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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.383/2004 /bom 
 
Decisione del 12 ottobre 2004 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Nordmann, giudice presidente, 
Hohl, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. dr. Tiziana Meyer-Tomassini, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Daniele Jörg, 
Pretura di Lugano, via Pretorio 16, casella postale, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
divorzio (misure cautelari), 
 
domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso 
di diritto pubblico, di diritto amministrativo e per riforma contro il decreto del 21 settembre 2004 della Pretura di Lugano. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Nell'ambito della causa di divorzio pendente fra A.________ e B.________, il 21 settembre 2004 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha respinto una domanda supercautelare nelle more istruttorie con cui la moglie aveva chiesto la nomina di un curatore ad hoc al figlio delle parti per accertare l'esistenza di conti o altre relazioni bancarie del marito o del figlio medesimo e l'emanazione di una decisione in relazione alla necessità di vendere l'abitazione coniugale. L'autorità di prime cure ha ritenuto che dagli atti non emerge la necessità di una pronuncia supercautelare. Non è segnatamente ravvisabile né il modo in cui un tale curatore possa accertare meglio del giudice del divorzio la situazione finanziaria del padre né quale decisione possa essere emanata senza sentire la controparte in relazione alla necessità di vendere la quota di comproprietà dell'abitazione coniugale. 
2. 
Il 4 ottobre 2004 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso per riforma riuniti in un unico atto ricorsuale, oltre che una domanda di assistenza giudiziaria. 
3. 
Giusta l'art. 152 OG il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte, che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili (cpv. 1) e, se occorre, la fa assistere da un avvocato (cpv. 2). 
3.1 L'unico rimedio che entra in linea di conto per impugnare una decisione supercautelare emanata nell'ambito di una causa di divorzio è il ricorso di diritto pubblico (DTF 126 III 261 consid. 1 con rinvii). Ne segue che il ricorso di diritto amministrativo e il ricorso per riforma paiono di primo acchito irricevibili. 
3.2 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, oltre alla designazione del decreto impugnato, un ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista tale violazione. 
 
Nella fattispecie la motivazione del ricorso, per larghissimi tratti oscura, contiene considerazioni generiche senza concreto riferimento alle considerazioni della decisione impugnata e non pare in tal modo ossequiare i requisiti posti dalla summenzionata norma. 
4. 
Da quanto precede discende che la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, senza che occorra esaminare l'indigenza dell'istante, perché il gravame pare privo di possibilità di esito favorevole. Di conseguenza, la ricorrente è invitata a prestare garanzie per le spese presunte del processo (art. 150 cpv. 1 e 153a OG). Se tali garanzie non saranno fornite nel termine assegnato, il gravame sarà dichiarato inammissibile (art. 150 cpv. 4 OG). Si attira inoltre l'attenzione della ricorrente sul fatto che il mancato pagamento di tale anticipo non vale quale ritiro del gravame, ma che questo dev'essere dichiarato per iscritto. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 152 cpv. 1 e 2 OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
2. 
La ricorrente è invitata a fornire alla Cassa del Tribunale federale l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di garanzia per le spese processuali presunte del ricorso entro il termine unico e secondo le modalità specificate nell'annesso formulario. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Pretura di Lugano. 
Losanna, 12 ottobre 2004 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
La giudice presidente: Il cancelliere: