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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_656/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 settembre 2013  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
revoca della licenza di condurre ciclomotori a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 1° luglio 2013 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, con decisione del 3 dicembre 2012, la Sezione della circolazione ha revocato a A.________, a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, la licenza di condurre ciclomotori; 
che la riammissione alla guida è stata subordinata alla presentazione di un certificato medico attestante che, in seguito a controlli tossicologici settimanali, non ha più fatto uso di sostanze stupefacenti per un periodo di almeno dodici settimane consecutive; 
che il provvedimento è stato confermato il 27 marzo 2013 dal Consiglio di Stato, adito su ricorso del conducente; 
che, con sentenza del 1° luglio 2013, il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________ contro la risoluzione governativa; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 2 agosto 2013 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio; 
che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio; 
ch'egli ha presentato il 7 agosto 2013 un complemento al ricorso, chiedendo in particolare di svolgere la procedura in tedesco; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame; 
che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana; 
che il gravame è steso parte in tedesco e parte in italiano e che, in virtù del già citato art. 54 cpv. 1 LTF, questo giudizio è redatto in italiano, anche se il ricorrente chiede di svolgere il procedimento in tedesco; 
che del resto dall'impugnativa risulta ch'egli ha ben compreso la sentenza della precedente istanza; 
 
che il ricorrente chiede inoltre, considerate le difficoltà della causa, che sia fissato un termine per designare un patrocinatore; 
che la richiesta sembra piuttosto formulata nel contesto della domanda di gratuito patrocinio, la quale non può essere accolta a causa della manifesta improbabilità di successo dell'impugnativa; 
che, nondimeno, secondo l'art. 41 cpv. 1 LTF il Tribunale federale può invitare una parte a designare un patrocinatore se essa non è manifestamente in grado di fare valere da sé le proprie ragioni in giudizio; 
che un'incapacità di stare direttamente in giudizio ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 LTF può essere ammessa soltanto a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del tutto sprovveduta nella procedura interessata (cfr. sentenza 1B_163/2012 del 28 marzo 2012 consid. 3); 
che un allegato ricorsuale lacunoso non è di per sé sufficiente per riconoscere un'incapacità di stare in giudizio, ogni parte in causa essendo di principio responsabile del fatto che i propri allegati adempiano le esigenze legali (cfr. sentenza 5A_618/2012 del 27 maggio 2013 consid. 3.1); 
che la procedura in esame, concernente la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre, non è particolarmente complessa; 
che per di più il ricorrente risulta avere compreso la portata del provvedimento emanato nei suoi confronti ed appare in grado di esporre le sue ragioni; 
che nella fattispecie non sono quindi ravvisabili motivi per ammettere una sua incapacità di stare direttamente in giudizio; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 139 III 252 consid. 1.1 e rinvii); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto; 
 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che d'altra parte, contro le decisioni in materia di misure cautelari, il ricorrente può fare valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (cfr. art. 98 LTF); 
che per fare valere la violazione di tali diritti, le esigenze di motivazione sono accresciute (cfr. art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1); 
che il gravame in esame disattende queste esigenze di motivazione, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio del Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
che del resto il ricorrente riconosce esplicitamente di consumare regolarmente canapa, limitandosi a sostenere genericamente che tale circostanza non influirebbe sulla sua idoneità alla guida; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, è inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si giustifica di rinunciare in via eccezionale a prelevare una tassa di giustizia (art. 65 cpv. 2 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 settembre 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice dell'istruzione:              Il Cancelliere: 
 
Eusebio                     Gadoni