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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_451/2010 
 
Sentenza del 12 luglio 2010 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, via Bossi 2a, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Stato di riparto, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 7 giugno 2010 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Considerando: 
che nell'ambito delle esecuzioni promosse nei confronti di A.________ l'Ufficio di esecuzione di Lugano - intervenuto in via rogatoriale su richiesta degli Uffici di esecuzione di Lufingen e di Opfikon - ha allestito il 12 maggio 2010 lo stato di riparto riferito alla realizzazione della quota di comproprietà A di 4/14 dell'unità di PPP n. 6766; 
che il 28 maggio 2010 l'Ufficio ha allestito un nuovo stato di riparto, in sostituzione di quello del 12 maggio 2010 in cui aveva omesso di indicare quanto dovuto al Cantone Ticino per la tassa sull'utile immobiliare; 
che con sentenza 7 giugno 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escusso contro tale provvedimento; 
che l'autorità di vigilanza ha ritenuto inconferenti gli argomenti (procedura di disconoscimento del debito, ricorsi, accordi di non procedere nella via esecutiva) sollevati nel rimedio, perché non riguardanti le esecuzioni per cui è stato allestito il predetto stato di riparto, ma unicamente concernenti l'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare di un altro fondo; 
che con ricorso 19 giugno 2010 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza o la concessione di una proroga per completare la sua determinazione e postulando implicitamente l'assistenza giudiziaria; 
che il 23 giugno 2010 è stata comunicata al ricorrente la reiezione della domanda di proroga del termine per motivare il gravame, non potendo un termine legale, come lo è quello di ricorso, essere prorogato (art. 47 cpv. 1 LTF); 
che in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del gravame occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione, non sollevando alcuna censura attinente ai considerandi della decisione impugnata; 
che infatti nel proprio gravame il ricorrente si limita in sostanza a lamentarsi dei termini ricorsuali di 10 giorni e ad indicare di non conoscere la legge processuale ticinese, di non padroneggiare la lingua italiana e di dover far allestire delle traduzioni; 
che nemmeno l'affermazione, basata su un articolo di giornale concernente la procedura penale nei paesi dell'Unione europea, di aver diritto in virtù della LTF ad un traduttore costituisce una valida censura diretta contro la decisione impugnata; 
che pertanto il ricorso, peraltro abusivo (art. 42 cpv. 7 LTF), si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF); 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente; 
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che infine si avverte il ricorrente che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghi al ricorso in esame e concernenti questa procedura; 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Losanna, 12 luglio 2010 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti