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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.119/2006 
1P.329/2006 /viz 
 
Sentenza del 12 ottobre 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
X.________ SA, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, 
contro 
 
A.________, 
Y.________ AG, 
opponenti, 
patrocinati dall'avv. dott. Massimo Ferracin, 
Comune di Bioggio, rappresentato dal Municipio, contrada Municipio, casella postale 166, 6934 Bioggio, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
licenza edilizia, 
 
ricorso di diritto amministrativo (1A.119/2006) e ricorso 
di diritto pubblico (1P.329/2006) contro la sentenza del 26 aprile 2006 del Tribunale cantonale amministrativo. 
 
Fatti: 
A. 
La X.________ SA ha recentemente costruito a Bioggio un impianto per la produzione del calcestruzzo. Lo stabilimento sorge su un terreno (particella n. xxx) situato nella zona industriale, lungo l'argine destro del Vedeggio. L'accesso all'impianto è garantito da una strada asfaltata a due corsie, via Industria, che, dipartendosi dalla strada cantonale Bioggio-Manno, si dirige verso l'argine del fiume, ove si divide in un tratto a fondo cieco (via ai Pianoni), che si sviluppa sino al confine con Manno e in un tratto che prosegue verso sud per circa mezzo chilometro, prima di dirigersi verso l'abitato di Bioggio. 
 
Il 15 marzo 2005 A.________ e la Y.________ AG hanno chiesto al Municipio di Bioggio il permesso di costruire un impianto analogo a quello appena citato sulle particelle n. yyy e zzz, anch'esse situate nella zona industriale, lungo l'argine del Vedeggio, a una distanza di circa 600 m verso sud da quello della X.________ SA, che si è opposta all'intervento. Il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente la domanda di costruzione, stipulando con gli istanti una convenzione volta a disciplinare determinate questioni. Il 10 novembre successivo, il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto, sottoponendolo a ulteriori condizioni. 
B. 
Il 10 gennaio 2006 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per carenza di legittimazione ricorsuale, un ricorso sottopostogli dalla X.________ SA. Adito da quest'ultima, con giudizio del 26 aprile 2006 il Tribunale cantonale amministrativo, confermata l'assenza di legittimazione attiva dell'insorgente, ha respinto il ricorso. 
C. 
Avverso questa decisione la X.________ SA presenta un ricorso di diritto pubblico e un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, concesso ai gravami l'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e, nel quadro del ricorso di diritto amministrativo, di rinviare gli atti alla Corte cantonale affinché statuisca nel merito delle censure materiali. 
Con decreto presidenziale del 28 giugno 2006 la domanda provvisionale è stata respinta. 
Non sono state chieste osservazioni ai ricorsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1). 
1.2 La ricorrente può far valere che il Governo cantonale prima e il Tribunale amministrativo poi gli avrebbero negato a torto la legittimazione a ricorrere (DTF 127 II 264 consid. 1a, 125 II 10 consid. 2b, 123 II 232 consid. 2 pag. 234). 
1.3 Il ricorso di diritto amministrativo e il ricorso di diritto pubblico sono in stretta relazione tra loro, sono sostanzialmente analoghi e le censure sono in gran parte pure, e in gran misura testualmente, identiche: la sentenza impugnata è unica e uguale è la fattispecie. Si giustifica pertanto di trattarli congiuntamente e di pronunciare un unico giudizio (DTF 122 II 367 consid. 1a, 113 Ia 161 consid. 1, 390 consid. 1). 
1.4 Quando, come in concreto, la parte ricorrente agisce simultaneamente attraverso la via del ricorso di diritto pubblico e attraverso quella del ricorso di diritto amministrativo, occorre, in base alla regola della sussidiarietà del ricorso di diritto pubblico enunciata all'art. 84 cpv. 2 OG, esaminare in primo luogo l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (DTF 126 I 50 consid. 1 pag. 52, 123 II 231 consid. 1, 122 I 328 consid. 1a, 267 consid. 1a). 
1.5 Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF 124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 231 consid. 2). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in gioco la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili (DTF 126 II 171 consid. 1a pag. 173, 123 II 231 consid. 2). Realizzandosi una simile connessione tra le norme di diritto cantonale e quelle di diritto federale, il Tribunale federale esamina liberamente, nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, se il diritto cantonale sia conforme alle norme superiori federali (cfr. 104 lett. a OG; DTF 123 II 231 consid. 2, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto cantonale e che non presentino alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale (DTF 128 I 46 consid. 1b/aa, 125 II 10 consid. 2a, 124 II 409 consid. 1d/dd). 
 
Se una decisione cantonale d'irricevibilità è impugnata per violazione dell'art. 33 cpv. 3 lett. a LPT, questa censura dev'essere presentata nel quadro di un ricorso di diritto amministrativo soltanto quando, secondo l'art. 34 cpv. 1 LPT e la relativa giurisprudenza, è dato il ricorso di diritto amministrativo nel merito; nel caso contrario è esperibile solo il ricorso di diritto pubblico (DTF 125 II 10 consid. 2 e 3b). 
1.6 In concreto il ricorso s'incentra sulla questione di sapere se la ricorrente è o no legittimata a impugnare il rilascio della contestata licenza edilizia. Il quesito dev'essere esaminato sotto il profilo dell'art. 103 lett. a OG. Rettamente, sia il Governo sia la Corte cantonale, ricordato che il Tribunale federale ha già stabilito che l'art. 43 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, (LPamm), relativo alla legittimazione, corrisponde in sostanza all'art. 103 lett. a OG (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 e 2 all'art. 43), hanno esaminato la questione sulla base di questa norma. In effetti, anche a livello cantonale la legittimazione dev'essere data per lo meno nella misura garantita dal diritto federale (DTF 125 II 10 consid. 2b). Trattandosi di censure relative all'asserita lesione del diritto federale (LPAmb, OIF, OIAt, OTRS, LPAc), è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo. Visto l'esito del gravame non dev'essere esaminata oltre di quanto si dirà in seguito la questione di sapere se le censure ricorsuali sulla conformità della domanda di costruzione con le prescrizioni del piano regolatore, come pure quelle sull'asserita illegalità della citata convenzione, si fondino unicamente sul diritto cantonale autonomo e non adempino i citati requisiti di connessione, per cui dovrebbero essere esaminate nell'ambito del ricorso del ricorso di diritto pubblico. 
1.7 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG; DTF 125 II 1 consid. 2a, 508 consid. 3a, 114 Ib 180 consid. 3). Il Tribunale federale non può scostarsi invece, nel caso di specie, dai fatti accertati, salvo che questi siano manifestamente inesatti, incompleti o siano stati constatati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). 
1.8 Secondo l'art. 103 lett. a OG la facoltà di interporre ricorso di diritto amministrativo spetta a chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Il ricorrente deve quindi dimostrare che la decisione lo tocca più di chiunque altro nei suoi interessi materiali o ideali, senza riguardo alla circostanza che siano giuridici o di mero fatto. Egli deve avere con l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. Il ricorso volto al semplice rispetto delle normative vigenti o alla pura tutela di interessi di terzi è inammissibile: l'azione popolare è esclusa (DTF 131 II 587 consid. 2 e 2.1, 125 I 7 consid. 3a-c, 123 II 425 consid. 2). È generalmente legittimato a ricorrere colui che abita vicino a un impianto che sia fonte di un rumore chiaramente percettibile e tale da disturbare la sua tranquillità (DTF 121 II 171 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c pag. 184; sentenza 1A.168/1997 del 3 settembre 1998, consid. 2b, apparsa in RDAT I-1999, n. 64, pag. 232 segg.). In particolare, nell'ambito di un rapporto di concorrenza, il timore per l'interessato che questa aumenti non è sufficiente a conferirgli il diritto di ricorrere (DTF 125 I 7 consid. 3, 124 II 180 consid. 1b, 123 II 425 consid. 2, 499 consid. 1b, 121 II 171 consid. 2b, 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c). 
2. 
2.1 Il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che la ricorrente fonda la sua pretesa legittimazione in primo luogo sulla sua qualità di proprietaria di un impianto analogo, ubicato a una distanza di circa 600 m da quello progettato, e quindi quale utente del tratto di strada che serve per accedere sia al suo fondo sia a quelli degli opponenti. La Corte cantonale ha ritenuto che l'insorgente non può vantare, in tale ambito, un rapporto più stretto e intenso di quello che intercorre con tutti gli altri utenti di questa strada, aperta alla circolazione pubblica, che non serve unicamente da accesso all'impianto della ricorrente, ma che è utilizzata da una cerchia assai ampia di utenti diretti ai numerosi stabilimenti presenti nella specifica zona industriale o provenienti da essi o anche solo in transito verso Bioggio: la perizia di impatto sull'ambiente, allegata alla domanda di costruzione, valuta in 1'300 l'attuale numero di movimenti veicolari. I giudici cantonali ne hanno concluso che la situazione della ricorrente non è quindi sostanzialmente diversa da quella di qualsiasi altro cittadino, in particolare quale utente della citata strada. Hanno sottolineato che è per contro evidente come l'insignificante aumento del traffico veicolare, segnatamente l'aumento di 69 movimenti al giorno, non è atto a comportare un qualsivoglia pregiudizio alla fluidità della circolazione. 
2.2 In tale ambito, nel quadro del ricorso di diritto pubblico, la ricorrente adduce, in maniera del tutto generica, che i dati posti a fondamento dell'impugnato giudizio sarebbero del tutto inattendibili, per cui si sarebbe in presenza di un accertamento inesatto rispettivamente incompleto dei fatti rilevanti. Al riguardo essa si limita tuttavia a sostenere che, considerata la capacità del progettato impianto, si raggiungerebbe un movimento di 187 autocarri al giorno. Ora, con questa mera affermazione, non suffragata da dati tecnici al riguardo, la ricorrente non dimostra affatto che i fatti rilevanti sarebbero stati accertati in maniera arbitraria o che sarebbero manifestamente inesatti o incompleti. Essi sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG). 
2.3 La ricorrente, senza dimostrare tuttavia che anche in tale ambito i fatti sarebbero stati accertati in maniera lesiva dell'art. 105 cpv. 2 OG, sostiene semplicemente che, sebbene su via Industria siano stati eseguiti interventi che permettono di far fronte alle esigenze attuali del traffico, e che questa strada potrà se del caso essere nuovamente adattata in futuro, detti interventi non permetterebbero di sopportare l'aumento del traffico pesante riconducibile all'esercizio del contestato nuovo impianto. Ora, i vicini sono legittimati a censurare come insufficiente l'accesso stradale del fondo del vicino soltanto qualora sia nel contempo pregiudicato il proprio accesso (DTF 115 Ib 347 consid. 1c/bb). Le disposizioni sull'aumento del traffico e sulla sua sicurezza, implicitamente richiamate dalla ricorrente, non rivestono per contro una funzione di tutela dei diritti dei vicini (sentenze 1A.93/2005 e 1P.251/2005 del 23 agosto 2005 consid. 1.4 e 1P.360/2003 del 4 novembre 2003 consid. 1.1.2). Per di più, la ricorrente non indica, se non in maniera del tutto generica, quali pregiudizi concreti le deriverebbero dal criticato impianto. Ora, non essendo direttamente vicina del progettato impianto, che dista circa 600 m ed è situato nella zona industriale, non è manifestamente sufficiente invocare non meglio precisate emissioni per adempiere alle condizioni dell'art. 103 lett. a OG (DTF 125 II 10 consid. 3a; sentenze 1A.46/1998 del 9 novembre 1998 consid. 3, dove la legittimazione è stata negata a un proprietario distante 220 m da un impianto di betonaggio e 1A.77/2000 del 7 febbraio 2001 dove è stata negata a un proprietario che distava 400 m da una cava di ghiaia). Spetta in effetti al ricorrente indicare e rendere verosimile d'essere particolarmente toccato dagli asseriti effetti prodotti dall'impianto litigioso. Ne segue che a ragione la Corte cantonale le ha negato la legittimazione a ricorrere quale utente della strada litigiosa. 
2.4 Del resto, le censure di un asserito accertamento arbitrario dei fatti sono irricevibili ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 OG, mancando di motivazione sufficiente (DTF 123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii). Il libero esame delle lamentate lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, non libera la ricorrente, tanto più se assistita da un avvocato (cfr. DTF 109 Ia 217 consid. 2b), dall'obbligo di presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle opinioni espresse dall'Autorità cantonale di ultima istanza. La ricorrente non può segnatamente limitarsi a opporre alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato la sua versione, senza spiegare su quali punti esse sarebbero contrarie al diritto (Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.). 
3. 
3.1 La Corte cantonale ha negato alla ricorrente la legittimazione a ricorrere nella sua qualità di concorrente delle ditte beneficiarie della contestata licenza. Ciò poiché il litigio verte essenzialmente sull'applicazione del diritto edilizio e ambientale e perché le censure addotte dall'insorgente con riferimento alla parità di trattamento non riguardano questioni suscettibili di produrre effetti economici diretti nei suoi confronti. 
3.1.1 Anche al riguardo la ricorrente si limita ad addurre, in maniera generica, rinviando peraltro agli scritti prodotti nella sede cantonale, una non meglio precisata asserita applicazione lesiva della parità di trattamento delle pertinenti norme della legislazione in materia ambientale per l'impianto litigioso rispetto all'applicazione fatta precedentemente per il suo impianto. Tuttavia sottolinea poi, che ciò è stato sostenuto con riferimento ad aspetti che non toccano la sua situazione personale. Ora, la ricorrente non è legittimata a far valere la pretesa violazione dell'invocato principio nei confronti di terzi. 
3.1.2 Come si è visto, perché sia data la legittimazione occorre che il ricorrente abbia un rapporto stretto con l'oggetto della lite e non agisca unicamente nell'interesse della legge. In una vertenza, ove si poneva un quesito per certi versi simile riguardante il diritto di ricorrere dei concorrenti, il Tribunale federale ha stabilito che tale diritto deve essere ammesso con un certo riserbo, insufficiente essendo il semplice timore di una maggiore concorrenza. Un legame stretto e particolare con l'oggetto del litigio è per contro riconosciuto laddove i concorrenti siano sottoposti a una specifica legislazione economica, segnatamente quando siano contestate decisioni su contingenti (DTF 125 I 7 consid. 3 e rinvii, 123 II 376 consid. 5b/aa, 109 Ib 198 consid. 4). Nella fattispecie la ricorrente ritiene di essere legittimata a ricorrere con riferimento alla menzionata convenzione, sostenendo che l'attività dell'opponente la pregiudicherebbe economicamente. Tuttavia, sotto il profilo delle invocate norme sulla protezione ambientale, essa non ha un rapporto sufficientemente stretto con l'oggetto della lite: sui piani dello spazio e delle immissioni prodotte dall'impianto litigioso essa non è infatti più toccata di chiunque altro. Né la ricorrente fa valere la violazione di specifiche disposizioni riguardanti la costruzione litigiosa, che comporterebbero un effetto economico diretto, peraltro non specificato, nei suoi confronti (cfr. Ulrich Zimmerli, Autorisation de construire un bâtiment commercial - qualité pour recourir des concurrents?, in BR 1986/2, pag. 35). È quindi a ragione che la legittimazione le è stata negata anche in tale ambito. 
3.1.3 Questa conclusione non muta per l'accenno fatto dalla ricorrente alla sentenza 1A.71 e 73/2000 e 1P.121 e 129/2000 del 3 gennaio 2001 (consid. 3, apparsa in RDAT II-2001 n. 66). In quella sentenza è stato infatti deciso che una ditta che gestisce un centro per l'eliminazione di autoveicoli non è legittimata a impugnare una decisione che conferma il rilascio a un concorrente di una licenza edilizia per costruire un impianto di pretrattamento e trasbordo per scarti metallici riciclabili, facendo valere, come nella fattispecie, la violazione della LPAmb. Anche in quel caso, sui piani dello spazio e delle immissioni prodotte dall'impianto litigioso, la ricorrente non era infatti toccata più di chiunque altro e non le è stato quindi riconosciuto un legame sufficientemente stretto con l'oggetto della lite, ribadito che il semplice timore di una maggiore concorrenza, come rettamente ritenuto dalle istanze cantonali, è insufficiente (vedi anche la sentenza 2A.504/1998 del 2 settembre 1999 consid. 2b, apparsa in RDAT I-2000 n. 58 pag. 513). 
4. 
4.1 La Corte cantonale ha confermato la tesi governativa secondo cui all'insorgente non poteva essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere anche quale vicina, ritenuta la distanza tra i due impianti, la natura delle attività svolte e la configurazione dei luoghi. 
4.2 Al riguardo la ricorrente si limita a sostenere che in presenza di un impianto come quello litigioso, che provoca emissioni, immissioni e effetti ambientali e territoriali vari, senza neppure sostenere e rendere verosimile d'esserne tuttavia direttamente toccata, la cerchia dei vicini sarebbe assai ampia. Questa generica critica non dimostra affatto l'illegalità dell'impugnata decisione (sulla legittimazione del vicino cfr. DTF 127 I 44 consid. 2c-d e rinvii, 118 Ia 232 consid. 1a, 117 Ia 18 consid. 3b, 116 Ia 95, 112 Ia 413; Peter Hänni, Planungs, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 2002, pag. 545 seg. e pag. 554 seg.). 
5. 
Ne segue che i ricorsi devono essere respinti. Le spese e le ripetibili, quest'ultime tenuto conto che l'opponente è stata invitata a esprimersi soltanto sulla domanda di effetto sospensivo, ove si è espressa compiutamente, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo e il ricorso di diritto pubblico sono respinti. 
2. 
La tassa di giustizia unica di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà agli opponenti un'indennità unica di fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Bioggio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 12 ottobre 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: