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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_288/2021, 6B_289/2021  
 
 
Sentenza del 12 aprile 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
6B_288/2021 
A.________, 
ricorrente, 
 
 
6B_289/2021 
B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Procura pubblica dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, 
opponente. 
 
Oggetto 
Confisca, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 febbraio 2021 dal Tribunale cantonale dei Grigioni, Prima Camera penale (incarto n. SK1 17 53 / SK1 17 54). 
 
 
Considerando:  
che, con distinte sentenze del 29 giugno 2017, il Tribunale regionale Maloja ha dichiarato A.________ e B.________ colpevoli di reiterato riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis n. 1 CP
che il Tribunale regionale Maloja ha contestualmente pronunciato il dissequestro di un conto bancario intestato a A.________, che presentava un saldo di EUR 52'729.95; 
che, contro le sentenze del Tribunale penale di prima istanza, la Procura pubblica dei Grigioni ha adito il Tribunale cantonale dei Grigioni con due distinti appelli, chiedendo essenzialmente la confisca a favore dello Stato dell'importo sequestrato di EUR 52'729.95; 
che, con un'unica sentenza del 4 febbraio 2021, la Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha ordinato la confisca a favore del Cantone dei Grigioni dell'importo di EUR 52'729.95, oltre interessi, sequestrato sul conto intestato a A.________; 
che, il 1° marzo 2021, A.________ e B.________ hanno impugnato questa sentenza con un unico ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo che l'ammontare di EUR 52'729.95, previa deduzione delle spese processuali, venga versato su un conto bancario da loro indicato; 
che, il 25 marzo 2021, i ricorrenti hanno entrambi chiesto di essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che la sentenza impugnata è unica e i ricorrenti presentano le stesse argomentazioni in un solo allegato, sicché si giustifica anche in questa sede di trattare le cause congiuntamente, in un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC); 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); 
che, giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b); 
che spetta ai ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quand'essi non siano facilmente deducibili dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che, in concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto alla questione della confisca dei valori patrimoniali che, secondo quanto accertato in sede cantonale, sono depositati su un conto bancario intestato esclusivamente a A.________; 
che, secondo la giurisprudenza, in materia di confisca la legittimazione ricorsuale è di massima data quando il ricorrente è proprietario dei beni confiscati, segnatamente laddove egli è titolare del conto oggetto della confisca (DTF 133 IV 278 consid. 1.3 pag. 282 seg.; sentenza 6B_178/2019 del 1° aprile 2020 consid. 2); 
che i ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere, in particolare B.________, che non risulta essere titolare del conto bancario su cui sono depositati i valori patrimoniali confiscati, non sostanzia un suo interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione di confisca impugnata; 
che, visto l'esito del ricorso, la questione non deve comunque essere esaminata oltre; 
che, giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore; 
che spetta ai ricorrenti spiegare l'adempimento di questa condizione, l'esito sfavorevole del gravame dinanzi alla Corte cantonale non costituendo un motivo sufficiente per ammettere in questa sede degli pseudo nova che avrebbero potuto essere prodotti già nella procedura cantonale (DTF 143 V 19 consid. 1.2); 
che i ricorrenti, che hanno partecipato al procedimento dinanzi alle istanze cantonali, non adducono minimamente per quali ragioni i documenti prodotti con il ricorso sarebbero eccezionalmente ammissibili in questa sede sotto il profilo dell'art. 99 LTF
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che i ricorrenti devono quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute trattandosi di contestazioni relative all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove; 
che i fatti accertati dalla Corte cantonale sono di principio vincolanti per il Tribunale federale, tranne quando sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del diritto (cfr. art. 105 cpv. 1 e art. 97 cpv. 1 LTF); 
che i ricorrenti devono quindi censurare la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, motivando la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4); 
che, in quest'ottica, argomentazioni meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 144 V 50 consid. 4.2; 143 IV 122 consid. 3.3); 
che, per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1); 
che, in concreto, la Corte cantonale ha accertato l'esistenza di uno stretto nesso temporale tra lo sfruttamento della prostituzione avvenuto in diversi stabilimenti erotici in Italia nel periodo da aprile a novembre 2012, reato per il quale i ricorrenti sono stati condannati in Italia, e gli importi versati nello stesso periodo sul conto bancario svizzero litigioso; 
che la Corte cantonale ha in particolare accertato, sulla base dei documenti bancari agli atti del procedimento penale, che, al momento dell'apertura del suddetto conto, A.________ ha dichiarato che i valori patrimoniali provenivano dall'attività lavorativa di  "centro massaggi" in Italia, ciò che corrispondeva in realtà all'esercizio degli stabilimenti erotici interessati dallo sfruttamento della prostituzione;  
che, sulla base di questi elementi, la precedente istanza ha concluso che gli importi versati sul conto bancario nel periodo incriminato costituivano provento di reato; 
che i giudici cantonali hanno altresì ritenuto non credibile la tesi dei ricorrenti secondo cui i valori patrimoniali provenivano dalla vendita di tre negozi e di una lavanderia; 
che, nella fattispecie, i ricorrenti non si confrontano con gli esposti accertamenti e con i relativi apprezzamenti e non spiegano quindi puntualmente, con una motivazione conforme alle citate esigenze, per quali ragioni essi sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti e quindi arbitrari; 
ch'essi si limitano a ribadire genericamente che i valori patrimoniali proverrebbero da attività economiche legali esercitate in Italia e in Cina, senza tuttavia sostanziare d'arbitrio l'accertamento relativo alla provenienza degli averi dallo sfruttamento della prostituzione, eseguito dai giudici cantonali sulla base dei documenti bancari agli atti del procedimento penale e della connessione temporale dei versamenti con il reato a monte del riciclaggio di denaro; 
che nemmeno la valutazione della Corte cantonale che ha negato la credibilità delle loro giustificazioni è censurata d'arbitrio; 
che i ricorrenti adducono che non sarebbe realizzato il presupposto della "pericolosità sociale" per procedere a una confisca quale misura di prevenzione; 
che, tuttavia, la confisca litigiosa è fondata sull'art. 70 cpv. 1 CP, secondo cui il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale; 
che questa norma del diritto penale svizzero non presuppone una "pericolosità sociale" nel senso prospettato dai ricorrenti, ma esige l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'infrazione e l'ottenimento dei valori patrimoniali (cfr. DTF 145 IV 237 consid. 3.2.1 e rinvii); 
che, insistendo sull'argomento dell'assenza di "pericolosità sociale", i ricorrenti non fanno valere una violazione dell'art. 70 cpv. 1 CP
che pertanto il ricorso, non motivato in modo rispettoso degli esposti requisiti, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono di conseguenza essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Le cause 6B_288/2021 e 6B_289/2021 sono congiunte. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
La domanda di gratuito patrocinio è respinta. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
5.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale dei Grigioni, Prima Camera penale. 
 
 
Losanna, 12 aprile 2021 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni