Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.270/2003 /viz 
 
Sentenza del 12 febbraio 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Reeb, Féraud, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, 
 
contro 
 
Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 
30 ottobre 2003 della Direzione generale delle dogane. 
 
Fatti: 
A. 
Il Ministero pubblico di Augsburgo, in Germania, ha inoltrato numerose richieste di assistenza giudiziaria in materia penale all'Ufficio federale di giustizia (UFG) nell'ambito di indagini avviate per frode fiscale e violazione della legge sul commercio estero nei confronti di C.________, D.________, G.________, H.________ e E.________. Gli inquisiti, con altre persone, avrebbero immesso sui mercati neri dell'Unione europea, dal 1994 ad oggi, notevoli quantitativi di sigarette, disattendendo l'embargo commerciale imposto all'epoca alla ex Jugoslavia. Le sigarette sarebbero state importate e depositate temporaneamente in Svizzera, per poi essere riassortite e, corredate con nuove fatture, spedite in Bulgaria, Macedonia o Slovenia, in parte anche attraverso i Paesi Bassi; la destinazione definitiva era il Montenegro, da dove venivano trasportate in Italia e in Germania. Le transazioni sarebbero state effettuate da una cinquantina di ditte create, tra l'altro, in Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e Montenegro, in parte menzionate dalle Autorità estere, allo scopo di occultare le operazioni. La falsificazione di documenti di spedizione, di trasporto e delle fatture induceva a credere che le sigarette fossero destinate al mercato bulgaro. In totale sarebbero state sottratte alla Comunità europea entrate fiscali per circa due miliardi. 
In tale ambito, la Svizzera ha concesso l'assistenza giudiziaria a più riprese (cfr. segnatamente le cause 1A.247/2000, sentenza del 27 novembre 2000, concernente la richiesta iniziale del 18 settembre 1998, e 1A.203/2003, sentenza dell'11 novembre 2003 relativa al complemento del 23 aprile 2002). 
B. 
Il 15 ottobre 2002 il Ministero pubblico di Augsburgo ha presentato una domanda complementare volta a consultare, da parte di un procuratore generale e di un membro del servizio inquirente doganale di Monaco, l'incarto - e se del caso ad allestirne copie - di una procedura penale amministrativa aperta in Svizzera per violazione dell'embargo, tra il 1992 e il 1995, e concernente fatti identici a quelli perseguiti in Germania. 
C. 
Con decisione di entrata in materia del 7 luglio 2003 la Direzione generale delle dogane (DGD), cui era stata delegata l'esecuzione della domanda, ha ritenuto che si trattava di una truffa in materia fiscale. La DGD ha offerto al legale di A.________ la possibilità di esprimersi sulla prospettata trasmissione delle audizioni di quest'ultimo, del 28 e del 21 novembre 1995, avvenute in relazione alla ditta W.________ SA nell'ambito della procedura penale amministrativa svizzera: di questa possibilità non è stato fatto uso. 
D. 
Mediante decisione del 30 ottobre 2003 la DGD ha chiuso la procedura di assistenza. Ha quindi autorizzato gli inquirenti esteri a esaminare i citati verbali di audizione, ritenuti rilevanti per il procedimento germanico e, eventualmente, ad allestirne fotocopie. 
E. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla unitamente alla decisione di entrata in materia; postula altresì di rifiutare la consultazione e la consegna dei verbali di audizione. 
L'UFG propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile, la DGD di respingerlo. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 II 453 consid. 2). Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro la decisione di chiusura resa dall'autorità federale d'esecuzione (art. 80g cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981, AIMP; RS 351.1), vale a dire la decisione con cui l'autorità, ritenuto ultimato il disbrigo parziale o totale della domanda, statuisce sulla concessione e la portata dell'assistenza (art. 80d AIMP). 
1.1.1 La decisione impugnata non costituisce una decisione di trasmissione in senso proprio. Essa autorizza la consultazione dell'incarto della procedura penale amministrativa e consente l'allestimento di fotocopie da parte degli inquirenti esteri. Emanata prima del loro arrivo, la contestata decisione è piuttosto assimilabile a una decisione di entrata in materia, impugnabile soltanto qualora siano adempiute le condizioni restrittive dell'art. 80g cpv. 2 AIMP. La DGD perseguiva manifestamente lo scopo di emanare una decisione di principio per consentire agli inquirenti di prendere direttamente in consegna i documenti che interessano l'autorità estera. Questo modo di procedere può comportare problemi, ritenuto che in questo stadio della procedura non è ancora definita la portata dell'assistenza e che è pertanto difficile pronunciarsi sul rispetto del principio della proporzionalità. Anche dal profilo dell'economia procedurale la soluzione adottata non è soddisfacente, perché non è escluso che gli inquirenti esteri rinuncino, in definitiva, per carenza d'interesse, a rilevare i documenti. Questa soluzione non sarebbe poi manifestamente ammissibile, qualora autorizzasse l'accesso, in maniera generalizzata, all'insieme di una procedura: essa non permetterebbe segnatamente alle persone interessate di pronunciarsi, in modo effettivo, sulla cernita degli atti da trasmettere (vedi, in tal senso, causa 1A.269/2003, decisa con sentenza odierna). 
1.1.2 Nella fattispecie, la consultazione, rispettivamente l'estrazione di fotocopie, è limitata, secondo la decisione impugnata, a due atti, segnatamente ai verbali d'interrogatorio del 28 settembre e del 21 novembre 1995. È pertanto possibile determinarsi, in questo stadio della procedura, sulla rilevanza di questi mezzi di prova; il ricorrente è inoltre in grado di formulare le proprie osservazioni, in particolare con riferimento al principio della proporzionalità (causa 1A.275/2003, sentenza del 27 gennaio 2004, consid. 1.1). Negli atti di causa figurano invero il verbale d'audizione del 28 settembre 1995 e la continuazione dell'interrogatorio in data 20 e 21 novembre 1995. La circostanza, peraltro non contestata dal ricorrente, ma a lui manifestamente nota, che il verbale del 20 novembre 1995 non è menzionato sia nella decisione di entrata in materia sia in quella finale, parrebbe essere dovuta a una svista della DGD. In effetti, l'autorità federale non ha espressamente escluso questa parte del verbale dalla consultazione, né sono ravvisabili motivi che imporrebbero una siffatta esclusione. La decisione impugnata, rettamente interpretata, concerne quindi la consultazione, e l'eventuale estrazione di fotocopie, dei verbali d'interrogatorio del ricorrente effettuati il 28 settembre, il 20 e il 21 novembre 1995. 
1.2 Per il resto il ricorso, se si considera la decisione impugnata quale finale, come peraltro ritenuto dal ricorrente medesimo, è tempestivo (art. 80k AIMP). Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), sostiene ch'essa sarebbe manifestamente data, poiché la decisione impugnata permette la consultazione dei verbali delle proprie audizioni in relazione alla ditta W.________ SA. 
1.2.1 Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario del quale sono chieste informazioni, o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 127 II 198 consid. 2d, 126 II 258 consid. 2d). 
1.2.2 Secondo la giurisprudenza la legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste, sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o se si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b). Il ricorrente non si esprime su questa costante pubblicata prassi, né adduce o dimostra ch'egli è stato interrogato anche riguardo alle sue attività. Dal verbale d'interrogatorio del 28 settembre 1995 risulta, tuttavia, ch'egli era il direttore operativo della citata società, che si è espresso anche sulla propria attività e che è stato interrogato quale "incolpato". Ora, la giurisprudenza riconosce alla persona perseguita la legittimazione a opporsi alla trasmissione allo Stato richiedente dell'incarto di una procedura nella quale è parte (DTF 121 II 38). Il ricorrente è pertanto legittimato a impugnare la contestata decisione. 
1.3 L'assistenza giudiziaria tra la Germania e la Svizzera è retta dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dall'accordo complementare concluso il 13 novembre 1969 (RS 0.351.913.61). Il diritto interno, segnatamente la AIMP e la sua ordinanza di esecuzione del 24 febbraio 1982 (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 129 II 462 consid. 1.1), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
2. 
2.1 Il ricorrente contesta che siano adempiuti i requisiti posti dalla giurisprudenza al reato di truffa in materia fiscale (al riguardo v. DTF 125 II 250), adducendo che l'esposto dei fatti sarebbe generico, vago e insufficiente. Fa valere che si sarebbe in presenza, come rilevato nella domanda estera, ove non si parla di "Steuerbetrug" ma di "Abgabehinterziehung" e di "Steuerhinterziehung", di una semplice sottrazione fiscale. 
2.2 Certo, il complemento rogatoriale del 15 ottobre 2002 non costituisce un esposto dei fatti sufficiente. L'autorità estera richiama tuttavia il procedimento per traffico di sigarette aperto contro Graf; menzionata l'esistenza e l'oggetto della procedura elvetica, ricorda inoltre che numerose persone che soggiornano in Svizzera sono perseguite in Germania per fatti simili ed espone il suo interesse alla consultazione degli incarti elvetici. I reati perseguiti in Germania non sono descritti in maniera precisa. È nondimeno manifesto che il complemento s'innesta sulle precedenti rogatorie: il ricorrente medesimo accenna, del resto, a una domanda d'assistenza del 12 gennaio 2001 e, nella decisione impugnata e in quella di entrata in materia, la DGD sottolinea che la richiesta del 15 ottobre 2002 è presentata a complemento di altre domande già autorizzate. La DGD precisa inoltre che il Tribunale federale aveva già ritenuto ammissibile l'assistenza giudiziaria e stabilito che si è in presenza di una truffa in materia fiscale, indicando il riferimento della relativa sentenza (causa 1A.247/2000, sentenza del 27 novembre 2000). Dalla lettura di questo giudizio (che il ricorrente poteva consultare su Internet o richiederne una copia alla DGD), risulta chiaramente che la richiesta complementare era stata preceduta da altre domande debitamente motivate. Nella decisione di entrata in materia, la DGD espone d'altra parte nel dettaglio i fatti oggetto di indagini in Germania, fondandosi sugli elementi addotti nelle precedenti richieste. Queste indicazioni permettono di capire in maniera sufficiente i fatti oggetto del complemento litigioso. Il ricorrente non sostiene peraltro d'aver chiesto invano la produzione di queste rogatorie. 
2.3 Ne discende che le censure ricorsuali sull'asserita lacunosità del complemento rogatoriale non reggono, come pure quelle inerenti a una pretesa motivazione insufficiente dello stesso. La richiesta si riferisce infatti a traffici di sigarette le cui modalità sono esposte in modo dettagliato, conformemente alle esigenze dell'art. 14 CEAG. Il riassortimento delle merci, l'intervento di numerosi intermediari, l'utilizzazione di documenti falsi e di trasporti clandestini e rapidi via mare avrebbero permesso di reintrodurre le sigarette sul mercato nero europeo e di migliorare la situazione economica nella Serbia-Montenegro, all'epoca soggetta a imbargo. 
2.4 Per quanto attiene alla truffa in materia fiscale e al principio della doppia punibilità, queste questioni sono già state esaminate dal Tribunale federale nella sentenza del 27 novembre 2000, più volte richiamata dalla DGD nel corso della procedura. Il Tribunale federale ha considerato, in particolare, che l'intervento di numerose società di diversi paesi, gli spostamenti delle merci e l'utilizzazione di fatture e di documenti doganali falsi, suscitavano l'illusione di regolari trasporti destinati alla Bulgaria, nascondendo il loro ritorno in Europa. Questa sofisticata costruzione volta a ingannare, a più riprese, le autorità doganali degli Stati europei, era costitutiva di un inganno astuto (consid. 4c; vedi anche causa 1A.207/2003, sentenza dell'11 novembre 2003, consid.3.3 e, sempre sui traffici di sigarette, causa 1A.3/2000, sentenza del 3 gennaio 2001 nei confronti del ricorrente, consid. 3 e 1A.201/1998, sentenza del 1° aprile 1999, consid. 2a). Nella citata sentenza è pure stato ritenuto, contrariamente all'assunto del ricorrente, che i trasporti di sigarette a destinazione del Montenegro erano costitutivi, nel diritto svizzero, di infrazione dei divieti (art. 76 della legge federale sulle dogane, del 1° ottobre 1925, LD, RS 631.0), tenuto conto delle disposizioni relative all'embargo contro la Jugoslavia (art. 4 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994 che istituisce provvedimenti economici nei confronti della Jugoslavia e di altre regioni controllate dai Serbi [RU 1994 2194; 1995 5025; 1996 1021] e art. 3 dell'ordinanza del 3 giugno 1992 sui provvedimenti economici nei confronti della Jugoslavia [RU 1992 1203]), nonché dei rinvii di queste ordinanze alle sanzioni penali della LD. 
Infine, in quanto il ricorrente, adducendo la lacunosità del complemento litigioso riguardo al suo coinvolgimento nei traffici illegali, intenda contestare la propria colpevolezza, il quesito sfuggirebbe alla competenza del giudice dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3), ricordato, inoltre, ch'egli non è legittimato a far valere tale affermazione nell'interesse di terzi, segnatamente della ditta W.________ SA (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260). 
2.5 Il ricorrente, rilevato che nella decisione impugnata la DGD non accenna all'ipotesi ventilata dall'autorità richiedente di riciclaggio di denaro, ne conclude che se si fosse in presenza di una truffa fiscale l'assistenza dovrebbe essere concessa anche per il riciclaggio; ciò che non sarebbe il caso nell'ipotesi di una semplice sottrazione fiscale. Da ciò ne deduce la contraddittorietà della decisione impugnata. La tesi non regge, visto che l'assistenza dev'essere concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii, 110 Ib 173 consid. 5b in fine). 
2.6 Il ricorrente contesta infine, in maniera generale, la competenza dell'autorità richiedente a reprimere i sospettati reati. Anche questa censura non regge visto che la competenza dello Stato estero, implicitamente ammessa nella precedenti cause, non fa manifestamente difetto (DTF 126 II 212). 
2.7 Infine il ricorrente, contrariamente alla costante prassi, non indica del tutto perché i verbali litigiosi sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero e nemmeno spiega perché tali atti non dovrebbero essere trasmessi (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). È peraltro manifesto che questi verbali, concernenti l'attività di una società coinvolta negli 1994 e 1995 nel commercio di sigarette con il Montenegro, siano potenzialmente utili per l'inchiesta germanica. 
3. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto in quanto ammissibile. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Direzione generale delle dogane e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 112 469). 
Losanna, 12 febbraio 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: