Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_83/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 marzo 2014  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, legittimazione ricorsuale, esigenze di motivazione, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 12 dicembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 25 febbraio 2013 il Procuratore generale ha emanato un decreto di non luogo a procedere in ordine alla denuncia presentata da A.________ nei confronti di un giudice della Corte dei reclami penali per vari titoli di reato, tra cui quello di abuso di autorità. 
 
Con sentenza del 12 dicembre 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo interposto dal denunciante contro tale decreto. 
 
2.   
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, postulandone l'annullamento e il rinvio della causa alla CRP per nuova decisione. Chiede inoltre di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
3.   
Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. 
 
L'insorgente si limita ad affermare apoditticamente che la sentenza contestata potrebbe influire sulle sue pretese civili, senza spiegare, in urto con l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, quali risarcimenti intenderebbe fare valere e in quale misura la decisione della CRP potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Peraltro, egli non si avvede che eventuali sue pretese non sono di natura civile. Infatti nel Cantone Ticino la legge del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp/TI; RL 2.6.1.1), applicabile anche ai membri dell'organo giudiziario cantonale (art. 1 lett. a LResp/TI), di cui il denunciato è un esponente, regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI) : l'ente pubblico risponde di principio del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI). Il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI). Tenuto conto che l'insorgente rimprovera al giudice comportamenti asseritamente illeciti nell'esercizio delle sue funzioni, eventuali pretese del risarcimento del danno sono disciplinate dal diritto pubblico cantonale, che, come visto, esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico (v. sentenza 6B_130/2013 del 3 giugno 2013). 
 
 Ne segue che l'insorgente difetta della legittimazione per contestare nel merito la decisione impugnata e le relative censure, compresa quella di arbitrio nella valutazione anticipata delle prove, si palesano d'acchito inammissibili. 
 
4.   
Secondo la giurisprudenza, l'accusatore privato, che non è legittimato a ricorrere nel merito, può censurare la violazione di garanzie procedurali che la legge di procedura applicabile, il diritto costituzionale o internazionale gli conferiscono quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2 e 1.9). In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura. 
 
Invocando una serie di norme della Costituzione federale e della CEDU, l'insorgente rimprovera alla CRP di avergli negato l'accesso agli atti di causa. Sennonché egli non si confronta con le ragioni addotte dall'autorità cantonale al riguardo e ancor meno spiega perché sarebbero contrarie al diritto, disattendendo così le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. al proposito DTF 139 I 229 consid. 2.2). La censura sfugge dunque a un esame di merito. 
 
Richiamandosi all'uguaglianza giuridica, il ricorrente, riferendosi anche a un altro procedimento deciso dalla CRP, ritiene di essere stato discriminato per la sua diversa posizione sociale rispetto al denunciato, con valutazioni e giudizi arbitrari. In realtà, con la sua critica tenta indirettamente di contestare nel merito le considerazioni con cui la CRP ha confermato il decreto di non luogo a procedere, ciò che, come visto (v. consid. 3), non è legittimato a fare. 
 
5.   
Il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione ricorsuale e di motivazione, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF
 
Essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, ridotte a causa della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF), sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 marzo 2014 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Eusebio 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy