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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_75/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 marzo 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, Giudice unico, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
procedimento penale, sostituzione del difensore d'ufficio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2014 dalla Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando: 
 
che con istanza del 24 gennaio 2014 A.________, nei cui confronti è stato aperto un procedimento penale per titolo di vie di fatto, ingiuria, minaccia, coazione e disobbedienza a decisioni dell'autorità, ha chiesto la sostituzione del suo difensore d'ufficio, avvocato B.________, con la patrocinatrice C.________; 
 
che con decisione del 6 febbraio 2014 la Presidente della Corte di appello e di revisione penale ha respinto la richiesta e confermato l'incarico al difensore d'ufficio; 
che avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento; 
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1); 
che il gravame dev'essere trattato quale ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF; 
 
che di massima il diniego di sostituire il difensore d'ufficio non costituisce un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 139 IV 113 consid. 1 e 1.1) e il ricorrente non dimostra che in concreto si sarebbe in presenza di un'eccezione a tale principio; 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2 e rinvii); 
 
che queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, ritenuto che il ricorrente, limitandosi ad accennare al fatto che l'istanza precedente avrebbe disatteso la prassi pubblicata in DTF 139 IV 113, relativa al diritto di proposta dell'imputato riguardo al difensore d'ufficio in caso di difesa obbligatoria, non si confronta con i motivi posti a fondamento dell'impugnato giudizio; 
 
che la Corte cantonale ha accertato che né dall'istanza di sostituzione né dagli atti di causa emergono indizi concreti che indurrebbero a considerare che il rapporto di fiducia tra lui e il patrocinatore d'ufficio sia deteriorato al punto tale da non più garantire una difesa efficace; 
 
che l'istante solo preannunciava l'inoltro di una denuncia penale nei confronti del suo legale, verosimilmente in relazione al mancato inoltro da parte di quest'ultimo di un reclamo contro un decreto di non luogo a procedere nei confronti di persone da lui denunciate (al riguardo vedi sentenza 6B_230/2014 del 7 marzo 2014); 
 
che, accennando semplicemente alla DTF 139 IV 113, il ricorrente misconosce che questa sentenza si riferisce al diritto di proposta dell'imputato riguardo alla designazione del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 133 cpv. 2 CPP, mentre la decisione impugnata concerne il rifiuto di sostituire un difensore già nominato da tempo per mancanza di motivi oggettivi, ossia la disciplina prevista dall'art. 134 CPP
 
che il ricorrente non tenta di dimostrare perché la Corte cantonale, che ha peraltro applicato la prassi e la normativa vigente in materia, con la quale egli del resto non si confronta, avrebbe ritenuto a torto l'assenza di motivi che avrebbero giustificato il preteso cambiamento, motivo per cui la questione del diritto di proposta nemmeno si pone; 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF
 
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 marzo 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Eusebio 
 
Il Cancelliere: Crameri