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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_234/2010 
 
Sentenza del 12 maggio 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, Presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________Sagl, 
2. B.________, 
patrocinati dall'avv. Flavio Amadò, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia (consegna di mezzi di prova), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 aprile 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 31 luglio 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Piacenza ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C.________ per titolo di bancarotta fraudolenta, precisato che le indagini potrebbero indirizzarsi anche verso il reato di riciclaggio di denaro. L'indagato, quale amministratore unico di una società, avrebbe distratto a proprio favore beni appartenenti alla società mediante l'emissione di fatture false e ricorrendo ad artifici contabili. 
 
B. 
Con decisione di chiusura del 25 giugno 2009, il Ministero pubblico ticinese ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'Italia, tra l'altro, di documentazione societaria e bancaria relativa a A.________Sagl e il verbale d'interrogatorio di B.________, socio e presidente della gerenza della citata società. La II Corte dei reclami penali del Tribunale penale, adita dalla ditta e dal testimone, ne ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso con giudizio del 28 aprile 2010. 
 
C. 
Avverso questa decisione A.________Sagl e B.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarla unitamente a quella di chiusura, subordinatamente di rinviare la causa al Ministero pubblico affinché riesamini i fatti. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF). 
 
1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF). 
 
2. 
I ricorrenti sostengono che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché l'istanza precedente, pur dando atto di imprecisioni nell'esposto dei fatti fornito dall'autorità estera, non avrebbe poi, in maniera arbitraria, rifiutato la domanda di assistenza. Insistono sul fatto che il Ministero pubblico avrebbe dovuto, tenendo conto degli errori da loro segnalati, valutare in maniera più approfondita la rogatoria, poiché un siffatto minuzioso esame avrebbe dimostrato l'inutilità della documentazione litigiosa per il procedimento estero. Gli accenni dei ricorrenti non dimostrano affatto che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. In effetti, la II Corte dei reclami, esaminato l'esposto dei fatti, ha certo rilevato che determinate critiche dei ricorrenti al riguardo erano fondate, ma ha nondimeno ritenuto che le indicate inesattezze non sono determinanti poiché l'esposto fattuale, coerente e comprensibile, permette di delineare i fatti e i reati ipotizzati dalle autorità italiane. Al riguardo, essa ha applicato, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della proporzionalità, negando la presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove e ritenendo l'utilità potenziale della documentazione per il procedimento estero. Con le loro critiche i ricorrenti disattendono che nel quadro dell'assistenza internazionale l'autorità svizzera non deve esaminare compiutamente le condizioni soggettive e oggettive dei prospettati reati. Del resto, anche nelle censure di merito essi si limitano ad addurre la loro estraneità agli ipotizzati reati, questione inerente in sostanza ai cosiddetti terzi non implicati nel procedimento estero, fattispecie contemplata dall'abrogato art. 10 cpv. 1 vAIMP e vagliata giungendo tuttavia nella decisione impugnata a una soluzione diversa da quella prospettata dai ricorrenti (DTF 122 II 367 consid. 1e pag. 370; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ed. 2009, pag. 369 seg.). Anche su questi punti, la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3; DTF 1C_454/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1). 
 
3. 
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
Losanna, 12 maggio 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri