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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_121/2011 
 
Sentenza del 12 settembre 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'8 giugno 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 13 maggio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla A.________ SA a un precetto esecutivo fattole notificare da B.________ per l'incasso di fr. 13'820.--; 
che con sentenza 8 giugno 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato dall'escussa; 
che contro tale sentenza è insorta al Tribunale federale A.________ SA con ricorso dell'8 luglio 2011; 
che con decreto 11 luglio 2011 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'500.--; 
che con decreto 23 agosto 2011 alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio di 5 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il ricorso sarà dichiarato inammissibile; 
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto in cui veniva ribadito che il mancato pagamento dell'anticipo spese non vale quale ritiro del rimedio è stato notificato alla ricorrente il 24 agosto 2011; 
che l'8 settembre 2011 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 12 settembre 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti