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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.288/2002 /bom 
 
Sentenza del 12 febbraio 2003 
I Corte civile 
 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Walter e Klett, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
A.________, 
attore, 
patrocinato dagli avv. Mattia Pontarolo e Cesare Lepori, via Parco 2, casella postale 1803, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
B.________ S.A., 
convenuta, 
patrocinata dall'avv. Filippo Gianoni, studio legale e notarile 
avv. dott. Franco Gianoni, via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona. 
 
contratto di mandato; compravendita, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 4 luglio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
 
Fatti: 
A. 
Tra il dicembre 1999 e il gennaio 2000 A.________ ha affidato alla B.________ S.A. un camion con rimorchio affinché lo stesso fosse venduto. L'accordo non prevedeva alcuna remunerazione per la vendita del veicolo e lasciava alla B.________ S.A. la facoltà di operare il collaudo senza onere finanziario a carico di A.________. 
 
La C.________ S.A. si è dichiarata disposta ad acquistare l'intero veicolo per fr. 8'000.-- e ad assumersi le spese del collaudo di fr. 2'000.--. Operato il collaudo ed il servizio, il 15 marzo 2000 il rimorchio - rovesciatosi a causa del forte vento - ha subito un danno totale, per il quale il garage ha ottenuto dalla propria assicurazione fr. 2'500.--. Il 20 marzo 2000 la C.________ S.A. ha provveduto al versamento del prezzo pattuito. 
 
Contestando il prezzo di vendita, A.________ ha rifiutato la consegna della licenza di circolazione del rimorchio, ciò che ha indotto l'acquirente, il 9 maggio 2000, a farsi restituire sia l'importo di fr. 8'000.-- che i fr. 2'000.-- pagati per il collaudo, lasciando al garage sia il camion che il rimorchio. 
B. 
Fallito ogni tentativo d'intesa bonale, il 31 luglio 2000 A.________ ha convenuto la B.________ S.A. dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona onde ottenere il pagamento di complessivi fr. 12'000.-- oltre interessi, ovvero fr. 8'000.-- pari al prezzo del camion non restituitogli, fr. 2'500.-- pari al risarcimento assicurativo per il rimorchio e fr. 1'500.-- per spese di patrocinio preprocessuale. Avversata la pretesa dell'attore, in via riconvenzionale la B.________ S.A. ha, dal canto suo, chiesto il risarcimento di fr. 8'362.-- oltre interessi, e meglio di fr. 2'539.15 per il collaudo - i cui costi sono rimasti a suo carico - fr. 3'000.-- per le trattative di vendita nonché fr. 1'000.-- mensili per il periodo in cui il camion e il rimorchio sono rimasti presso di lui dopo la restituzione ad opera dell'acquirente. In sede di conclusioni l'importo oggetto della riconvenzionale è stato aumentato a fr. 16'539.15. 
 
Con sentenza del 23 luglio 2001 la petizione è stata accolta limitatamente a fr. 8'000.-- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2000, mentre l'azione riconvenzionale è stata integralmente respinta. Il giudice ha infatti stabilito che fra le parti è venuto in essere un contratto di mandato che la convenuta ha ossequiato vendendo camion e rimorchio al prezzo di fr. 8'000.--, così come pattuito con l'attore. La risoluzione della compravendita esula invece dal mandato e va ricondotta al sinistro del 15 marzo 2000, sicché si deve ritenere che la restituzione del prezzo e del veicolo sono stati eseguiti dalla convenuta a proprio nome, la quale ne è divenuta in tal modo la proprietaria. Infine, il risarcimento dei costi di patrocinio preprocessuale è stato negato a causa dell'errata tesi giuridica. 
C. 
Adita da entrambe le parti, il 4 luglio 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha modificato la pronunzia di primo grado riconoscendo all'attore fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 23 marzo 2000, pari all'indennità percepita dall'assicurazione per il danno subito dal rimorchio. La decisione pretorile è stata riformata anche in punto all'azione riconvenzionale, mediante la concessione, alla convenuta, della rifusione delle spese di collaudo di fr. 2'539.15 oltre interessi al 5% dal 9 giugno 2000. 
D. 
Contro questa decisione A.________ è tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere le pretese avanzate in petizione e respingere integralmente quelle oggetto dell'azione riconvenzionale. 
Nella sua risposta la B.________ S.A. ha proposto la reiezione del gravame in quanto ammissibile. 
Diritto: 
 
1. 
Giovi preliminarmente rammentare che nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). 
 
Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato). 
2. 
Così come il Pretore, anche il Tribunale d'appello ha stabilito che la relazione intervenuta fra le parti in causa va assimilata ad un mandato. La tesi - addotta dall'attore - secondo la quale fra le parti sarebbe venuto in essere un contratto di deposito è stata invece respinta, l'obbligo di custodia essendo solo uno scopo accessorio dell'accordo intervenuto fra le parti, il cui contenuto principale consisteva nella vendita del veicolo. 
2.1 Dinanzi al Tribunale federale l'attore assevera, in sintesi, di aver stipulato con la convenuta un contratto estimatorio, che autorizzava quest'ultima a cedere il camion con rimorchio per un prezzo di fr. 10'000.--. 
In virtù di tale accordo la proprietà del veicolo sarebbe passata alla convenuta, che - come emerso dall'istruttoria - l'ha venduto a proprio nome e per proprio conto al prezzo di fr. 8'000.--, regolarmente pattuito con l'acquirente. Successivamente il contratto è stato rescisso a causa dell'inutilizzabilità del rimorchio, sicché il veicolo è tornato ad essere di proprietà della convenuta, la quale ora deve all'attore l'importo di fr. 10'000.-- pattuito nel contratto estimatorio nonché i costi di prepatrocinio processuale, di fr. 1'500.--. 
2.2 Il contratto estimatorio comporta il trasferimento di beni dal cedente all'acquirente - il quale potrà poi venderli a proprio nome e per proprio conto - contro pagamento del prezzo convenuto oppure restituzione dei beni. L'elemento caratteristico del contratto estimatorio risiede proprio nella possibilità alternativa di pagare l'oggetto fornito oppure restituirlo (DTF 89 II 214 consid. 1b pag. 217; cfr. anche Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed. Schulthess 2003, n. 6944 e 6950). 
 
Orbene, dalla sentenza impugnata non emerge alcun elemento suscettibile di confortare questa tesi giuridica, peraltro nuova; in sede cantonale l'attore ha infatti fondato le sue pretese sul contratto di deposito. La fattispecie esposta nella pronunzia cantonale è sostanzialmente diversa da quella addotta nel gravame. In essa è stato accertato che l'attore ha affidato alla convenuta il proprio camion con rimorchio affinché provvedesse a venderlo, previo ottenimento del consenso dell'attore in merito al prezzo di vendita. Non risulta che le parti abbiano mai pattuito che la convenuta avrebbe versato fr. 10'000.-- per il veicolo o, alternativamente, che lo avrebbe restituito in caso di mancata vendita. 
2.3 Le circostanze addotte dall'attore a sostegno della tesi del contratto estimatorio sono nuove e come tali inammissibili. L'attore non le ha mai allegate prima, né egli pretende il contrario, sicché un eventuale rinvio della causa per un completamento degli atti giusta l'art. 64 OG non entra in linea di conto (DTF 126 III 59 consid. 2a con rinvii). 
3. 
A differenza del giudice di primo grado, la Corte cantonale ha deciso che il contratto di compravendita non si è perfezionato, non avendo l'attore consentito alla consegna del veicolo (camion e rimorchio) per fr. 8'000.--. Ciò significa ch'esso è rimasto di proprietà dell'attore, il quale non può pertanto pretendere nulla a titolo di prezzo di vendita. I giudici ticinesi hanno comunque precisato che si giungerebbe alla stessa conclusione anche qualora si volesse ammettere l'avvenuta stipulazione di un contratto di compravendita. In tal caso si dovrebbe infatti tenere conto del fatto che l'acquirente ha rescisso il contratto a causa della mancata consegna della licenza di circolazione del rimorchio da parte dell'attore, il quale è così venuto meno ai suoi obblighi contrattuali. Sia come sia, egli non può dunque vantare alcun diritto sull'importo di fr. 8'000.--. 
3.1 Alla Corte cantonale viene anzitutto rimproverata una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG per aver negato alla convenuta la qualità di venditrice, autorizzata a vendere il veicolo al prezzo di fr. 8'000.--. Nella pronunzia impugnata è stato infatti stabilito che l'accordo intervenuto fra le parti prevedeva l'ottenimento successivo del consenso dell'attore sul prezzo di vendita. 
 
Come ben rilevato dalla convenuta nell'allegato di risposta, l'attore confonde svista manifesta e arbitrio nell'apprezzamento delle prove, arbitrio che avrebbe semmai dovuto - e potuto - essere censurato nel quadro di un ricorso di diritto pubblico. 
 
Per giurisprudenza invalsa, una svista manifesta si verifica quando l'autorità cantonale, per disattenzione, ha ignorato, mal letto, ricopiato in modo inesatto o incompleto un documento prodotto agli atti come mezzo di prova (DTF 115 II 399 consid. 2a). Non appena sia chiaro, invece, come nel caso concreto, che un accertamento di fatto trae origine dall'apprezzamento probatorio eseguito dai giudici cantonali - l'accertamento criticato essendo il risultato della valutazione del comportamento e delle dichiarazioni delle parti così come degli altri mezzi di prova agli atti - la possibilità di invocare una svista manifesta viene a cadere (DTF 116 II 305 consid. 2c/cc in fine; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral in: SJ 2000 pag. 66). 
 
Nulla muta il richiamo all'art. 63 cpv. 3 OG, che a sua volta si riferisce all'art. 43 cpv. 4 OG. Contrariamente a quanto pare ritenere l'attore, questi disposti non concedono alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale; l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione giuridica (sussunzione) (DTF del 16 novembre 1993 consid. 3b pubblicato in: SJ 1995 pag. 794; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag. 178). 
3.2 Secondo l'attore la Corte cantonale sarebbe caduta in un'ulteriore svista attribuendo lo scioglimento del contratto di compravendita al suo comportamento, segnatamente al rifiuto di consegnare la licenza di circolazione del rimorchio; a suo modo di vedere dalle tavole processuali risulta che l'acquirente ha rescisso il contratto a causa dell'inutilizzabilità del rimorchio. A sostegno della sua tesi l'attore indica un passaggio delle dichiarazioni rese dall'acquirente, che però non confermano quanto da lui asserito. Nonostante il richiamo alla svista manifesta egli intende manifestamente - e inammissibilmente - criticare la valutazione di tale deposizione. 
3.3 In conclusione, gli argomenti sollevati dall'attore contro il giudizio sulla pretesa di fr. 8'000.-- risultano irricevibili. 
 
 
Abbondanzialmente vale comunque la pena di osservare che, sulla base della fattispecie accertata nella sentenza impugnata, le considerazioni esposte dai giudici ticinesi risultano del tutto conformi al diritto federale. 
4. 
Ammessa la pretesa volta al pagamento dell'indennità, di fr. 2'500.--, versata dall'assicurazione alla convenuta in relazione al danno subito dal rimorchio, la Corte cantonale ha disatteso la richiesta attorea di rimborso dei costi di patrocinio preprocessuale, di fr. 1'500.--. Dalla documentazione agli atti risulta infatti che prima del processo l'attore aveva chiesto solo il versamento del prezzo di compravendita di fr. 8'000.--, richiesta che si è avverata infondata. I relativi costi di patrocinio non costituiscono quindi un danno provocato dalla convenuta. I giudici ticinesi hanno inoltre osservato che l'attore non ha comunque indicato né comprovato, ad esempio mediante una nota professionale di dettaglio, l'attività di prepatrocinio processuale. 
4.1 Come rettamente osservato da entrambe le parti, secondo la prassi del Tribunale federale le spese legali di assistenza precedenti l'apertura della causa, non comprese nelle ripetibili secondo la procedura civile, costituiscono una posta del danno. Condizione essenziale per il loro risarcimento è che l'assistenza legale sia giustificata, necessaria e appropriata (DTF 117 II 101 consid. 6b pag. 107). 
 
Posto che in concreto la Corte cantonale ha accertato che prima del processo l'unica pretesa avanzata dall'attore concerneva il versamento dell'importo di fr. 8'000.-- e che tale pretesa è stata dichiarata infondata, l'intervento del legale non appare appropriato. 
4.2 L'attore ravvede nella considerazione formulata a titolo sussidiario dai giudici ticinesi circa la mancata prova dell'attività di patrocinio preprocessuale una violazione dell'art. 8 CC nonché degli art. 42-44 CO. A torto. 
 
L'art. 8 CC stabilisce che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova; spettava quindi all'attore dimostrare il contenuto e l'entità dell'intervento del legale. Tale principio trova conferma nell'art. 42 cpv. 1 CO, per cui chi pretende il risarcimento del danno deve fornirne la prova; qualora non fosse possibile indicarne l'importo preciso il giudice lo stabilisce secondo il suo prudente criterio (art. 42 cpv. 2 CO). Contrariamente a quanto pare ritenere l'attore, quest'ultima eventualità non è realizzata in concreto, l'intervento del legale ed i costi ad esso connessi potendo essere stabiliti con precisione. 
4.3 Su questo punto il gravame risulta pertanto infondato. 
5. 
Infine, per quanto concerne l'azione riconvenzionale, il Tribunale d'appello ha ammesso la pretesa della convenuta relativamente al costo del collaudo e di primo servizio del veicolo. Considerato che la vendita non si è perfezionata - rispettivamente è stata rescissa - la convenuta, restituendo all'acquirente dei costi ch'esso avrebbe potuto pretendere dal venditore, ha assunto nel proprio interesse un affare dell'attore, dando così luogo ad una gestione d'affari senza mandato ai sensi dell'art. 423 CO. Donde l'obbligo dell'attore di risarcirla, essendo egli rimasto proprietario di un veicolo il cui valore è aumentato grazie al collaudo (art. 423 cpv. 2 CO). 
 
L'attore contesta l'applicabilità delle norme sulla gestione d'affari senza mandato. In primo luogo perché la proprietà del veicolo è passata alla convenuta, la quale ha quindi agito nel proprio interesse; in secondo luogo perché l'accordo intervenuto fra le parti escludeva esplicitamente la possibilità di porre le spese del collaudo a suo carico. 
5.1 È vero che la convenuta si era dichiarata disposta ad accollarsi le spese del collaudo; tale disponibilità è stata però manifestata nel quadro del rapporto di mandato, cui l'attore ha posto fine, per atti concludenti, verso la fine del marzo 2000, quando ha cominciato a pretendere il versamento di fr. 8'000.--, sostenendo di ratificare le vendita limitatamente al camion. Al momento della restituzione delle spese di collaudo all'acquirente, avvenuta nel maggio 2000, le parti non erano dunque più vincolate dal mandato. 
5.2 Come già esposto, l'attore ha conservato la proprietà del veicolo, che ha beneficiato di un aumento di valore grazie al collaudo e al primo servizio, effettuati a spese dell'acquirente, il quale confidava, in buona fede, di diventarne presto il legittimo proprietario. Dal profilo giuridico, l'acquirente risulta aver agito quale gestore d'affari senza mandato, nel proprio interesse (cfr. Tercier, op. cit., no. 5367 segg. e 5400). Dato che la compravendita non si è perfezionata, rispettivamente è stata rescissa a causa del comportamento dell'attore, l'acquirente avrebbe senz'altro potuto pretendere il rimborso dei costi del collaudo da quest'ultimo, trovandosi egli arricchito in misura corrispondente (art. 423 cpv. 2 CO; cfr. Tercier, op. cit., no. 5398). 
 
Nella misura in cui la convenuta ha, di propria iniziativa, restituito all'acquirente tali spese, essa ha agito a sua volta quale gestore d'affari senza mandato. Come già esposto, nel maggio 2000 il mandato che la vincolava all'attore era da tempo terminato. Contrariamente a quanto asseverato dai giudici ticinesi essa non ha agito nel proprio interesse bensì in quello dell'attore; con la restituzione di tali spese ha infatti estinto la relativa pretesa dell'acquirente nei suoi confronti ed egli risulta in tale misura arricchito. Donde l'obbligo di restituirle questo importo (art. 422 cpv. 1 CO). 
5.3 Anche su questo punto, dunque, la decisione dei giudici ticinesi è conforme al diritto federale. 
6. 
In conclusione, nella misura in cui è ammissibile il ricorso dev'essere respinto e la sentenza impugnata merita di essere confermata. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà alla convenuta fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 febbraio 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: La cancelliera: