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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_277/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 gennaio 2016  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Olivier Corda, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Maurizio Pagliuca, 
opponente, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
 
C.C.________, 
patrocinato dall'avv. Olivier Ferrari, 
 
Oggetto 
sequestro penale, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 20 luglio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 29 aprile 2008 è deceduto, presso il suo domicilio in Italia, D.C.________. Tra i suoi congiunti figurano la moglie B.________, il fratello E.C.________ e il figlio di quest'ultimo, C.C.________, coniugato con A.________. In seguito a questo decesso, tra le parti sono sorti contrasti di natura successoria, che hanno visto opposti C.C.________ e A.________ da una parte e B.________ dall'altra. 
In breve, risulterebbe che il 1° dicembre 2008 C.C.________ ha fatto pubblicare da un notaio di Vicenza un testamento olografo datato 5 maggio 2007, in cui lo zio lo avrebbe nominato unico erede. Il 4 febbraio 2009 si è inoltre fatto rilasciare dal Tribunale di Vicenza un atto di notorietà, che attestava la circostanza secondo cui il citato testamento era l'unico e non era stato impugnato. Nonostante la contestata validità di questi atti e le procedure pendenti in Italia, C.C.________ e A.________ hanno esibito l'atto di notorietà presso la banca F.________, ottenendo il prelievo dell'intero saldo di EUR 267'129.32 di una relazione bancaria intestata a D.C.________. Analogamente, essi hanno ottenuto il trasferimento di EUR 12'935'686.10 depositati su un conto intestato al defunto presso la banca G.________ di X.________, versandone circa 9.7 milioni su una relazione bancaria intestata ad A.________ presso la banca H.________ di Lugano, depositandone 1 milione in una cassetta di sicurezza presso la stessa banca e disponendo di EUR 2'231'814.80 secondo modalità tutt'ora non chiarite. Gli interessati hanno inoltre acquistato un fondo situato nel Comune di Y.________ e due autovetture Mercedes. 
 
B.   
Il 26 settembre 2012 B.________ ha sporto dinanzi al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro C.C.________ e A.________ per i titoli di appropriazione semplice, truffa e riciclaggio di denaro. Nell'ambito del procedimento penale aperto nei loro confronti, il Procuratore pubblico (PP) ha ordinato il 28 settembre 2012 e il 23 aprile 2013 l'identificazione delle relazioni bancarie riconducibili al defunto e agli imputati presso la banca F.________, oltre al sequestro della relativa documentazione e degli averi, comprese le cassette di sicurezza. In seguito, il PP ha disposto il sequestro delle due autovetture e del fondo di Y.________. Il 25 settembre 2013 ha inoltre emanato diversi ordini di perquisizione e sequestro all'indirizzo di altre banche, tra cui H.________. Gli imputati sono stati sottoposti alla carcerazione preventiva dal 25 settembre al 25 novembre 2013. 
 
C.   
Il 7 marzo 2014 gli imputati hanno chiesto al PP  "il dissequestro dei beni depositati presso la banca H.________ SA di Lugano, del fondo xxx RFD del Comune di Y.________, così come ogni altro bene e/o documentazione". Il 23 giugno 2014 A.________ ha ribadito l'istanza, che il PP ha respinto con decisione del 26 novembre 2014.  
 
D.   
Adita da A.________, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto il reclamo con sentenza del 20 luglio 2015. La Corte cantonale ha ammesso l'esistenza di importanti indizi di reato a carico degli imputati ed ha ritenuto allo stadio attuale giustificato il provvedimento del sequestro. Ha altresì negato una violazione del principio di celerità. 
 
E.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di ordinare il dissequestro di tutti i beni patrimoniali interessati dalla misura coercitiva. La ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentita, del principio di celerità e della garanzia della proprietà. 
 
F.   
La Corte cantonale e il PP si rimettono al giudizio del Tribunale federale. C.C.________ chiede di accogliere il gravame, mentre B.________ chiede di dichiararlo inammissibile o, qualora fosse esaminato nel merito, di respingerlo. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La sentenza impugnata conferma la decisione del PP di respingere l'istanza di dissequestro. Si tratta di una decisione resa in materia penale, che di massima è impugnabile con il rimedio del ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF
 
1.1. Essa concerne un provvedimento coercitivo ai sensi dell'art. 196 segg. CPP e, poiché non pone fine al procedimento penale nei confronti della ricorrente e del marito, rappresenta una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF, ossia, in particolare, quando può causare un pregiudizio irreparabile (DTF 140 IV 57 consid. 2.3; 136 IV 92 consid. 4; 133 IV 139 consid. 4). La ricorrente sostiene di essere proprietaria dei beni sequestrati ed adduce che il provvedimento coercitivo riguarderebbe tutto il suo patrimonio, per un valore di oltre dieci milioni di franchi, sicché il pregiudizio sarebbe particolarmente importante. È dubbio che con tale argomentazione generica, la ricorrente dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Ciò in particolare ove si consideri che, secondo quanto rilevato dalla CRP, il provvedimento concerne essenzialmente beni che appartenevano in precedenza al defunto. L'istanza di dissequestro è inoltre stata formulata in termini generali da entrambi gli imputati congiuntamente, senza considerare gli specifici oggetti e valori patrimoniali interessati dai singoli ordini del magistrato inquirente: gli imputati non hanno addotto che determinati beni sequestrati appartenevano loro personalmente e non erano riconducibili al patrimonio del defunto. Visto l'esito del ricorso, la questione non deve tuttavia essere approfondita oltre. Anche l'aspetto della legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF può rimanere indeciso.  
Per il resto, il ricorso adempie le esigenze degli art. 80 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF, essendo presentato tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale. 
 
1.2. L'art. 98 LTF non è applicabile nell'ambito dei ricorsi contro provvedimenti coercitivi ai sensi dell'art. 196 CPP (DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Nella misura in cui il ricorso rispetta le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina pertanto liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle condizioni poste dal diritto federale per l'adozione del sequestro. L'art. 42 cpv. 2 LTF impone nondimeno che il ricorrente si confronti con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.1). In virtù degli art. 97 e 105 LTF, l'accertamento dei fatti è per contro vagliato dal Tribunale federale unicamente sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 1.4).  
Nella misura in cui la ricorrente si limita ad esporre la propria versione dei fatti ed a ribadire, in gran parte testualmente, gli argomenti esposti nel reclamo alla CRP, senza tuttavia confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato, il gravame non adempie le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF ed è pertanto inammissibile (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.3). 
 
2.  
 
2.1. La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, rimproverando alla Corte cantonale di non avere esaminato le censure relative all'incompetenza delle autorità penali svizzere e all'impossibilità di ipotizzare reati perseguibili in Svizzera e, in particolare, un eventuale reato di falsità in documenti in relazione al testamento del 5 maggio 2007 a favore di C.C.________.  
 
2.2. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 3 cpv. 2 lett. c CPP) esige che l'autorità si confronti con le censure dell'interessato e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella sua decisione. La garanzia impone quindi all'autorità di motivare il suo giudizio. La motivazione è sufficiente quando l'interessato possa afferrare la portata della decisione ed impugnarla con cognizione di causa. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre invece che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1).  
 
2.3. La Corte cantonale ha esposto la fattispecie accertata fino allo stadio dell'istruzione penale al momento dell'introduzione del reclamo ed ha spiegato per quali ragioni esistevano dubbi sull'autenticità del testamento, nonché sufficienti indizi di reato a carico degli imputati. Ha rilevato che la connessione tra i reati perseguiti e i beni sequestrati era incontestata, gli imputati avendo ammesso che gli averi sulle varie relazioni bancarie, quelli depositati nella cassetta di sicurezza della banca H.________, come pure il fondo di Y.________ e le due autovetture, erano tutti riconducibili alla massa ereditaria fu D.C.________ e quindi all'eventuale testamento falso. La precedente istanza ha in seguito ritenuto il provvedimento proporzionato e rispettoso del principio di celerità.  
Certo, la motivazione della sentenza impugnata è succinta. Essa rispetta tuttavia le citate esigenze, giacché la CRP ha esposto le ragioni per cui si giustificava di mantenere il sequestro. Il fatto che i giudici cantonali non si siano pronunciati in modo esplicito sulla critica d'incompetenza territoriale dell'autorità di perseguimento penale svizzera non configura di per sé una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente. Entrando nel merito del provvedimento coercitivo, la precedente istanza ne ha infatti implicitamente riconosciuto la competenza. Del resto, il procedimento penale non verte esclusivamente su un'eventuale falsità in documenti commessa in Italia, ma contempla anche reati contro il patrimonio, come pure quello di riciclaggio di denaro, che sarebbero stati commessi perlomeno in parte in Svizzera. Considerato altresì che la ricorrente ha compreso la portata del giudizio impugnato, avendolo ampiamente contestato in questa sede, la censura di violazione del diritto di essere sentito risulta infondata. 
 
3.  
 
3.1. La ricorrente lamenta una violazione del principio di celerità. Rileva che l'apertura del procedimento penale risale al 27 settembre 2012 e che da allora l'istruttoria si sarebbe svolta lentamente, ad eccezione del periodo in cui gli imputati sono stati sottoposti alla carcerazione preventiva. Ritiene che dall'avvio dell'inchiesta le ipotesi di reato sarebbero venute meno, considerati in particolare il decreto di archiviazione di un procedimento avviato in Italia e le conclusioni di una perizia che attesterebbe l'autenticità del testamento. Secondo la ricorrente, il PP avrebbe potuto assumere già da tempo due prove ritenute importanti, quali l'audizione del testimone I.________ e l'esame peritale del testamento mediante domanda di assistenza giudiziaria internazionale alle autorità italiane. Ritiene inoltre eccessivo il periodo di oltre otto mesi impiegato dal PP per statuire sull'istanza di dissequestro.  
 
3.2. Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Lo stesso ordinamento è previsto dall'art. 6 n. 1 CEDU in contestazioni di carattere civile e in materia penale. L'art. 5 CPP concretizza inoltre il principio di celerità della procedura penale, disponendo che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (cfr. art. 5 cpv. 1 CPP). Questo principio vale sia per le autorità di perseguimento penale (art. 12 e 15 segg. CPP) sia per le autorità giudicanti (art. 13 e 18 segg. CPP). L'esame della durata del procedimento non è soggetta a regole rigide, ma deve essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un termine che risulti essere giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso, generalmente sulla base di una valutazione globale. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 269 consid. 3.1, 312 consid. 5.1 e 5.2).  
 
3.3. Il contestato ritardo del PP nello statuire sulla domanda di dissequestro non è oggetto della procedura in esame, giacché la ricorrente aveva presentato uno specifico reclamo per ritardata giustizia alla CRP, divenuto privo di oggetto e stralciato quindi dai ruoli in seguito all'emanazione da parte del magistrato inquirente della decisione del 26 novembre 2014. Richiamando il decreto di archiviazione italiano e l'esistenza di una perizia, che attesterebbe l'autenticità del testamento datato 5 maggio 2007, la ricorrente si limita poi a sminuire genericamente gli indizi di reato rilevati dalla Corte cantonale. Si scosta tuttavia dai fatti accertati nel giudizio impugnato, vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), senza dimostrarne l'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Disattende in particolare che in base a un referto peritale del grafologo J.________ la firma sul testamento del 5 maggio 2007 non sarebbe riconducibile al defunto, sicché esisterebbero tutt'ora dubbi sulla sua validità e al riguardo sarebbe ancora pendente un procedimento civile in Italia. Quanto all'audizione del teste I.________, non può essere trascurato ch'egli, citato il 19 dicembre 2014 a comparire il 10 marzo 2015 per essere interrogato in veste di testimone, ha contestato l'obbligo di deporre dinanzi alla CRP, che ha statuito al riguardo con decisione del 20 luglio 2015 respingendone il reclamo.  
La ricorrente sostiene che determinati atti, in particolare la domanda di assistenza giudiziaria all'Italia allo scopo di chiarire l'eventuale falsità del testamento, avrebbero potuto essere compiuti più celermente. Tuttavia, non è decisivo il ritardo con cui è eseguito un singolo atto istruttorio, essendo per contro determinante la valutazione globale della durata del procedimento penale (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3). In concreto, occorre tenere conto del fatto che la causa è complessa, ha comportato la necessità di acquisire numerosa documentazione bancaria e di chiarire diversi trasferimenti di valori patrimoniali ingenti. La vertenza presenta inoltre implicazioni internazionali, ha richiesto l'avvio di una procedura rogatoriale nel Principato del Liechtenstein e comporta collegamenti con un procedimento pendente in Italia. La ricorrente non considera questi elementi, con i quali non si confronta. Alla luce dell'insieme di queste circostanze, allo stadio attuale, non può ancora essere rimproverato al magistrato inquirente di avere disatteso l'imperativo di celerità. Nondimeno, tenuto conto del tempo già trascorso dalla presentazione della denuncia, il PP dovrà continuare e concludere senza indugio l'istruzione penale, in particolare con riferimento all'inoltro della prospettata domanda di assistenza giudiziaria alle autorità italiane. 
 
4.  
 
4.1. Nel seguito del gravame, la ricorrente ribadisce, in gran parte testualmente, gli argomenti esposti dinanzi alla precedente istanza, dai quali, a suo dire, con riferimento sia agli averi provenienti dalla relazione presso la banca G.________ di X.________ sia a quelli riconducibili a quanto originariamente depositato presso la banca F.________, sarebbe deducibile l'impossibilità di ipotizzare la commissione di reati perseguibili in Svizzera.  
 
4.2. Il sequestro penale è fondato sull'art. 263 cpv. 1 CPP, che permette di sequestrare all'imputato e a terzi oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confiscati (lett. d). Esso presuppone l'esistenza di sufficienti, oggettivi e concreti sospetti di reato nei confronti del detentore dei beni o di un terzo. Diversamente dal giudice di merito, non incombe all'autorità del sequestro, tenuta a decidere rapidamente sulla misura provvisionale (cfr. art. 263 cpv. 2 CPP), eseguire un'esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a discolpa degli indagati e intraprendere una valutazione completa dell'attendibilità dei vari mezzi probatori disponibili. Occorre invece vagliare se l'autorità poteva ammettere l'esistenza di sufficienti e concreti indizi di reato (cfr. art. 197 cpv. 1 lett. b CPP; DTF 124 IV 313 consid. 4; cfr. inoltre DTF 139 IV 250 consid. 2.1 e 2.3.4; 137 IV 122 consid. 3.2). Trattandosi in particolare del sequestro confiscatorio, il provvedimento è basato sulla verosimiglianza e può essere mantenuto fintanto che sussiste la probabilità di una confisca (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.1 e rinvii).  
 
4.3. Partendo da una propria descrizione dei fatti, la ricorrente sostiene che in concreto non sarebbero realizzati i reati di appropriazione semplice, truffa, riciclaggio di denaro e falsità in documenti. Come esposto, non spetta tuttavia al giudice del sequestro eseguire a questo stadio della procedura una valutazione completa di tutte le questioni di fatto e di diritto: tale esame compete infatti al giudice di merito. È per contro determinante (e sufficiente) l'esistenza di sufficienti indizi di reato a carico degli imputati. Al riguardo, la Corte cantonale ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto anche in questa sede dalla ricorrente, esistono tutt'ora dubbi, attestati da una perizia, sull'autenticità del testamento. Ha inoltre considerato sospetti l'ottenimento da parte degli imputati dell'atto di notorietà fondato sullo stesso testamento e il suo utilizzo per prelevare dalle banche i beni del defunto. La ricorrente non censura d'arbitrio gli accertamenti su cui si è fondata la CRP. Nemmeno si confronta poi con le operazioni bancarie concretamente eseguite, con i diversi trasferimenti di ingenti valori patrimoniali e con il fatto che non è stata tutt'ora chiarita la destinazione di un importo rilevante. In queste circostanze, non vi sono quindi serie ragioni oggettive per scostarsi dalla conclusione della Corte cantonale, che ha ammesso sufficienti indizi di reato a carico degli imputati, sospettati di avere agito, anche commettendo atti in Svizzera, per sottrarre i beni della successione ereditaria.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF). Non si giustifica per contro di addossare una parte delle stesse al marito. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà a B.________ un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 gennaio 2016 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Gadoni