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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_584/2018  
 
 
Sentenza del 12 ottobre 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Pfiffner, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati da Studio Legale Avv. Silvio Pestelacci, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 luglio 2018 (30.2018.9+10). 
 
 
Visto:  
le decisioni su opposizione del 6 febbraio 2017 nei confronti di A.________ SA e del 23 febbraio 2017 nei confronti di B.________ con cui la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito: Cassa) ha sostanzialmente confermato che la retribuzione soggetta all'obbligo contributivo in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - per un importo complessivo di fr. 935'000.- - per l'attività svolta da B.________ per la A.________ SA per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 era da considerare quale provento da attività lucrativa dipendente, 
i ricorsi del 3 marzo 2017 di A.________ SA, rispettivamente del 23 marzo 2017 di B.________, con cui viene sostanzialmente contestata la qualifica di attività dipendente ritenuta dalla Cassa, 
il giudizio del 22 giugno 2017con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto i gravami di A.________ SA e B.________, 
la sentenza del 12 aprile 2018 con cui il Tribunale federale ha parzialmente accolto i gravami di A.________ SA e B.________, annullato il giudizio cantonale e rinviato la causa al Tribunale cantonale per nuova decisione, esperiti gli accertamenti ai sensi dei considerandi, segnatamente un'analisi di tutti i criteri posti dalla giurisprudenza per decidere la qualifica dell'attività lucrativa svolta da B.________ in favore di A.________ SA dal 2013 al 2015 e dunque le sorti contributive dell'importo complessivo di fr. 935'000.-, 
il giudizio del 23 luglio 2018 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, in accoglimento parziale dei gravami, ha annullato le decisioni impugnate e rinviato gli incarti all'amministrazione per un nuovo calcolo dei contributi sulla base di un reddito da attività dipendente di B.________ soggetto a contribuzione per un importo di fr. 885'000.-, 
il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A.________ SA e da B.________ il 31 agosto 2018 (timbro postale) con cui domandano di annullare il giudizio impugnato e riformarlo nel senso di annullare le decisioni su opposizione e stralciare integralmente le riprese salariali per complessivi fr. 935'000.- quale salario da dipendente conseguito da B.________, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87), 
che il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) al Tribunale federale, salvo eccezioni, è ammissibile soltanto contro le decisioni finali (art. 90 LTF), 
che queste condizioni di ammissibilità - il cui adempimento, nel caso non sia evidente, dev'essere dimostrato dai ricorrenti (DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525) - mirano a sgravare il Tribunale federale che, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve di massima potersi esprimere una volta sola su di una controversia alla fine della procedura, ossia dopo un esaustivo accertamento della fattispecie, evitando di pronunciarsi parzialmente, nell'ambito di una prima fase procedurale (DTF 139 IV 113 consid. 1 pag. 115; 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34 seg.), 
che con il giudizio impugnato la Corte cantonale ha predisposto una pronuncia di rinvio all'amministrazione per nuovo calcolo dei contributi, 
che non si è pertanto in presenza di una decisione finale, il giudizio cantonale non mette un termine alla procedura in quanto non modifica le decisioni impugnate ma si limita ad annullarle e rinviare la causa all'amministrazione affinché dia seguito al rinvio contenuto nel giudizio cantonale e pronunci infine nuove decisioni, 
che esso costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481), 
che il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali (DTF 138 III 76 consid. 1.2 pag. 79) se queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF), 
che spetta ai ricorrenti allegare e stabilire il pregiudizio irreparabile (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 pag. 428 seg. con riferimenti), a meno che esso sia evidente (cfr. sentenza 8C_271/2017 del 10 maggio 2017 consid. 2.1 con riferimenti), 
che nel caso di specie i ricorrenti si limitano a censurare la qualifica di attività dipendente accertata dalla Corte Cantonale e nulla dicono in relazione alla natura incidentale del giudizio impugnato, 
che i ricorrenti non espongono in alcun modo, né pretendono siano date (sull'obbligo di motivazione e allegazione cfr. 42 cpv. 2 LTF; cfr. DTF 133 III 545 consid. 2.2 pag. 550), le condizioni per impugnare eccezionalmente le decisioni incidentali (cfr. art. 93 cpv. 1 LTF), 
che comunque tali condizioni non sono manifestamente realizzate, il ricorrente non subendo né un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) né una procedura probatoria defatigante o dispendiosa nel nuovo procedimento (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF), 
che in effetti quando il ricorso non è ammissibile, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale, in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF), 
che questo significa che i ricorrenti potranno - per quanto necessario - formulare le loro censure al momento della contestazione della decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF), 
che in concreto i ricorrenti potranno poi impugnare, se del caso, non soltanto un eventuale futuro giudizio del Tribunale delle assicurazioni, reso su ricorso dopo l'emanazione delle nuove decisioni della Cassa, ma, qualora influisca, anche il giudizio ora impugnato, 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a ed b LTF, 
che le spese giudiziarie di fr. 300.- sono a carico delle parti soccombenti (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF), 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 12 ottobre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi