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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_375/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 maggio 2015  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Jean-Maurice Jordi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 
opponente. 
 
Oggetto 
capacità di rappresentanza del patrocinatore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 aprile 2015 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, nella procedura di esecuzione di una sentenza di divorzio promossa da B.________ nei confronti dell'ex marito A.________, con decisione 5 febbraio 2015 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto un'istanza del convenuto tendente a vietare all'avv. Matteo Quadranti di patrocinare l'attrice e ad accertare la nullità della domanda di esecuzione; 
che con sentenza 3 aprile 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il rimedio introdotto da A.________ contro la decisione pretorile; 
che con ricorso in materia civile 6 maggio 2015 A.________ è insorto al Tribunale federale, postulando di annullare la predetta sentenza cantonale e " in via preliminare " di ritornare l'incarto al Pretore, rispettivamente " nel merito " di vietare all'avv. Matteo Quadranti di patrocinare l'attrice e di accertare la nullità della domanda di esecuzione; 
che il ricorrente postula pure il conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame; 
che la sentenza impugnata, statuente unicamente sul presupposto processuale della capacità di rappresentanza del patrocinatore della qui opponente, costituisce una decisione incidentale notificata separatamente, non concernente la competenza o una domanda di ricusazione, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente alle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF (v. sentenza 5A_47/2014 del 27 maggio 2014 consid. 2-4), ossia se essa può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b); 
che incombe alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento dei presupposti dell'art. 93 cpv. 1 LTF, a meno che ciò non appaia con evidenza dalla decisione impugnata o non sia manifestamente insito nella natura medesima della vertenza (DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii); 
che nel caso concreto il ricorrente parte dall'errato presupposto secondo cui la sentenza da lui contestata sia finale e non spende pertanto una parola per dimostrare che le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF per l'impugnazione immediata di decisioni incidentali sarebbero soddisfatte, né tale eventualità appare evidente di primo acchito (v. sentenza 5A_47/2014 del 27 maggio 2014 consid. 4); 
che in queste circostanze il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diviene priva di oggetto; 
che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 maggio 2015 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini