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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_473/2021  
 
 
Sentenza del 12 maggio 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
C.________, 
patrocinata dall'avv. Davide Corti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Luca Marcellini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 5 marzo 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.348, 60.2020.353, 60.2020.359, 60.2020.360). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'11 febbraio 2015 B.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di C.________ e di altre persone per i titoli di truffa per mestiere e amministrazione infedele, in relazione a delle operazioni mediante strutture societarie e contrattuali volte in particolare a conseguire risparmi fiscali. 
 
B.   
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 24 novembre 2020 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di C.________ e degli altri due imputati. Ha inoltre posto le spese procedurali di fr. 600.-- a carico degli imputati in ragione di un terzo ciascuno ed ha negato loro il riconoscimento di un indennizzo. 
 
C.   
Contro il decreto di abbandono, sia B.________ sia C.________ hanno adito mediante reclamo la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP). Il denunciante ha postulato l'annullamento del decreto di abbandono e il rinvio degli atti al PP, affinché concludesse l'istruzione penale e promuovesse l'accusa per i titoli di truffa e di amministrazione infedele. L'imputata ha contestato l'accollamento in una parte delle spese procedurali e il mancato riconoscimento di un'indennità per l'ingiusto procedimento. Con un'unica sentenza del 5 marzo 2021, la CRP ha accolto il reclamo di B.________ e dichiarato privo di oggetto quello di C.________. La Corte cantonale ha annullato il decreto di abbandono e rinviato gli atti al PP per procedere nei suoi incombenti nel senso dei considerandi. 
 
D.   
C.________ impugna questa sentenza, nella misura in cui dispone l'annullamento del decreto di abbandono e il rinvio degli atti al PP, con un ricorso in materia penale del 26 aprile 2021 al Tribunale federale. Chiede di annullarla e, in via preliminare, di concedere l'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente fa valere la violazione del diritto federale e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1).  
 
1.2. Il ricorso in materia penale, tempestivo, è diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF). Occorre esaminare se, per la sua natura, la decisione litigiosa possa fare l'oggetto di un ricorso.  
 
1.3.  
 
1.3.1. La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude il procedimento penale ed è quindi, come rettamente rilevato dalla ricorrente, incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 140 V 282 consid. 2 in fine pag. 284). Essa può quindi essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Spetta alla ricorrente dimostrare l'adempimento di queste condizioni, a meno che non siano manifeste (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Il pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Una decisione di rinvio dell'ultima istanza cantonale non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Lo svolgimento di un procedimento penale con i relativi inconvenienti, così come il rinvio a giudizio al termine dell'istruzione penale, non causano per l'imputato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica che non potrebbe essere eliminato mediante una decisione finale a lui favorevole (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141; sentenza 6B_782/2008 del 12 maggio 2009 consid. 1.3).  
 
1.3.2. Le condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 143 III 290 consid. 1.3; 138 III 94 consid. 2.1-2.2; 135 I 261 consid. 1.2). La possibilità di impugnare a titolo indipendente decisioni pregiudiziali e incidentali costituisce l'eccezione a questa regola e deve essere applicata restrittivamente, ritenuto che, secondo l'art. 93 cpv. 3 LTF, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (DTF 144 III 253 consid. 1.3 e rinvii).  
 
1.4.  
 
1.4.1. La ricorrente ritiene adempiuta la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, asserendo che la decisione imporrebbe al Ministero pubblico di statuire in un senso che ritiene contrario al diritto. Adduce che pure il riconoscimento della qualità di danneggiato di B.________ da parte della Corte cantonale comporterebbe un pregiudizio irreparabile, siccome, in veste di parte al procedimento penale, l'interessato potrebbe prevalersi nel seguito della procedura dei diritti processuali previsti dal CPP.  
 
1.4.2. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha imposto al PP di riesaminare e di rivalutare i fatti alla luce degli interessi degli imputati a realizzare le strutture societarie e contrattuali oggetto delle operazioni incriminate, tenendo altresì conto dei possibili conflitti con gli interessi di B.________. La CRP ha rilevato che, soltanto dopo avere chiarito l'utilità e gli interessi per gli imputati delle strutture in questione, potrà essere stabilito se i loro comportamenti adempiano eventualmente il requisito del dolo, oppure se si tratti di negligenze professionali.  
 
1.4.3. Nell'ordine impartito al PP di continuare il procedimento penale e di eseguire ulteriori chiarimenti, rispettivamente nel connesso prolungamento della procedura e nell'aumento dei suoi costi non è tuttavia ravvisabile un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (cfr. sentenza 6B_13/2021 del 9 febbraio 2021 consid. 1.4.3 e rinvio). Come visto, un simile pregiudizio deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, secondo cui un pregiudizio irreparabile è generalmente ammesso quando l'autorità inferiore cui è rinviata la causa si vede obbligata ad emanare una decisione che considera contraria al diritto, senza poterla rimettere in discussione in seguito, non è determinante per il caso in esame. Essa concerne infatti, tutt'al più, un eventuale pregiudizio per il Ministero pubblico, tenuto ad emanare una nuova decisione, non per l'imputata (cfr. DTF 144 IV 377 consid. 1, 321 consid. 2.3; sentenza 6B_13/2021, citata, consid. 1.3). D'altra parte, imponendo al PP di continuare il procedimento penale e di chiarire determinati aspetti, svolgendo se del caso indagini supplementari, la Corte cantonale non lo ha obbligato ad emanare una decisione da lui ritenuta contraria al diritto, che non potrebbe più rimettere in discussione in seguito. In concreto, l'esito del procedimento penale rimane infatti ancora aperto e il PP potrebbe sempre disporne l'abbandono (totale o parziale) qualora siano realizzate le condizioni dell'art. 319 CPP (cfr. DTF 144 IV 321 consid. 2.3; sentenza 6B_13/2021, citata, consid. 1.4.3 e rinvii). Nelle esposte circostanze, il giudizio impugnato non comporta quindi per la ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Nemmeno il fatto che la Corte cantonale abbia ammesso la legittimazione del denunciante a presentare il reclamo in modo più esteso rispetto alla qualità di danneggiato riconosciuta dal magistrato inquirente, causa alla ricorrente un simile pregiudizio, il quale non è ravvisabile nella semplice circostanza di dovere affrontare un'ulteriore controparte nel procedimento penale (cfr. sentenza 1B_559/2018 del 12 marzo 2019 consid. 2.1 e rinvii; DTF 128 I 215 consid. 2.1). Limitandosi a richiamare genericamente la possibilità per l'opponente, quale accusatore privato, di utilizzare il danno d'immagine e le risultanze del procedimento penale in altre cause giudiziarie pendenti in Italia, la ricorrente disattende che l'accesso agli atti costituisce un potenziale inconveniente inerente all'esistenza stessa del procedimento penale ed è insufficiente per ammettere un pregiudizio irreparabile (cfr. sentenze 1B_570/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 1.2; 1B_559/2018, citata, consid. 2.2). Non sostanzia al riguardo elementi concreti suscettibili di cagionarle un pregiudizio irreparabile di natura giuridica al quale non potrebbe essere rimediato con una decisione successiva, segnatamente pronunciando delle misure di protezione in applicazione degli art. 73 cpv. 2, 102 cpv. 1 oppure 108 CPP (cfr. sentenza 1B_559/2018, citata, consid. 2.2). Peraltro, la questione dell'accesso agli atti non è oggetto del presente litigio.  
 
1.5.  
 
1.5.1. La ricorrente ritiene realizzato il presupposto dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, l'accoglimento del ricorso comportando immediatamente una decisione finale che consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Adduce che la sentenza impugnata conterrebbe indicazioni imprecise in merito al prosieguo dell'inchiesta, per cui potrebbe essere necessario eseguire complessi accertamenti peritali e domande di assistenza giudiziaria internazionale in Italia.  
 
1.5.2. La condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF deve essere interpretata restrittivamente in materia penale (DTF 133 IV 288 consid. 3.2). Ogni decisione che impone la continuazione di un procedimento penale è suscettibile, in determinate circostanze, di causare costi importanti e un prolungamento della procedura, che potrebbero essere evitati in caso di un immediato abbandono del procedimento penale (cfr. sentenza 6B_782/2008, citata, consid. 1.4.3). In concreto, la Corte cantonale si è limitata ad ordinare al PP un approfondimento dei fatti allo scopo, in particolare, di chiarire tutti gli interessi degli imputati nelle operazioni societarie e contrattuali incriminate. Allo stadio attuale, non può essere stabilito che la procedura probatoria ancora da condurre, per la sua durata e i suoi costi, si scosterà significativamente da un procedimento ordinario. La continuazione del procedimento in esame è inoltre soggetta all'imperativo di celerità (art. 5 CPP), sicché nelle esposte circostanze, la via del ricorso immediato al Tribunale federale non è aperta.  
 
2.   
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame. 
 
 
 Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 maggio 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni