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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_293/2011 
 
Sentenza del 12 ottobre 2011 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, Giudice presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Clarissa Indemini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Complicità in truffa ripetuta; arbitrio; commisurazione della pena, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 14 marzo 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 20 agosto 2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di complicità in truffa ripetuta, consumata e tentata per avere, nel periodo metà 2007-23 gennaio 2008 a Lugano, in altre località della Svizzera e in Italia, intenzionalmente aiutato altri coimputati e i loro correi a commettere una truffa da 3,5 milioni di euro, nonché per avere, nel periodo dicembre 2007-gennaio 2008, a Lugano, in due occasioni intenzionalmente aiutato uno di detti coimputati e i suoi correi a commettere e/o tentare di commettere delle truffe in danno di persone intenzionate a ottenere dei mutui. Revocata la sospensione condizionale della pena di 12 mesi di detenzione inflittagli il 22 novembre 2007 dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano, lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 14 mesi e a corrispondere alla parte civile, in solido con gli altri coimputati, un risarcimento dei danni e ripetibili. La tassa di giustizia e le spese processuali sono state poste a carico dei condannati in solido con ripartizione interna di ¼ ciascuno. 
 
B. 
Con sentenza del 14 marzo 2011, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), sedente giusta l'art. 453 CPP quale Corte di cassazione e di revisione penale, ha parzialmente accolto il ricorso di A.________, nel senso che ne ha limitato l'attività criminosa dall'inizio gennaio al 23 gennaio 2007 (recte: 2008), limitandone il campo d'azione al territorio di Lugano. 
 
C. 
Avverso la decisione dell'ultima istanza cantonale, A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Chiesta la riforma della decisione della CARP nella definizione del tempo di svolgimento dell'attività criminosa dal "periodo inizio gennaio - 23 gennaio 2008", postula in via principale la sua condanna a una pena unica, compatibile con la sospensione condizionale, e l'assunzione della tassa di giustizia e delle spese processuali in misura ridotta. Subordinatamente propone l'annullamento del giudizio cantonale. 
 
Non sono state chieste osservazioni sul merito del gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorrente chiede in primo luogo che il dispositivo della sentenza impugnata sia riformato nel senso che l'attività criminosa sia riconosciuta commessa nel periodo inizio gennaio - 23 gennaio 2008 e non del 2007 come indicato. Alla luce dei conferenti considerandi (consid. 2.2 e 2.2.1) si tratta manifestamente di un errore di battitura, ininfluente sul giudizio di merito sia della decisione impugnata sia della presente. Una rettifica formale, che semmai potrà essere chiesta direttamente alla CARP, non si giustifica in questa sede (v. sentenza 2C_795/2010 del 1° marzo 2011 consid. 2). 
 
2. 
Il ricorrente non rimette in discussione la sua condanna per complicità in truffa ripetuta, consumata e tentata. Nell'ottica di ridimensionare la sua colpa e di conseguenza la sua pena, si duole di un accertamento arbitrario dei fatti e invoca l'applicazione del principio in dubio pro reo. 
 
2.1 L'insorgente lamenta innanzitutto arbitrio (sulla cui definizione v. DTF 137 I 1 consid. 2.4) con riferimento alla valutazione del ruolo da lui giocato nella truffa da 3,5 milioni di euro. Da un lato i primi giudici avrebbero ritenuto che l'importanza del suo apporto non andava valutata in relazione all'aver procurato due set in bianco di moduli di apertura di conto, bensì al rapporto privilegiato che lo univa ad una segretaria, rappresentando quest'ultima la "chiave" per entrare nella banca. Dall'altro, per contro, la CARP avrebbe qualificato di indispensabile l'apporto del ricorrente nell'aver procurato la documentazione necessaria alla truffa. Ponendo la fornitura della documentazione in bianco quale circostanza a comprova del suo ruolo determinante nella realizzazione del reato, la CARP esporrebbe una motivazione diversa da quella data dai primi giudici, da loro addirittura espressamente esclusa e quindi scartata. In tal modo essa sarebbe caduta nell'arbitrio, dimostrando comunque anche l'insostenibilità della valutazione dei giudici di prime cure. 
 
2.2 La critica ricorsuale si fonda su una frase della CARP, troncata e avulsa dal suo contesto. Essa in realtà ha avallato le valutazioni della prima Corte in relazione all'importanza del contributo fornito dal ricorrente nella realizzazione della truffa. Ha infatti ritenuto che se gli autori del reato avessero avuto un appoggio interno alla banca più influente non avrebbero avuto bisogno di rivolgersi all'insorgente, che ha partecipato in modo significante alla ripartizione del provento del reato. Solo a titolo abbondanziale la CARP ha aggiunto che, quand'anche si volesse seguire l'ipotesi avanzata dal ricorrente, secondo cui i coimputati già disponevano di agganci influenti all'interno dell'istituto bancario, la sua posizione non muterebbe. Secondo i giudici cantonali, procurando la documentazione necessaria - ciò che configura l'apporto determinante - è stato lui e non un altro ad aiutarli. In questa conclusione non si intravede arbitrio. 
 
2.3 Il ricorrente espone che negli scorsi mesi è stata arrestata una persona finora non coinvolta, attiva all'interno della stessa banca, sospettata di reati finanziari e truffe messe in atto con modalità analoghe a quelle in giudizio. Sostiene che si impongono nuovi atti istruttori e di conseguenza il rinvio degli atti all'autorità inferiore. 
 
Sarebbe stato accertato, che alcune importanti informazioni di cui disponevano gli altri imputati non provenivano dal ricorrente, la cui referente nel gennaio 2008 era assente per infortunio e non poteva quindi essere la "chiave" per entrare in banca. L'insorgente evidenzia che essi abbisognavano di una banca in Ticino che fornisse loro un appoggio completo e incondizionato, che la sua referente, quale semplice segretaria, non poteva assicurare. Dall'inchiesta penale sarebbero emerse circostanze che proverebbero l'esistenza di un'altra persona di fiducia all'interno della banca, che avrebbe garantito ai coimputati la massima protezione, procurando loro informazioni altrimenti non accessibili, quali la referenza da fornire e l'assicurazione dell'apertura di un conto a nome di uno di loro nonostante il rapporto negativo dell'istituto B.________. Il ricorrente stigmatizza pure l'agire di un responsabile del compliance, che, disattendendo le più elementari regole di prudenza e di tutela della banca, aveva deciso di aprire il conto in questione. Neppure su questo aspetto sarebbero stati svolti ulteriori accertamenti. Infine, ripercorrendo la cronistoria della vicenda, egli sottolinea come i coimputati abbiano potuto disporre indisturbati di un salottino della banca, ottenere la collaborazione dei funzionari per estrarre fotocopie e per la conta dei soldi, per disporre dei biglietti da visita dell'istituto e infine per uscire dalla banca trovando spalancata una porta secondaria. Apparirebbe dunque evidente che il gruppo avesse una persona di riferimento all'interno della banca diversa dalla sua referente e che per loro sarebbe pure stato semplice procurarsi un set di documenti in bianco. A sua mente, la truffa sarebbe pertanto riuscita anche senza il suo intervento, che non poteva di conseguenza essere definito né determinante né indispensabile per la realizzazione del reato. Non ritenendo questi aspetti, oltre al divieto dell'arbitrio, la CARP avrebbe violato anche il principio in dubio pro reo. 
 
2.4 Nella misura in cui il ricorrente si prevale dell'arresto di un dipendente della banca, intervenuto posteriormente alla decisione di prima istanza, egli adduce un fatto nuovo inammissibile in questa sede. Infatti, secondo l'art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (sentenza 4A_18/2010 del 15 marzo 2010 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 136 I 197). Tale condizione non è adempiuta nella fattispecie e lo stesso insorgente non pretende il contrario. 
 
Per di più, la critica ricorsuale è infondata. Sebbene i giudici di prime cure abbiano supposto un appoggio interno diverso dalla referente del ricorrente, la CARP ha rilevato che ciò è rimasto a livello di ipotesi, formulata in maniera così generica e priva di riscontri probatori da rappresentare unicamente una "digressione senza alcuna portata di accertamento". Ha quindi osservato che, se davvero gli autori avessero avuto un appoggio più influente all'interno della banca, non sarebbero ricorsi all'insorgente. La considerazione non è addirittura insostenibile e quindi arbitraria. Il ricorrente del resto non spiega perché, se realmente i coimputati già disponevano di una persona di fiducia in seno all'istituto bancario, avrebbero ancora avuto bisogno di rivolgersi a lui per poi farlo partecipare alla spartizione del bottino. La CARP ha inoltre argomentato che, quand'anche l'ipotesi formulata dai primi giudici fosse accertata, la posizione del ricorrente non muterebbe, avendo egli comunque partecipato alla commissione del reato nelle modalità descritte nella sentenza di prima istanza, da lui non contestate. La sostanza del suo contributo al reato non cambia: l'insorgente ha effettivamente aiutato i coimputati e sapere se altri avrebbero potuto fornire lo stesso o un maggiore contributo alla truffa è irrilevante. In siffatte circostanze, non si ravvisa arbitrio alcuno e, non sussistendo dubbi sul reale aiuto procurato da parte del ricorrente alla realizzazione del reato, nemmeno è riconoscibile una violazione del principio in dubio pro reo. 
 
2.5 L'insorgente si duole di arbitrio anche in relazione all'accertamento dell'importo del compenso ricevuto per la sua partecipazione alla truffa. Agli atti non vi sarebbero riscontri concreti e oggettivi confermanti il versamento a suo favore di euro 100'000.--. L'accertamento cantonale poggerebbe solo sulle dichiarazioni, contraddittorie e non lineari, rese dagli altri coimputati, che avrebbero un interesse personale a ridurre la parte di illecito profitto a loro attribuito. Inoltre, le loro dichiarazioni a volte sarebbero state considerate attendibili (come nel caso del versamento al ricorrente di euro 100'000.--) e a volte inaffidabili. Orbene, sempre secondo il ricorrente, il compenso per la partecipazione alla truffa gli è stato consegnato da uno specifico coimputato, sicché solo questi potrebbe indicare la cifra esatta. Alla versione dei fatti di detto coimputato, lineare e costante, sarebbe però stata preferita quella di un altro, rilasciata solo alla fine dell'inchiesta. Il primo avrebbe sempre sostenuto di aver consegnato al ricorrente unicamente la somma di euro 25'000.--. A sostegno di questa versione, vi sarebbe anche la circostanza che per le altre truffe il profitto del ricorrente sarebbe stato valutato a soli euro 5'000.--, importo più consono al suo modesto contributo nella realizzazione dei reati. Peraltro, gli stessi giudici di prime cure avrebbero ammesso che il versamento di euro 100'000.-- non troverebbe giustificazione alcuna. Che il ricorrente non abbia ricevuto tale consistente somma sarebbe infine supportato dal fatto che alla truffa necessariamente doveva aver partecipato una terza persona, con forti legami in banca, alla quale sarebbe andata la parte di indebito profitto non destinata a lui. Considerati tutti questi elementi, anche l'accertamento secondo cui il ricorrente avrebbe ricevuto euro 100'000.-- per i suoi atti di complicità nella truffa da 3,5 milioni di euro sarebbe arbitrario e in urto con il principio in dubio pro reo. 
 
2.6 L'analoga censura di arbitrio formulata dinanzi alla CARP è stata dichiarata irricevibile, perché di manifesta natura appellatoria. 
 
Per costante giurisprudenza, quando l'ultima autorità cantonale dichiara un gravame inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 133 IV 119 consid. 6; 118 Ib 26 consid. 2b). Censure che si limitano a riproporre le argomentazioni di merito addotte in sede cantonale sono inammissibili (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2). 
 
In concreto, pur rilevando che la sua critica non è stata esaminata dalla CARP, l'insorgente non spiega per quali ragioni essa, a torto, si sarebbe rifiutata di vagliare il merito della sua censura, ma si limita a sostenere che, a fronte di quanto esposto in punto alla reale portata della sua partecipazione alla truffa, la Corte cantonale è "caduta nell'arbitrio escludendo di considerare di natura cassatoria la motivazione ricorsuale". Tale assunto è però lungi dall'illustrare un eventuale arbitrio da parte della CARP nell'esame dei presupposti formali del ricorso. La censura, già irricevibile per questo motivo, risulta in ogni modo inammissibile anche per la sua chiara natura appellatoria. Come in sede cantonale, l'insorgente infatti ripropone la propria interpretazione e valutazione delle diverse dichiarazioni, ma non si confronta compiutamente con tutte le ragioni esposte dai primi giudici per concludere che la sua partecipazione alla truffa gli ha fruttato la somma di euro 100'000.--. 
 
3. 
Il ricorrente censura quindi l'entità della pena inflitta. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). 
 
Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii). 
 
3.1 Il ricorrente è stato condannato a una pena detentiva di 14 mesi. Egli si è reso complice - con un contributo ai limiti della correità - di due truffe consumate da euro 3,5 milioni rispettivamente da euro 100'000.-- e di un tentativo di truffa per euro 100'000.--, ottenendo euro 105'000.-- quale ricompensa per il suo contributo. Alla gravità oggettiva della colpa si è aggiunta quella soggettiva. Uomo maturo, con una situazione familiare e professionale stabile, ha delinquito cedendo al desiderio di procurarsi denaro facile, di cui del resto non aveva bisogno per il suo sostentamento. Nonostante fosse gravato da un pesante precedente specifico di truffa per mestiere, dopo solo un mese dalla sua condanna ha ricominciato a delinquere partecipando alle truffe di cui al presente procedimento. Durante l'istruttoria non ha confessato né collaborato e anche nel corso del dibattimento si è ostinato a professare la sua buona fede, in contrasto con l'evidenza dei fatti. Non poteva pertanto essergli riconosciuta alcuna circostanza attenuante. A favore dell'insorgente è stato comunque tenuto conto che a suo carico sarebbe stata pronunciata, cumulativamente, la revoca della sospensione condizionale della pena inflittagli in precedenza. 
 
3.2 A mente del ricorrente, la pena sarebbe stata commisurata partendo da un accertamento arbitrario dei fatti. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici cantonali, il suo contributo alla truffa non sarebbe stato fondamentale per la riuscita del progetto criminoso e il suo agire non potrebbe essere definito ai limiti della correità. La sua partecipazione si sarebbe limitata al solo territorio di Lugano, per un periodo temporale di una ventina di giorni al massimo e gli avrebbe procurato un guadagno solo di euro 25'000.--. A suo favore non sarebbe peraltro stata ritenuta alcuna circostanza attenuante, nonostante l'esistenza di diversi elementi che avrebbero imposto una massiccia riduzione della pena. Oltre alla reale portata ed estensione temporale e spaziale del suo contributo, andrebbero infatti considerate la sua collaborazione durante l'inchiesta, la sua buona condotta, la sua situazione personale con il recente matrimonio e la debole intensità della sua determinazione a commettere i reati di truffa. Andrebbe poi tenuto conto del fatto che la vittima della truffa principale era una persona molto facoltosa, dalla quale si poteva esigere maggiore accortezza e diligenza nella conclusione di affari, soprattutto a fronte di accordi inusuali, come lo si doveva esigere anche da parte dei suoi consulenti. Infine non andava trascurata la grave negligenza della banca, che ha lasciato operare in modo indisturbato i truffatori al suo interno, creando l'impressione che questi agissero con la sua approvazione e sotto la sua supervisione, favorendo così la commissione del reato. 
3.2.1 Nella misura in cui il ricorrente si prevale della modesta importanza del suo ruolo nella truffa e del ridotto provento del reato, egli, come visto (v. consid. 2), si scosta dai fatti accertati senza arbitrio. La sua critica cade quindi nel vuoto. 
3.2.2 Per quanto concerne l'estensione temporale e spaziale della sua partecipazione, la CARP ha rilevato che questo elemento non ha influito sulla valutazione della colpa. Per la commisurazione della pena, i primi giudici infatti non hanno menzionato il periodo in cui è stata esercitata la complice attività, che quindi non è stata ritenuta rilevante ai fini della valutazione della colpa. Di conseguenza, il ridimensionamento in sede di ricorso dell'estensione temporale del contributo alla truffa non giustificava di ridurre la pena inflitta in prima istanza. A mente dell'insorgente questa conclusione sarebbe arbitraria, perché fondata su una deduzione contraria a ogni logica. Il silenzio dei giudici di prime cure, in contrasto peraltro con l'obbligo di motivazione, significherebbe invero che essi non hanno considerato a suo favore la brevità del periodo durante il quale ha delinquito. 
 
L'art. 50 CP impone al giudice di esporre nella sentenza le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Il giudice deve quindi indicare gli elementi da lui considerati decisivi relativi al reato o all'autore, in modo tale che sia possibile controllare se e in quale maniera tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. Il giudice può comunque sottacere quei fattori che, senza abusare del potere di apprezzamento, ritiene non pertinenti o di minore importanza. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne sta alla base. Al giudice non incombe tuttavia esprimere in cifre o percentuali l'importanza attribuita agli elementi determinanti per la commisurazione della pena (DTF 134 IV 17 consid. 2.1). 
 
Anche su questo punto la sentenza impugnata merita tutela. Non menzionando, nell'esporre le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena, l'estensione temporale e spaziale dell'attività criminale del ricorrente, i giudici non hanno ritenuto questo elemento determinante, senza con ciò violare i dettami legali e giurisprudenziali in materia di motivazione della condanna. 
3.2.3 Invano poi il ricorrente invoca l'attenuante generica della collaborazione. Certo, egli ha accettato di essere interrogato dal Procuratore pubblico, mostrandosi disponibile anche dopo il rifiuto del salvacondotto. Tale atteggiamento però non configura ancora collaborazione, posto come la persona che collabora è quella che coopera all'accertamento e alla delucidazione dei fatti, che riconosce le proprie responsabilità e le assume. L'insorgente non è giunto a tanto, non ha confessato e, sino al dibattimento, ha negato anche l'evidenza dei fatti. 
 
Inconsistente è anche l'accenno alla situazione personale della vittima. Come rettamente osservato dalla CARP - sulle cui motivazioni il ricorso non si esprime - il suo status agiato non è un fattore di attenuazione, considerato peraltro che la relativa ottima situazione finanziaria costituiva il presupposto indispensabile della truffa milionaria a cui il ricorrente ha partecipato. La sostenuta poca accortezza della vittima e dei suoi consulenti non trova poi riscontro alcuno nei fatti e non gioca quindi alcun ruolo nella commisurazione della pena. Se può apparire inusuale per il venditore pagare una commissione in contanti prima di incassare il prezzo di vendita dell'immobile, è anche vero che, secondo gli accertamenti cantonali vincolanti per questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF), tale modalità di pagamento non presentava all'apparenza alcun rischio per la vittima, in quanto il denaro rimaneva nelle cassette di sicurezza della banca a lei intestate, di cui lei solo doveva avere le chiavi. La natura inusuale degli accordi non può pertanto avere alcun influsso sulla commisurazione della pena. Infine, per quanto attiene alla supposta negligenza della banca, ancora una volta il ricorrente adduce fatti non accertati, ritenendo che la negligenza è evidente e non necessiterebbe di accertamenti in merito. A torto. Del resto la banca, come già rilevato dalla CARP, non era vittima del reato e poiché l'attività truffaldina di per sé non l'ha interessata, il reato non ha potuto essere favorito da eventuali sue supposte lacune organizzative e/o di controllo. 
 
3.3 Con riferimento alla violazione del principio della celerità nell'ambito del procedimento relativo alla sua prima condanna pronunciata nel novembre 2007 per atti commessi tra il 1995 e il 1997, il ricorrente afferma poi che la pena avrebbe dovuto essere più contenuta. Per questo motivo egli si vedrebbe ora revocata la sospensione condizionale della pena per una condanna relativa a fatti risalenti a 13 anni or sono. Sarebbe quindi iniquo fargli subire una seconda volta gli effetti negativi derivanti dalla violazione di detto principio, non da ultimo tenuto conto che dal 1997 al 2007 non ha delinquito e ha tenuto una buona condotta. 
 
Egli sembra tuttavia scordare che, proprio per la violazione del principio della celerità, la sua prima condanna per titolo di truffa aggravata commessa per mestiere e ripetuta falsità in documenti è stata limitata alla pena detentiva di 12 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Richiamarsi alla violazione di suddetto principio per ridurre la condanna per reati della stessa natura giuridica commessi circa un mese dopo la prima condanna rasenta il limite della temerarietà. Il ricorrente doveva sapere che, delinquendo durante il periodo di prova, rischiava di vedersi revocata la sospensione condizionale della pena. La revoca non è la conseguenza della violazione del principio della celerità, ma dell'insuccesso del periodo di prova, come ben esposto dai giudici di prima sede. Nel commisurare la pena in esame, essi hanno tenuto conto della revoca della sospensione condizionale della pena del 2007, ricordato che la buona condotta del ricorrente dimostrata tra il 1997 e il 2007 semmai poteva influire sul primo giudizio. 
 
3.4 In conclusione, la pena si situa nell'ampio quadro edittale previsto per la complicità in truffa ripetuta, consumata e tentata (art. 146 unitamente agli art. 22, 25 e 49 cpv. 1 CP) ed è proporzionata alla grave colpa sia oggettiva sia soggettiva del ricorrente. 
 
4. 
Senza menzionare l'art. 46 CP, l'insorgente censura la mancata pronuncia di una pena unica e una immotivata disparità di trattamento rispetto alle pene uniche inflitte a due coimputati pure con precedenti penali. 
 
4.1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell'art. 49 CP (art. 46 cpv. 1 CP). Il Tribunale federale ha già avuto l'occasione di precisare che, laddove la pena revocata e quella nuova siano dello stesso genere, non vi è spazio per pronunciare una pena unica (DTF 134 IV 241). 
 
Nella fattispecie entrambe le pene sono dello stesso genere, sicché non entra in considerazione la pronuncia di una pena unica. Inconsistente al proposito è la censura del ricorrente di carente motivazione della sentenza impugnata, poiché a ragione la CARP, sulla base della giurisprudenza, poteva limitarsi a constatare la manifesta assenza dei presupposti per irrogare una pena unica. 
 
4.2 Con riferimento alla parità di trattamento nella fissazione della pena, non spetta al Tribunale federale vegliare affinché le singole pene corrispondano tra di loro scrupolosamente; tale controllo sarebbe contrario al principio dell'individualizzazione della pena voluta dal legislatore (DTF 128 IV 73 consid. 3g). Tuttavia, le differenze di trattamento tra coaccusati, chiamati a rispondere dello stesso complesso di fatti davanti al medesimo tribunale, devono essere fondate su motivi pertinenti. Segnatamente per i correi occorre innanzitutto determinare i loro rispettivi contributi alla realizzazione del reato. Se l'equivalenza della loro attività delittuosa deve condurre a un'analoga valutazione della loro colpa oggettiva, solo in presenza di elementi soggettivi consimili e di condizioni personali equiparabili si impone la pronuncia della medesima pena. Spesso sussistono però differenze nella valutazione della colpa soggettiva e nelle condizioni personali che giustificano pene diverse (DTF 135 IV 191 consid. 3.2). 
4.2.1 Il ricorrente lamenta una disparità di trattamento rispetto a due coimputati essenzialmente in ragione del fatto che, apparentemente senza una reale motivazione, questi sono stati condannati a una pena unica. La censura è infondata. Come risulta dalla sentenza di prime cure, un primo coimputato pure con precedenti penali, sanzionati con una pena pecuniaria sospesa condizionalmente, avendo delinquito durante il periodo di prova è stato condannato a una pena unica in applicazione dell'art. 46 cpv. 1 CP e della già citata giurisprudenza. L'altro coimputato, già condannato nel 2006 a 15 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per tre anni, per truffa aggravata commessa per mestiere, nel procedimento che ha visto coinvolto anche il ricorrente doveva rispondere di infrazioni commesse sia precedentemente alla citata condanna sia durante il periodo di prova. Trattandosi di concorso retrospettivo parziale (v. sentenza 6B_28/2008 del 10 aprile 2008 consid. 3.3), anche nel suo caso era possibile pronunciare una pena unica. La posizione dell'insorgente manifestamente diverge da queste due e non vi è spazio per la pronuncia di una pena unica ai sensi degli art. 46 cpv. 1 e 49 cpv. 1 e 2 CP. 
4.2.2 Sull'entità in quanto tale delle diverse pene inflitte, l'insorgente non motiva compiutamente la sua censura. In particolare non spiega per quali ragioni la sua pena detentiva di 14 mesi, se confrontata a quelle degli altri due coimputati, risulterebbe manifestamente ingiustificata. Il primo è stato condannato a una pena detentiva di quattro anni (comprensiva di una precedente pena di 15 mesi di detenzione) e il secondo alla pena detentiva di tre anni (comprensiva della pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere). In considerazione dei diversi ruoli da loro assunti e degli elementi afferenti alle rispettive condizioni personali e alle colpe soggettive, compiutamente esposti dai giudici cantonali, non si intravede in ogni modo alcuna disparità di trattamento. 
 
5. 
Il ricorrente chiede di contenere la sua pena complessiva sotto i 24 mesi di detenzione, al fine di permetterne la sospensione condizionale. A fronte del suo passato, anche se non limpido, della sua dimostrata capacità di astenersi dal delinquere e di condurre una vita corretta e rispettosa delle leggi, la prognosi non potrebbe essere definita negativa. 
 
Come già dinanzi alla CARP, nemmeno in questa sede il ricorrente fa valere, con una motivazione conforme ai requisiti posti dall'art. 42 cpv. 2 LTF (v. DTF 133 IV 286 consid. 1.4), la violazione degli art. 42 cpv. 2 e 46 cpv. 1 CP, né spiega per quali ragioni sarebbero adempiute le condizioni per la sospensione condizionale della pena detentiva o perché non sarebbero dati i presupposti per la revoca della sospensione condizionale della precedente condanna. In particolare, non si confronta con gli argomenti svolti dai giudici cantonali sulla prognosi negativa. A sostegno di una prognosi favorevole si limita a rilevare di essersi astenuto dal delinquere per oltre dieci anni, ciò che dimostrerebbe la sua capacità di rispettare le regole della società. Il ricorrente dimentica però che in presenza di una recidiva specifica, come nel suo caso, non è sufficiente una prognosi vagamente favorevole, ma circostanze particolarmente favorevoli giusta il tenore letterale dell'art. 42 cpv. 2 CP, non riscontrabili nella fattispecie. 
 
6. 
Il ricorrente contesta infine, chiedendone una sostanziale riduzione, la condanna all'obbligo di risarcire la parte civile e all'assunzione della tassa di giustizia e delle spese processuali, posti pariteticamente a carico di tutti gli imputati, asserendo un suo minor coinvolgimento nella commissione dei reati. 
 
Di nuovo la censura non è sufficientemente motivata (art. 42 cpv. 2 LTF). L'insorgente in particolare non fa valere una qualsiasi violazione del diritto da parte dell'autorità cantonale (art. 95 segg. LTF). 
 
7. 
Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. 
 
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 12 ottobre 2011 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Schneider 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy