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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_227/2008 
 
Sentenza del 12 marzo 2009 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
S.________, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 30 gennaio 2008. 
 
Considerando: 
che S.________, cittadino italiano residente in Italia, nato nel 1949, ha lavorato in Svizzera negli anni 1973, 1978 e 1985-1996, solvendo regolari contributi all'AVS/AI, 
che a seguito di un infortunio professionale avvenuto il 22 gennaio 1991 l'assicurato è stato posto, dopo una transazione, al beneficio di una rendita d'invalidità dell'assicurazione infortuni del 50% a partire dal 1° agosto 1998, 
che il 30 marzo 1992 S.________ ha chiesto l'erogazione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, 
che l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) gli ha riconosciuto una rendita intera d'invalidità limitatamente al periodo 1° gennaio 1992 - 31 agosto 1993 (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 507/02 del 5 marzo 2003), 
che dal 1° settembre 1993 al 30 giugno 1996 l'assicurato ha lavorato in qualità di insegnante presso la scuola elementare X.________, 
che dopo essere rientrato in Italia, l'interessato ha formulato in data 7 luglio 2003 una nuova domanda tesa all'ottenimento di una rendita svizzera AI, 
che esperiti i necessari accertamenti e disposta in particolare una perizia pluridisciplinare sotto la direzione del dott. T.________ - che ha tra le altre cose evidenziato la diagnosi di quadro spondilosico cervico-lombosacrale con note di discopatia L4-L5, senza segni di compressione neuroradicolare, meniscopatia mediale su base degenerativa a carico del ginocchio destro, ipertensione arteriosa ben controllata e lieve e ricorrente preoccupazione patofobica reattiva -, l'UAI, preso atto delle conclusioni peritali del 9 luglio 2005 - attestanti una incapacità lavorativa non superiore al 30% sia nell'ultima professione svolta di insegnante sia in altre attività leggere confacenti al suo stato di salute -, come pure della ulteriore copiosa documentazione medica agli atti, ha respinto la richiesta di prestazioni per carenza di invalidità di grado pensionabile (decisione 29 agosto 2005 e decisione su opposizione 11 aprile 2006), 
 
che per pronuncia del 30 gennaio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurato, 
che S.________ insorge al Tribunale federale, al quale chiede, in accoglimento del gravame, il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità dal 7 luglio 2003, 
che a sostegno della propria tesi produce in particolare un rapporto medico del dott. A.________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, che attesta un grado di invalidità del 56%, 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso, 
che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i principi discilplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LAI [nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2007] in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA [per lo stato di fatto determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003]), i compiti del medico per l'accertamento del grado di invalidità, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353), il concetto - di principio unitario - di invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali (cfr. nondimeno al proposito sentenza citata I 507/02, consid. 3 con riferimenti) e le regole applicabili in caso di nuova domanda di rendita (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI), 
che l'istanza precedente ha accertato in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) che il ricorrente presentava - quantomeno fino alla data determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - una residua capacità lavorativa del 70% sia nell'ultima professione svolta sia in altre attività sostitutive, 
che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF
che - in contrasto con quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF - il ricorrente nemmeno si confronta adeguatamente con la pronuncia impugnata e non spiega nelle debite forme perché e in quale misura il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto, 
che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura il referto del dott. A.________ (sulla limitata possibilità di addurre fatti nuovi e nuovi mezzi di prova cfr. comunque l'art. 99 cpv. 1 LTF) e/o la perizia 23 gennaio 2004 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Y.________, che aveva attestato un grado di invalidità del 50%, renderebbero manifestamente inesatto l'apprezzamento del Tribunale amministrativo federale, 
che in ogni caso, anche se ricevibili, le censure ricorsuali si esauriscono in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure, 
che per rispondere alle perplessità del ricorrente si ricorda che se dalla perizia - motivata, chiara e completa - del dott. T.________ è emersa l'esistenza di patologie degenerative suscettive di peggiorare in futuro, ciò non costituisce ancora un fattore invalidante, 
che inoltre ogni assicurato ha il dovere di intraprendere tutto quanto sia da lui ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate), 
che comunque l'esistenza di fattori estrinseci, che impediscono la ripresa di un'attività adeguata e compatibile, non sono rilevanti per l'AI svizzera poiché l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee all'invalidità non giustifica il riconoscimento di una rendita, 
che se pertanto un assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età o di una formazione insufficiente, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a risponderne poiché l'incapacità lucrativa non è dovuta a una causa per la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 247 consid. 1), 
che in tali circostanze il ricorso si dimostra infondato e va respinto, 
che le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, 
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 12 marzo 2009 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti