro maggiormente favorevoli. Ciò a maggior ragione considerando altresì l'obbligo di rispettare la norma DIN 4150-2. La precedente istanza ha ritenuto determinante sotto il profilo della propagazione delle vibrazioni le dimensioni del basamento: vista l'assenza di studi che permettevano di ritenere sufficiente lo spessore minore e considerata l'incidenza trascurabile sui costi complessivi dell'opera, ha imposto di eseguire lo spessore maggiore (2 m) e d'installare sin dall'inizio degli ammortizzatori. 
3.3 I ricorrenti si limitano a richiamare l'art. 104 OG, accennando a un accertamento inesatto o incompleto dei fatti. Essi non considerano però che, poiché in concreto la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, per non vincolare il Tribunale federale i fatti accertati dovrebbero risultare manifestamente inesatti o incompleti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG. I ricorrenti non fanno esplicitamente valere simili carenze, ma sostengono solo genericamente che sarebbero necessari ulteriori accertamenti riguardo alle vibrazioni e che le argomentazioni addotte dai giudici cantonali su questo tema non si fonderebbero su verifiche di carattere tecnico-scientifico, ma su valutazioni empiriche. Producendo in particolare un parere del 22 luglio 2005 di un esperto, secondo cui la realizzazione del basamento e la posa delle sospensioni nelle modalità previste dal rapporto d'impatto ambientale non rappresenterebbero la soluzione ottimale al problema delle vibrazioni e sarebbero di scarsa utilità, i ricorrenti si limitano in sostanza a mettere in dubbio le considerazioni addotte dai giudici cantonali sulla base del citato rapporto, senza rendere verosimili inesattezze manifeste o accertamenti incompleti. Spettava d'altra parte ai ricorrenti, in virtù del loro dovere di collaborazione, far valere in sede cantonale tutte le contestazioni contro il rapporto d'impatto ambientale e produrre quindi già allora anche eventuali pareri specialistici. Ciò tanto più che il rapporto d'impatto ambientale è stato pubblicato nei mesi di maggio/ giugno 2003 e che i ricorrenti non sostengono di essere stati impediti dal presentare un parere sullo stesso perlomeno nel contesto istruttorio del gravame dinanzi alla precedente istanza. Prodotto per la prima volta in questa sede e successivo all'emanazione del giudizio impugnato, il parere del 22 luglio 2005 è tardivo e non permette di inficiare gli accertamenti dei giudici cantonali (DTF 121 II 97 consid. 1c). 
4. 
4.1 Ne segue che il ricorso, carente nella motivazione, deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 108 cpv. 2 OG. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e art. 159 cpv. 1 OG). 
4.2 La resistente chiede il versamento a titolo di ripetibili di fr. 12'000.--, in considerazione del valore litigioso della causa, che corrisponderebbe al costo complessivo dell'opera di circa fr. 4'500'000.--. La vertenza, limitata peraltro alla questione delle vibrazioni, non riveste tuttavia un carattere esclusivamente pecuniario, ma verte soprattutto su aspetti di protezione ambientale. Occorre quindi tenere conto principalmente dell'importanza della causa, della sua difficoltà, nonché del tempo impiegato, ciò che giustifica di fissare in fr. 3'000.-- le ripetibili della sede federale (cfr. art. 6 cpv. 2 della tariffa delle spese ripetibili accordate alla controparte nelle cause davanti al Tribunale federale, del 9 novembre 1978). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno sempre in solido alla D.________SA un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Arbedo-Castione, ai Servizi generali del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. 
Losanna, 12 gennaio 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: