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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_838/2018  
 
 
Sentenza del 13 gennaio 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Giudice presidente, 
Koch, Hurni, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Guisanplatz 1, 3003 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Riciclaggio di denaro, falsità in documenti, inganno 
nei confronti delle autorità; arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 29 dicembre 2017 dalla Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2017.44). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Seguendo il solco dell'operazione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica italiana presso il Tribunale di Milano, il 17 dicembre 2014 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un'istruzione penale nei confronti di B.________ per i titoli di organizzazione criminale e di riciclaggio di denaro. Lo stesso giorno B.________ è stato arrestato, poi posto in carcerazione preventiva e il 19 maggio 2015 autorizzato a scontare anticipatamente la pena detentiva. 
 
Il 2 giugno 2015 l'Ufficio federale di giustizia ha rifiutato la domanda di estradizione di B.________ formulata dal Ministero della Giustizia italiano e volta all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 5 dicembre 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.  
 
Il 28 aprile 2016 il procedimento penale è stato esteso anche nei confronti di A.________ per i titoli di riciclaggio di denaro aggravato, di falsità in documenti nonché di inganno nei confronti delle autorità giusta l'art. 118 cpv. 1 LStr (RS 142.20). Il 28 dicembre successivo il MPC ha esteso pure il procedimento a carico di B.________ per titolo di inganno nei confronti delle autorità ai sensi dell'art. 118 cpv. 1 LStr. 
 
Con atto di accusa del 25 agosto 2017 il MPC ha rinviato a giudizio gli imputati dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale (TPF). 
 
B.  
In sede dibattimentale, il TPF ha informato le parti di riservarsi una valutazione giuridica divergente di alcune imputazioni a loro carico, in particolare prospettando a A.________ la qualifica di carente diligenza in operazioni finanziarie in relazione ai capi d'accusa 1.2.1 e 1.2.2. 
 
Con sentenza del 29 dicembre 2017 il TPF ha riconosciuto A.________ autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato in relazione a 18 dei 28 relativi capi d'accusa, di ripetuta falsità in documenti in relazione a 4 dei 7 relativi capi d'accusa, e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità giusta l'art. 118 cpv. 1LStr, lo ha prosciolto dai restanti capi d'imputazione e lo ha condannato a una pena detentiva di tre anni nonché a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere, entrambe parzialmente sospese condizionalmente in ragione di 30 mesi, rispettivamente di 150 aliquote, per un periodo di prova di due anni. Oltre a ordinare la confisca di vari beni, tra cui alcuni di spettanza di A.________, il TPF ha condannato quest'ultimo anche a un risarcimento equivalente in favore della Confederazione pari a fr. 183'214.--, a garanzia del quale ha mantenuto il sequestro del 30 %, di spettanza di A.________, dei valori patrimoniali presenti sulla relazione bancaria intestata a C.________ Sagl. A.________ è stato inoltre condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 10'000.--, mentre le sue pretese di indennizzo sono state accolte in ragione di fr. 32'600.--. 
 
Con medesima sentenza il TPF ha anche riconosciuto B.________ autore colpevole di partecipazione a un'organizzazione criminale, ripetuto riciclaggio di denaro e ripetuto inganno nei confronti delle autorità. 
 
In breve, la sentenza si fonda sui seguenti fatti: 
 
B.a. Nel territorio di a.________ e provincia ha operato una compagine di 'ndrangheta facente capo ai fratelli D1.________, D2.________ e D3.________, gruppo con solidi legami con la cosca E.________, consorteria di riferimento operante in Calabria. Il sodalizio dei fratelli D.________ praticava metodi mafiosi e costituiva una realtà criminale ben strutturata, concepita per durare in modo stabile e indipendente dai suoi componenti pro tempore, contraddistinta dalla segretezza e le cui attività economiche erano finanziate con il profitto del narcotraffico e dell'usura. L'infiltrazione nel tessuto economico è avvenuta in modo diversificato, con in particolare attività di commercializzazione di prodotti alimentari, di investimento in strutture alberghiere, come pure di immobilizzazione delle risorse finanziarie dell'associazione attraverso l'intestazione formale a soggetti terzi, quali B.________. D1.________ e D2.________ rivestivano ruoli apicali nell'organizzazione, mentre D3.________ aveva uno status subordinato ai fratelli.  
 
La cosca dei D.________ ha ripreso le medesime attività criminali del gruppo 'ndranghetoso facente capo a F.________, a cui appartenevano sin dalle sue origini pure i fratelli D1.________ e D2.________ che, con il tempo, hanno assunto un ruolo sempre più incisivo, affiancando il capo nei momenti più delicati. Il "gruppo F.________" è stato attivo nella regione di a.________ negli anni Ottanta e nella prima metà degli anni Novanta, fino all'intervento degli inquirenti italiani, con un'attività di narcotraffico dai quantitativi di stupefacenti assai importanti e dai guadagni illeciti ingentissimi. 
 
B.b. B.________ era a tutti gli effetti stabilmente incorporato dal punto di vista funzionale nell'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetoso dei fratelli D.________. Uomo dei D.________ in Svizzera, era deputato alla cura dei loro interessi finanziari e non nel nostro Paese, svolgendo per conto della cosca attività di consulenza e di intestazione fittizia nell'ambito del perseguimento delle finalità criminali dell'organizzazione, segnatamente in relazione a ogni attività economico-finanziaria connessa con il riciclaggio dei proventi illeciti. Egli si è adoperato nella ricerca di opportunità d'investimento nel settore immobiliare e della ristrutturazione, nonché nella gestione di veicoli societari che potessero poi contribuire, in particolare mediante contratti di lavoro di comodo, a giustificare la presenza in Svizzera di altri membri dell'organizzazione, quali D3.________. Ha messo a disposizione il proprio conto bancario per accogliere il denaro della cosca, poi confluito nell'acquisto dell'immobile di b.________, ha funto da intestatario fittizio per rilevanti disponibilità finanziarie dell'organizzazione, sia in Italia sia in Svizzera, e pure da depositario della documentazione pertinente gli interessi dei D.________ presso il proprio domicilio di c.________.  
 
B.c. Il 17 gennaio 1995 G.________, moglie di D3.________, ha aperto un conto cifrato denominato ddd, presso H.________ Ltd., quale unica titolare e avente diritto economico, conferendo procura individuale a I.________, moglie di D2.________. La relazione è stata alimentata tra il gennaio e l'agosto 1995, sia in lire italiane, sia in franchi svizzeri. Sul deposito titoli di ddd sono inoltre confluiti, nel febbraio 1995, titoli provenienti da una relazione bancaria presso J.________, il cifrato eee, accesa il 30 novembre 1994 dalla stessa G.________ e con I.________ procuratrice individuale.  
 
B.d. Nel 2012 G.________, accompagnata da D3.________ e D1.________, nonché da B.________, si è rivolta a A.________, fiduciario finanziario e commercialista, per trovare la relazione bancaria di cui nei decenni aveva perso le tracce. Una volta rintracciato, il conto è stato liquidato. Sono altresì state riscattate due polizze assicurative di D1.________ rispettivamente D2.________, i cui premi sono stati finanziati dal conto ddd. Tutti questi attivi sono poi stati fatti confluire su K.________ Ltd., società di servizi di Dubai, e successivamente sul conto cifrato fff, alle Bahamas (art. 105 cpv. 2 LTF; incarto pag. 11.1.287), e sulla rubrica B.________ di un conto intestato a L.________ SA presso M.________ SA a g.________. La struttura che segue la liquidazione del conto ddd e delle polizze assicurative è stata sviluppata da A.________.  
 
B.e. A.________, in veste di amministratore unico della società N.________ SA, ha redatto tre diverse fatture per prestazioni di consulenza fornite alla società O.________ SA e alla società L.________ SA, malgrado tali prestazioni fossero state compiute dallo stesso A.________ e non dalla società. Le fatture sono state incluse nella contabilità di quest'ultima.  
 
B.f. Il 15 febbraio 2011 B.________ ha presentato all'Ufficio migrazione del Cantone Ticino una domanda di rilascio di permesso di dimora B, da lui sottoscritta unitamente a A.________ in qualità di amministratore unico della N.________ SA. La domanda era corredata in particolare di una copia del contratto di lavoro tra B.________ e la suddetta società, nonché di una copia del contratto di locazione di una stanza con bagno e diritto d'uso soggiorno presso famigliari di A.________. Il 21 febbraio 2011 l'autorità preposta ha rilasciato a B.________ un permesso di dimora. B.________ non ha mai soggiornato presso la camera formalmente locata.  
 
Il 22 gennaio 2013 anche D3.________ ha inoltrato una domanda per il rilascio di un permesso di dimora B, accolta dall'autorità preposta il 24 gennaio successivo. Tra gli allegati alla domanda figuravano segnatamente una copia del contratto di locazione di una stanza con bagno e diritto d'uso soggiorno di un appartamento a c.________, concluso con B.________, nonché una copia del contratto di lavoro tra D3.________ e A.________, quale amministratore unico della società N.________ SA, che ha sottoscritto pure il formulario di richiesta del permesso di dimora. La documentazione fornita era solo di facciata e propedeutica all'ottenimento del permesso. 
 
C.  
Avverso il giudizio del TPF A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, a titolo principale il suo proscioglimento da ogni accusa, l'annullamento di tutte le confische disposte nei suoi confronti, del risarcimento equivalente e del connesso sequestro, nonché della condanna al pagamento delle spese procedurali e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione sulle pretese di indennizzo giusta l'art. 429 CPP. Con riguardo alla sua condanna per riciclaggio di denaro aggravato, chiede in via subordinata la sua riforma, nel senso che egli sia condannato per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie, in via più subordinata per titolo di riciclaggio di denaro semplice con conseguente riduzione della pena. Ancor più subordinatamente postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al TPF per nuova decisione. 
 
Invitati a esprimersi sul ricorso, il TPF chiede la conferma della decisione impugnata senza formulare osservazioni sull'impugnativa, e il MPC postula la reiezione integrale del gravame. 
 
Con decreto presidenziale del 25 settembre 2018 la domanda di effetto sospensivo è stata respinta. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena la sua competenza (art. 29 LTF) e l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. La legge sul Tribunale federale si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore (art. 132 cpv. 1 LTF). Questa norma transitoria non disciplina unicamente i rapporti tra la LTF e le previgenti disposizioni procedurali della Confederazione, ma vale anche in caso di modifiche delle disposizioni della stessa LTF (sentenza 6B_1108/2013 del 25 marzo 2014 consid. 2.1.3 con rinvii). Di conseguenza, il nuovo art. 80 cpv. 1 LTF, in vigore dal 1° gennaio 2019, si applica unicamente alle decisioni emanate dopo il 31 dicembre 2018. La sentenza impugnata è stata pronunciata prima di tale data dalla Corte penale del Tribunale penale federale e può essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale federale in virtù del vecchio art. 80 cpv. 1 LTF (RU 2006 1205; v. pure mutatis mutandis sentenza 6B_523/2019 del 4 giugno 2019 consid. 1, in RtiD 2020 II pag. 243).  
 
1.2. Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).  
 
 
2.  
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). La parte ricorrente che intende scostarsene deve dimostrare che il loro accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, spiegando inoltre in che misura l'eliminazione dell'invocato vizio è determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). In caso contrario, esso non tiene conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 145 V 188 consid. 2). 
 
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. Le critiche di natura appellatoria non sono ammissibili. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1 con rinvii). 
 
Se in merito ai fatti l'autorità precedente ha forgiato la sua convinzione sulla base di un insieme di elementi o d'indizi convergenti, non basta che l'uno o l'altro di questi o addirittura ciascuno di essi, preso isolatamente, risulti insufficiente. La valutazione delle prove dev'essere esaminata nel suo insieme. Non sussiste arbitrio se i fatti accertati possono essere dedotti in modo sostenibile dal collegamento dei diversi elementi o indizi. Analogamente non vi è arbitrio per il solo fatto che uno o più argomenti corroborativi appaiono fragili, nella misura in cui la soluzione ritenuta può essere giustificata in modo sostenibile con altri argomenti atti a portare a un convincimento (sentenza 6B_565/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 142 IV 49). 
 
3. Riciclaggio di denaro  
 
Il ricorrente censura a vario titolo la sua condanna per riciclaggio di denaro aggravato. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Si rende colpevole di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015) chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.  
 
La giurisprudenza ha posto l'accento sull'atto suscettibile di vanificare la confisca, atto che di per sé include anche quello suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine e il ritrovamento dei valori patrimoniali. Il comportamento è quindi punibile se è idoneo a compromettere la confisca del prodotto del crimine. Il reato a monte deve pertanto essere la causa essenziale e adeguata dell'ottenimento dei valori patrimoniali e questi devono provenire tipicamente dal reato in questione (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; 137 IV 79 consid. 3.2). 
 
In ragione del suo carattere accessorio, la fattispecie di riciclaggio di denaro presuppone, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del crimine a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 145 IV 335 consid. 3.1). Con particolare riguardo al riciclaggio di denaro di un'organizzazione criminale, è sufficiente provare l'esistenza di un antefatto criminoso senza necessariamente avere precise conoscenze dello stesso né del suo autore. Non è possibile esigere la dimostrazione di un nesso causale naturale e adeguato tra ognuno dei singoli crimini perpetrati nell'ambito dell'organizzazione e i valori patrimoniali riciclati. Il legame "volontariamente tenue" tra il reato a monte all'origine dei fondi e il loro riciclaggio (v. DTF 120 IV 323 consid. 3d) è accertato a sufficienza con la prova che i crimini sono stati commessi nell'ambito dell'organizzazione e che i valori patrimoniali provengono da quest'ultima. Anche se l'origine criminosa è solo indiretta, occorre allora che sia dato un rapporto causale naturale e adeguato tra i crimini, considerati globalmente, e i valori patrimoniali (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Nella sentenza testé citata, il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione di sapere se, per l'applicazione dell'art. 305bis CP, la presunzione dell'art. 72 CP sia sufficiente per stabilire l'origine criminosa dei fondi trovati in possesso di un membro dell'organizzazione criminale. In una successiva sentenza non pubblicata, il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che dagli art. 72 e 260ter CP non è possibile dedurre che i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre provengono, indipendentemente da come siano stati ottenuti, da un crimine ai sensi dell'art. 305bis CP, rispettivamente possono essere oggetto di riciclaggio (sentenza 6B_238/2013 del 22 novembre 2013 consid. 11.7.2). 
 
3.1.2. Sotto il profilo soggettivo, il riciclaggio di denaro è un reato intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Oltre all'atto vanificatorio in quanto tale, l'intenzione deve riferirsi anche all'origine criminosa dei valori patrimoniali oggetto di riciclaggio. L'art. 305bis n. 1 CP esige infatti che l'autore sappia o quanto meno debba presumere che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Basta a tal proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rilevante. È quindi sufficiente che l'autore sia a conoscenza di circostanze che portino a intuire l'origine criminosa del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto (DTF 119 IV 242 consid. 2b). Agisce con dolo eventuale l'autore che presume con una certa probabilità un'origine criminosa dei valori patrimoniali, ma evita qualsiasi controllo per non dover scoprire la verità (sentenza 6B_627/2012 del 18 luglio 2013 consid. 1.2).  
 
In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3 e rinvii). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'autore, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 12 consid. 2.3.2). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c). 
 
Quello che l'autore sa, vuole, prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3), che vincolano il Tribunale federale, tranne se accertate in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 143 IV 500 consid. 1.1), o in violazione del diritto (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF), e sindacabili in questa sede alle medesime condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF; v. supra consid. 2).  
 
In ambito di riciclaggio di denaro, è in linea di principio possibile dedurre che l'autore ha deciso in sfavore del bene giuridicamente protetto dal fatto che egli ha agito cosciente del rischio che il suo comportamento vanifichi la ricerca, la scoperta dell'origine o la confisca dei valori patrimoniali (in particolare se gli è nota l'origine illecita del denaro). Rimane unicamente riservato il caso in cui, al momento di agire o immediatamente dopo, un intermediario finanziario, ad esempio, abbia preso delle misure idonee a evitare la realizzazione del rischio (sentenza 6B_729/2010 dell'8 dicembre 2011 consid. 4.5.1, non pubblicato in DTF 138 IV 1). 
 
3.2. L'origine dei valori patrimoniali  
 
3.2.1. Il TPF ha ritenuto che l'origine dei fondi confluiti sul conto ddd fosse da ricondurre alle immense liquidità generate dal narcotraffico commesso nell'ambito dell'organizzazione F.________. Dopo aver illustrato la natura e l'evoluzione delle cosche F.________ e D.________ sulla scorta di diverse sentenze italiane agli atti, ha evidenziato che, durante la loro militanza nell'organizzazione di stampo 'ndranghetoso di F.________ negli anni Ottanta fino al loro arresto agli inizi del 1996, D1.________ e D2.________ svolgevano attività illecite generanti ingentissime disponibilità di denaro contante, senza che sussistessero prove di una loro attività professionale lecita. G.________ e il marito D3.________ non erano affiliati alla cosca F.________. Al momento dell'apertura del conto ddd nel 1995, avevano 25 rispettivamente 29 anni, lei titolare di un diploma di ragioneria e lui artigiano, socio di P.________ S.a.s. insieme al fratello D1.________ e a I.________, moglie di D2.________. L'alimentazione del conto ddd tuttavia mal si concilia con l'asserito versamento di risparmi conseguiti con l'autolavaggio o di neri fiscali. Nel periodo gennaio-agosto 1995, continua il TPF, si sono infatti registrati versamenti per cassa per un importo globale superiore al miliardo di vecchie lire italiane, modalità e liquidità incompatibili con un'attività lecita e che ben difficilmente avrebbe potuto generare l'esercizio dell'autolavaggio. Ma non solo. Malgrado D3.________ sia sempre stato indicato dalla moglie quale reale proprietario economico dei fondi, egli non aveva alcun potere dispositivo sul conto. Lo aveva per contro I.________. L'autorità precedente ha inoltre rilevato come D1.________, esponente di spicco del gruppo 'ndranghetoso senza provata attività lecita, fosse associato alla società gerente l'autolavaggio e come questa di riflesso gravitasse attorno all'organizzazione capeggiata da F.________, le cui attività producevano, nel periodo antecedente e concomitante all'alimentazione del conto ddd, cospicue liquidità a seguito del narcotraffico. Anche se l'origine criminosa è indiretta, il TPF ha ritenuto un rapporto causale naturale e adeguato tra i valori patrimoniali confluiti sul conto ddd e l'attività esclusivamente illecita dell'organizzazione F.________, in cui D1.________ e D2.________ militavano con ruoli apicali, considerata nella sua globalità e comprensiva pure dell'autolavaggio formalmente gestito da D3.________.  
 
3.2.2. Il ricorrente si duole di arbitrio nell'accertamento dell'origine criminosa dei valori patrimoniali del conto ddd. Rimprovera al TPF di aver rinunciato a qualsiasi approfondimento diretto e autonomo sul nesso di causalità, accontentandosi delle sentenze italiane che tuttavia non si chinerebbero sul conto in questione, sulla sua titolarità né sulla sua alimentazione. I giudici italiani non avrebbero neppure avanzato l'ipotesi del possibile trasferimento e occultamento all'estero dei proventi delle attività illecite, di cui d'altronde non avrebbero disposto alcuna confisca. Dette sentenze non possono quindi comprovare il nesso di causalità imposto dall'art. 305bis CP. L'insorgente rileva poi che il TPF rinvierebbe in modo indistinto tanto alle sentenze della fine degli anni Novanta nei confronti di F.________ e di D1.________ e D2.________ quanto a quelle, pronunciate quasi venti anni più tardi e oltre quindici anni dopo l'alimentazione del conto ddd, contro D1.________, D2.________ e D3.________, amalgamando fatti di epoche distinte peraltro riferiti a persone con ruoli e vicende giudiziarie molto diverse e non sovrapponibili. La riconosciuta estraneità di G.________ e di suo marito alla cosca F.________ avrebbe imposto una prova rigorosa dell'origine dei fondi presenti sul conto. Sennonché, l'autorità precedente si limiterebbe a indicare che l'autolavaggio gestito da D3.________ difficilmente avrebbe potuto generare le disponibilità confluite sul conto. Nella sostanza, presumerebbe l'origine illecita del suo patrimonio, rovesciando in tal modo l'onere probatorio sulla scia dell'art. 72 CP, malgrado escluda l'appartenenza di D3.________ alla cosca F.________, che avrebbe generato le liquidità in parola. Il TPF avrebbe pertanto proceduto per deduzioni con un conseguente deficit di accertamenti processuali diretti, omettendo di confrontarsi con tutta una serie di riscontri disponibili, quali le dichiarazioni degli imputati o di terzi relative all'origine del conto ddd, ignorati senza spiegazione alcuna e quindi in modo arbitrario. L'insorgente si duole inoltre del rifiuto di assumere le prove da lui richieste, segnatamente l'interrogatorio di D3.________ e D2.________, nonché di I.________, malgrado la loro rilevanza. Le lamentate carenze nell'accertamento dei fatti e le lesioni del diritto di essere sentito deriverebbero, a mente del ricorrente, da un'importante arbitrarietà metodologica utilizzata dal TPF, che avrebbe agito come se si trattasse di domanda di assistenza giudiziaria internazionale da parte dell'Autorità penale italiana, limitandosi a un esame prima facie. Gli accertamenti della sentenza impugnata relativi all'origine dei fondi presenti sul conto ddd sarebbero insufficienti a comprovare il legame tra gli stessi e il narcotraffico, commesso da un'associazione criminale a cui sarebbero estranei tanto la titolare del conto quanto suo marito oltre che il ricorrente.  
 
3.2.3. D'acchito inconferenti appaiono le digressioni ricorsuali in merito alle dichiarazioni di B.________ e alle constatazioni del TPF afferenti alla sua consapevolezza quanto all'origine dei valori patrimoniali, dal momento che non hanno alcuna incidenza sulla posizione dell'insorgente né sull'accertamento dell'origine del denaro del conto ddd. Nella misura in cui poi il ricorrente ritiene necessaria una "prova rigorosa" dell'origine criminosa dei valori patrimoniali presenti sul conto ddd, si richiama quanto già esposto in precedenza in merito al legame "volontariamente tenue" tra il reato a monte e il riciclaggio di denaro (v. s upra consid. 3.1.1). Vero è che le sentenze italiane, menzionate dal TPF, relative al ritenuto reato a monte non accennano al conto ddd o a un legame con il territorio elvetico. Nulla indica tuttavia che tale conto fosse noto alle autorità estere. Emerge peraltro che esso è stato alimentato essenzialmente in contanti. Contrariamente a quanto sembra credere il ricorrente, il TPF si è fondato su dette sentenze solo per accertare l'esistenza del crimine a monte. La ritenuta origine criminosa del denaro confluito su ddd poggia invece su una serie di indizi, senza rovesciamento dell'onere probatorio. Certo, il TPF non spende effettivamente una parola sulle dichiarazioni rese in particolare da D3.________ o da suo fratello D1.________. Al riguardo tuttavia essi non affermano nulla di diverso da quanto sostenuto dalla stessa G.________ in merito al denaro depositato sul conto ddd, a suo dire riconducibile all'attività (lecita) di D3.________. Vi è da rilevare in proposito che, seppure in modo implicito, tra le righe della sentenza impugnata si evince che D1.________, come pure D2.________ di cui il ricorrente ha chiesto invano l'interrogatorio, avevano tutto l'interesse a disconoscere la proprietà dei valori patrimoniali in parola per scongiurarne la confiscabilità prevista dal diritto italiano in ragione della condanna per, tra l'altro, associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, tanto più che, secondo i fatti accertati dai tribunali italiani, né D1.________ né D2.________ disponevano di introiti da attività professionali lecite.  
 
Come detto, l'accertamento dell'origine criminosa del denaro depositato sul conto ddd poggia su una serie di indizi ed elementi, sui quali tuttavia l'insorgente non si sofferma, non ne contesta la rilevanza e ancor meno dimostra l'arbitrarietà delle conclusioni trattene dal loro collegamento. Ora, la formale titolare del conto ha negato che i valori patrimoniali fossero di sua pertinenza, attribuendola invece al marito, trattandosi di risparmi da lui conseguiti con la sua attività professionale. Egli però non aveva sul conto ddd alcun potere dispositivo, mentre li aveva I.________, sua socia insieme al di lui fratello D1.________. Il TPF ha in seguito rilevato che il conto è stato alimentato con versamenti per cassa per un importo globale superiore al miliardo di lire italiane tra il gennaio e non oltre l'agosto 1995. Come pertinentemente osservato dall'autorità precedente, gli importi e la tempistica di tale alimentazione mal si conciliano con pretesi risparmi o neri fiscali. Del resto, dopo l'agosto 1995, il conto non è più stato alimentato. Non risulta tuttavia che a partire da quel momento D3.________, indicato dalla moglie quale reale avente diritto economico del denaro, abbia cessato l'attività dell'autolavaggio, ceduta solo nel 1997, o qualsiasi altra attività redditizia da cui ricavare dei risparmi o dei neri fiscali, ricordato inoltre che egli è definito quale "artigiano" negli atti pubblici relativi alla società P.________ S.a.s. Per contro, è assodato che, nel periodo precedente e concomitante l'alimentazione del conto ddd, la cosca F.________, a cui appartenevano i fratelli D1.________ e D2.________, era dedita a un importante traffico di stupefacenti che produceva cospicue liquidità. Con mente poi al periodo in cui si constata un'interruzione dell'alimentazione del conto, appare inoltre eloquente come esso praticamente coincida con l'intervento degli inquirenti italiani nei confronti di F.________ (nel giugno 1995) rispettivamente di D1.________ e D2.________ (all'inizio del 1996), membri della cosca 'ndranghetosa attiva nel narcotraffico. Non solo. Dal rapporto della divisione Analisi Finanziaria Forense del MPC, richiamato nella sentenza impugnata e nel gravame, emerge altresì che, dalla sua apertura sino alla sua chiusura, dal conto ddd sono stati pagati i premi per le polizze assicurative in favore di D1.________ e D2.________ (v. incarto 11.1.43 segg.). Tutti questi elementi hanno indotto il TPF a concludere che i valori patrimoniali del conto ddd fossero riconducibili ai fratelli D1.________ e D2.________ e non a D3.________ e ancor meno a G.________, che ha esplicitamente negato fossero di sua pertinenza. Avendo i tribunali italiani accertato che D1.________ e D2.________ non esercitavano alcuna attività lecita, ma appartenevano al consesso criminale votato al narcotraffico da cui scaturivano cospicui guadagni di cui solo una minima parte ha potuto essere confiscata, l'autorità precedente ha infine ritenuto che proprio l'ingentissima liquidità generata da tale narcotraffico è alla base dell'intera alimentazione in valori patrimoniali del conto ddd. Questi accertamenti non procedono da semplici deduzioni né da un rovesciamento dell'onere probatorio analogo a quello dell'art. 72 CP, ma risultano dal collegamento di diversi elementi e indizi, con cui però l'insorgente non si confronta. Essi vincolano di conseguenza questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
3.2.4. In concreto, l'esistenza di crimini commessi da un'organizzazione criminale è appurata dalle sentenze italiane emanate nei confronti di D1.________ e D2.________, membri della stessa. Trattasi di "traffici di droga di ingentissima consistenza, necessariamente correlati ad ingentissimi illeciti guadagni", ovvero di reati che costituiscono dei crimini secondo il diritto svizzero (v. art. 19 cpv. 2 LStup; sentenza 6B_1441/2019 del 30 marzo 2020 consid. 2.4). Accertata è altresì la riconduzione dei valori patrimoniali del conto ddd ai predetti (v. supra consid. 3.2.3), come pure l'assenza di loro fonti legali di reddito. È quindi stato stabilito a sufficienza il legame "volontariamente tenue" esatto dalla giurisprudenza tra il reato a monte e il riciclaggio di denaro (v. supra consid. 3.1.1). Dato infine è anche il rapporto causale naturale (che costituisce una questione di fatto, v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3) e adeguato tra i crimini, considerati globalmente, e i valori patrimoniali, ricordato in proposito che non è necessario dimostrare un nesso causale tra ogni singolo crimine e i valori riciclati (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2).  
 
3.3. Il dolo  
 
3.3.1. Fondandosi su una serie di indizi esteriori, il TPF è giunto alla conclusione che, a partire dagli ultimi giorni di luglio 2012, il ricorrente era consapevole dell'origine criminosa dei fondi del conto ddd, rispettivamente afferenti alle polizze assicurative. Ha quindi ritenuto che egli ha agito con dolo eventuale con riferimento a tutte le condotte imputategli posteriori a tale periodo, di cui ai capi d'accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.27. L'autorità precedente ha innanzitutto ricordato come l'insorgente abbia cominciato a occuparsi del conto ddd allorquando G.________, accompagnata da D3.________ e D1.________, nonché da B.________, si è rivolta a lui per ritrovare la relazione bancaria di cui nei decenni aveva perso le tracce. Benché non inusuale, per i giudici precedenti la circostanza era comunque anomala, essendo la titolare stessa alla ricerca del proprio conto e non un erede o familiare. Il conto è stato poi rintracciato, reperendo le modalità di finanziamento delle polizze assicurative di D1.________ e D2.________. Il TPF vi ha intravisto un chiaro nesso tra il conto ddd e le polizze e dunque tra G.________ e D1.________ e D2.________, nesso che avrebbe dovuto far riflettere il ricorrente, fiduciario finanziario e commercialista, circa gli intrecci di interessi e la reale titolarità economica dei valori patrimoniali. A questi elementi rivelatori ma non ancora decisivi, secondo l'autorità precedente, se ne aggiungono altri a suonare da campanelli d'allarme, ovvero la procura conferita da D1.________ alla Q.________ SA e la volontà di G.________, come pure di D1.________ e D2.________, di liquidare il conto ddd e le polizze assicurative e di convogliare altrove gli attivi, tutti confluiti in K.________ Ltd. a Dubai. Vi è stata un'accelerazione su più fronti. Il TPF ha poi rilevato che, nel contesto della procedura di compliance relativa ai bonifici su tale società, l'insorgente ha indicato alla compagnia assicurativa una causale che sapeva non essere quella effettiva, violando i doveri di diligenza della legislazione antiriciclaggio: l'intermediario finanziario deve infatti accertare il vero retroscena economico ed esporlo in modo veritiero ai servizi di un istituto di credito o assicurativo preposti alla vigilanza antiriciclaggio. Poiché anche la compagnia assicurativa rimaneva garante dell'accertamento del retroscena economico dell'operazione, questa violazione dei doveri di diligenza non poteva essere considerata a tal punto grave da poterne inferire una sua consapevolezza dell'origine criminosa dei valori patrimoniali. Per l'autorità precedente costituisce nondimeno un elemento supplementare. La soglia critica però, ovvero la somma di elementi esteriori che palesano il dolo eventuale del ricorrente, è raggiunta negli ultimi giorni di luglio 2012 con il bonifico sulla rubrica B.________ del conto intestato a L.________ SA presso M.________ SA a partire dal conto di K.________ Ltd. di Dubai. Questa operazione non risulta difatti in consonanza con le dichiarate finalità di trasferire i fondi alle Bahamas, dopo averli fatti transitare a Dubai: oltre mezzo milione di franchi da Dubai torna, dopo una ventina di giorni, nuovamente in Svizzera. Inoltre, cambia anche la titolarità economica, invece di G.________, B.________. Il ricorrente non ha nemmeno chiarito il retroscena economico di tale operazione, disattendendo gravemente i propri doveri di diligenza antiriciclaggio anche alla luce degli indizi di riciclaggio di denaro enumerati nell'allegato dell'ORD-FINMA in vigore all'epoca. Sulla scorta di tutti questi elementi e delle regole d'esperienza, il TPF ha concluso che, a partire da fine luglio 2012, l'insorgente era consapevole dell'origine criminosa dei fondi già sul conto ddd, rispettivamente sulle polizze assicurative.  
 
3.3.2. Il ricorrente contesta questa conclusione. Rileva innanzitutto di non aver avuto motivo alcuno di dubitare che G.________ fosse la titolare e l'avente diritto economico del conto ddd, avendo ricevuto conferme in tal senso dal funzionario bancario che si occupava del conto sin dalla sua apertura, circostanza completamente negletta dal TPF. Poteva infatti fare affidamento sulla diligenza della banca presso la quale era allocato il conto. Sarebbe quindi impensabile che quanto successo 17 anni dopo l'apertura e l'alimentazione del conto dovesse incrinare la sua rassicurazione quanto all'origine dei valori patrimoniali, di modo che non sarebbero stati necessari ulteriori scandagli da parte di altri intermediari finanziari, quanto meno in assenza di indicatori concreti di insufficienza da parte del precedente intermediario finanziario. Dovrebbe infatti valere necessariamente il principio dell'affidamento ( notwendiges Vertrauen). Pretendere da parte sua indagini supplementari significherebbe avviare un processo di regressum ad infinitum. Fino a luglio 2012 non avrebbe avuto né avrebbe potuto avere alcun dubbio circa l'origine del denaro depositato sul conto ddd e poi movimentato verso una banca di Dubai. La consulenza fiscale da lui fornita sarebbe stata intesa a far emergere fiscalmente in Svizzera valori patrimoniali, senza al contempo dichiararli al fisco italiano. L'insorgente sostiene che il TPF avrebbe estrapolato un dolo eventuale da una negligenza commessa nel 2012, proiettandolo a ritroso sulla provenienza dei valori patrimoniali con cui nel 1995 è stato alimento il conto ddd, ciò sarebbe insostenibile e impraticabile. Avrebbe peraltro confuso e mescolato in modo inammissibile due diversi scenari, ossia il retroscena del conto ddd e quello del credito di B.________ nei confronti di D4.________ alla base del trasferimento di denaro da K.________ Ltd. a una rubrica del conto di L.________ SA. Nell'ambito dell'accertamento del retroscena del credito, non sarebbe infatti rientrato un chiarimento supplementare sull'origine del patrimonio sul conto e destinato a tale pagamento. Eventuali omissioni in relazione a tale operazione potrebbero tutt'al più ricadere sotto l'art. 305ter CP, infrazione del resto prospettata dallo stesso TPF. Quanto agli altri elementi evocati nella sentenza impugnata, l'insorgente contesta che potessero costituire dei campanelli d'allarme. L'"intreccio di interessi e di titolarità economica" tra il conto ddd e le polizze assicurative, rilevato dall'autorità precedente, si sarebbe creato all'interno di due primarie strutture, senza che nulla le insospettisse. Di conseguenza, il ricorrente non avrebbe avuto alcun motivo di sospetto o dubbio. Con riferimento poi al trasferimento dei valori di riscatto delle polizze assicurative, la compagnia assicurativa si sarebbe limitata a chiedere all'insorgente le ragioni del trasferimento, ma non spiegazioni sull'origine del denaro con cui sarebbero stati pagati i premi, aspetto peraltro di esclusiva competenza della compagnia. La causale da lui indicata non concernerebbe il tema dell'imputazione e, benché difforme dalla realtà, sarebbe stata tanto generica da spostare sulla compagnia l'esigenza di verifiche più approfondite. La sua condotta sarebbe quindi priva di conseguenze concrete sul bene giuridicamente protetto dalla LRD. Il fatto che D1.________ e D2.________ fossero a beneficio da moltissimi anni di polizze assicurative sulla vita presso una delle maggiori assicurazioni svizzere sarebbe stato un elemento rassicurante per l'insorgente. Di sicuro non sarebbe ragionevole che egli potesse sospettare attività illecite, tanto meno in un contesto di organizzazione criminale. La conclusione del TPF sull'esistenza a quel momento di "una concentrazione di singoli elementi esteriori" in grado di scalfire il suo convincimento iniziale non troverebbe finalmente alcun fondamento fattuale, proprio in forza delle regole d'esperienza richiamate dai giudici precedenti. Questi nemmeno avrebbero vagliato la dinamica dei fatti con riguardo ai motivi dell'agire del ricorrente, perché determinante sarebbe quello che l'autore si rappresentava e non quello che avrebbe dovuto immaginare. Sin dall'inizio il ricorrente avrebbe precisato il contesto e lo scopo fiscale del suo intervento. Nell'ottica della possibile entrata in vigore degli "accordi RUBIK", si sarebbe trattato di far riemergere fiscalmente in Svizzera il patrimonio del conto ddd, senza dichiararlo all'Erario italiano. Con tale obiettivo l'insorgente avrebbe proposto e predisposto l'intera operazione: dapprima un trasferimento a Dubai, poi il successivo passaggio alle Bahamas e infine, una volta che D3.________, separatosi dalla moglie, avesse ottenuto la residenza e il domicilio fiscale in Svizzera, i valori patrimoniali sarebbero stati ritrasferiti in Svizzera e successivamente utilizzati in parte per l'acquisto di un immobile. Il TPF avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi che avrebbero determinato la condotta del ricorrente, incorrendo nell'arbitrio e violando il diritto a una decisione motivata. Quanto all'accelerazione nell'impostare l'intera operazione, rilevata dall'autorità precedente, sarebbe stata dettata dagli scopi fiscali e non da G.________, D1.________ o D2.________. Lo stesso dicasi per i vari passaggi bancari. Pertanto, nella misura in cui il TPF ritiene che tutto ciò avrebbe dovuto insospettirlo, commetterebbe arbitrio perché traviserebbe i fatti in modo manifesto e non si confronterebbe con tutte le risultanze processuali. Peraltro, nel loro ragionamento i giudici farebbero entrare anche D2.________, ciò che avrebbe imposto il suo interrogatorio processuale. Con riguardo al credito vantato da B.________ nei confronti di D4.________, ovvero la chiave di volta del ritenuto dolo, il ricorrente lamenta arbitrio e una carente motivazione della sentenza impugnata. Il TPF infatti avrebbe rifiutato di interrogare D4.________, come pure i commercialisti di B.________, non si confronterebbe con le dichiarazioni di D3.________, con quelle del fiscalista che si sarebbe occupato delle dichiarazioni fiscali di B.________ e nemmeno con il cambiamento di versione dello stesso B.________. Il TPF ritiene che l'insorgente avrebbe praticamente chiuso gli occhi sul preteso credito, senza tuttavia considerare che egli avrebbe avuto conferma della sua esistenza da D4.________, da B.________, dal suo fiscalista e dal suo commercialista, nonché dalla menzione di tale credito nella dichiarazione fiscale di B.________. L'autorità precedente sembrerebbe rimproverare al ricorrente di non aver preteso le relative pezze giustificative, senza spiegare però perché non avrebbe potuto soddisfarsi delle informazioni ricevute. Sennonché il TPF dimentica che egli avrebbe indicato le ragioni per cui non solo non avrebbe nutrito dubbi sul credito, ma nemmeno avrebbe dovuto averne, facendo quindi astrazione di un elemento soggettivo, ossia la sua mancanza di dubbi. In sostanza l'autorità precedente porrebbe in capo all'insorgente una specie di violazione negligente di un suo ipotetico Nachfragepflicht nei confronti di B.________, disattendendo che un dovere di approfondimento sorgerebbe unicamente in caso di informazioni insufficienti o dubbie.  
 
3.3.3. Tutti gli elementi evocati dal TPF avrebbero di sicuro dovuto interpellare innanzitutto in merito alla reale titolarità dei valori patrimoniali: la ricerca di un conto bancario di cui la titolare stessa ha perso le tracce, il nesso tra questo conto e le polizze assicurative in favore di D1.________ e D2.________, la confluenza dei valori patrimoniali formalmente appartenenti a persone diverse su un unico conto all'estero e poi ancora il menzionato bonifico in favore di B.________ per un credito che avrebbe vantato nei confronti di D4.________, operazione che faceva entrare in scena due ulteriori persone diverse da quelle già interessate dai valori patrimoniali oggetto delle varie transazioni. Tuttavia, e benché il TPF rilevi più di una violazione dei doveri di diligenza, un dubbio che si sarebbe imposto in relazione al reale avente diritto economico dei valori patrimoniali non va necessariamente collegato a una loro possibile origine criminosa. L'autorità precedente non indica al riguardo alcun elemento che dovesse indurre il ricorrente a sospettare che il denaro potesse essere frutto di un antefatto penalmente rilevante. Nemmeno emerge che egli disponesse di elementi per subodorare l'implicazione, diretta o indiretta, delle citate persone in vicende di natura penale. Peraltro, se è vero che la violazione del dovere di diligenza costituisce un elemento da cui può essere dedotto il dolo eventuale, il TPF dimentica che, secondo la giurisprudenza (v. supra consid. 3.1.2), esso è associato alla probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Questo aspetto però sembra essere stato negletto dai giudici precedenti. Come pertinentemente obiettato nel gravame, a monte dell'intervento dell'insorgente, vi erano da un lato un istituto bancario, dall'altro una grande compagnia assicurativa, ovvero degli intermediari finanziari sottoposti alla LRD. Ancorché questa circostanza non lo svincolasse minimamente dal rispetto degli obblighi che gli incombevano in quanto intermediario finanziario, egli poteva in qualche sorta sentirsi rassicurato da precedenti controlli da loro effettuati, salvo indizi contrari, di modo che la probabilità della realizzazione del rischio non poteva apparire al ricorrente particolarmente elevata. Certo, dopo anni di inerzia, vi è stata effettivamente l'accelerazione evidenziata dal TPF, ma quest'ultimo non si è confrontato con le spiegazioni fornite al riguardo dall'insorgente, in particolare con il fatto che essa era dettata da ragioni fiscali e non dagli interessati e del resto la sentenza impugnata non menziona indizi in questo ultimo senso. Problematico, e molto, appare invero il bonifico a favore di B.________, considerato dall'autorità precedente "la goccia che fa traboccare il vaso", palesando il dolo eventuale. Questo episodio avrebbe dovuto far sorgere dubbi in merito all'identità della controparte, rispettivamente dell'avente diritto economico, ma il TPF non spiega perché avrebbe dovuto anche farne sorgere "a ritroso" in relazione all'origine del denaro, salvo rilevare la gravità della violazione dei doveri di diligenza per non aver acclarato il retroscena economico dell'operazione. Al riguardo però non si confronta con le informazioni che il ricorrente ha dichiarato di aver raccolto presso i diretti interessati né indica le ragioni per cui non avrebbe dovuto accontentarsi delle stesse, tenuto peraltro conto del contesto dell'epoca. In particolare l'autorità precedente non ritiene che, alla luce degli elementi elencati, l'insorgente dovesse comunque presumere con una certa probabilità un'origine quanto meno illecita dei valori patrimoniali e abbia evitato qualsiasi controllo per non dover scoprire la verità (v. supra consid. 3.1.2).  
 
Sulla base degli accertamenti dell'autorità precedente, non sussistono quindi elementi sufficienti per ritenere che il ricorrente abbia agito con dolo eventuale, sicché la sua condanna per titolo di riciclaggio di denaro (aggravato) viola i combinati disposti di cui agli art. 12 e 305bis CP. La causa dev'essere rinviata al TPF affinché esamini la fattispecie sotto il profilo dell'art. 305ter CP, come dallo stesso già prospettato in sede dibattimentale (v. supra consid. B).  
 
3.4. Visto quanto appena esposto, non si giustifica esaminare le ulteriori censure ricorsuali relative al riciclaggio di denaro, segnatamente in relazione alle imputazioni 1.2.1.2.14 e 1.2.1.2.24 dell'atto d'accusa, alla confiscabilità dei valori patrimoniali, rispettivamente al ritenuto e contestato caso grave di riciclaggio.  
 
4. Falsità in documenti  
 
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di ripetuta falsità in documenti in relazione a tre fatture inveritiere, considerate per l'allestimento dei bilanci di N.________ SA degli anni 2012 e 2013, nonché in relazione al formulario A con cui B.________ veniva designato quale avente diritto economico dei valori patrimoniali depositati su un conto rubrica della relazione intestata alla società L.________ SA. 
 
4.1. Giusta l'art. 251 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.  
 
Sono documenti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine (art. 110 cpv. 4 CP). Il Tribunale federale ha già avuto modo di riconoscere al formulario A la qualità di documento (sentenza 6B_844/2011 del 18 giugno 2012 consid. 2.2, in SJ 2013 I pag. 114 con rinvii). La contabilità commerciale e i suoi elementi (pezze giustificative, libri contabili, estratti conto, bilanci e conti economici) sono, per legge (art. 957 segg. CO), destinati e atti a provare fatti di portata giuridica, dovendo fornire un quadro preciso e completo della reale situazione economica dell'impresa. Per costante giurisprudenza, la contabilità commerciale fruisce di un'accresciuta credibilità (DTF 141 IV 369 consid. 7.1). Tale accresciuta credibilità è riconosciuta anche alle pezze giustificative relative alle singole registrazioni contabili (art. 957a cpv. 2 n. 2 CO), sicché una fattura può costituire un documento se è destinata a entrare nella contabilità come pezza giustificativa (DTF 138 IV 130 consid. 2.2.1). 
 
L'art. 251 n. 1 CP concerne sia la formazione di un documento falso (falsità materiale) sia quella di un documento menzognero (falsità ideologica). In quest'ultimo caso, il contenuto del documento non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 142 IV 119 consid. 2.1). 
 
Il reato è intenzionale e il dolo eventuale sufficiente. L'autore deve inoltre agire al fine di nuocere al patrimonio o altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 141 IV 369 consid. 7.4). 
 
4.2.  
 
4.2.1. Con riferimento all'imputazione relativa alle fatture, il TPF ha accertato che il ricorrente, amministratore unico di N.________ SA, ha redatto le fatture in questione il cui contenuto è sostanzialmente inveritiero: le prestazioni di consulenza fatturate sono sì state fornite alle società O.________ SA e L.________ SA, ma non dalla N.________ SA, bensì dallo stesso insorgente. La N.________ SA non aveva dunque alcun credito nei confronti delle prime. Queste fatture sono poi state considerate per l'allestimento dei bilanci degli anni 2012, rispettivamente 2013 della società N.________ SA. L'autorità precedente ha anche rilevato che il ricorrente ha agito a scopo d'inganno e al fine di ottenere un indebito profitto consistente nella riduzione del suo personale carico d'imposta. Ha quindi ritenuto dati gli elementi tanto oggettivi quanto soggettivi della falsità ideologica in documenti giusta l'art. 251 CP.  
 
Richiamandosi alla DTF 122 IV 25, il ricorrente rimprovera al TPF di averlo condannato per falsità in documenti, nonostante sia accertato che i "falsi documentali" perseguivano uno scopo esclusivamente fiscale. 
 
4.2.2. Chi, mediante una falsità in documenti, intende unicamente eludere delle prescrizioni fiscali, dev'essere giudicato sulla sola base del diritto penale fiscale. Sussiste tuttavia concorso perfetto tra il reato fiscale e quello di falsità in atti del diritto penale ordinario ove l'autore, mediante la falsità in documenti, non persegua solo un vantaggio fiscale, ma si proponga anche di utilizzare i documenti in un ambito diverso da quello fiscale, o perlomeno accetti l'eventualità di un simile utilizzo (oggettivamente possibile). La contabilità di una società anonima riveste una grande importanza, perché permette di valutare il patrimonio societario. La funzione del bilancio di una società anonima è quella di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria non solo alle autorità fiscali, ma anche e soprattutto a terzi. Chi dunque stila in modo inesatto il bilancio di una società anonima accetta di regola il suo impiego non solo nei rapporti con le autorità fiscali, ma pure in ambito non fiscale. Tanto basta, in linea di principio, per rendere applicabile l'art. 251 CP all'autore, a cui dev'essere ascritta la consapevolezza della rilevanza dei documenti nella circolazione giuridica ( Rechtsverkehr). Un'effettiva trasmissione dei documenti a terzi non è necessaria. L'applicazione dell'art. 251 CP sarebbe esclusa unicamente nel caso in cui, oltre a un bilancio dal contenuto corretto, sia redatto anche un bilancio dal contenuto inesatto a soli fini fiscali e sia designato come tale (bilancio fiscale) (DTF 133 IV 303 consid. 4.5 e 4.6).  
 
Alla luce di quanto appena esposto, il ricorrente non può essere seguito. Come visto infatti il solo scopo fiscale non esclude un'applicazione dell'art. 251 CP. Dalla sentenza impugnata non emerge, e nemmeno nel gravame è preteso, che siano stati stilati due distinti bilanci, di modo che non sono dati i presupposti per escludere una condanna per falsità in documenti, di cui del resto non è contestata la realizzazione degli elementi costitutivi. 
 
4.3. Per quanto concerne il formulario A, il TPF ha accertato che è stato firmato dall'insorgente, senza tuttavia aver proceduto a scandagli di sorta sul retroscena economico alla base della movimentazione dei valori patrimoniali da K.________ Ltd. a L.________ SA, rubrica B.________. Ha quindi considerato tale condotta costituiva di falsità in documenti.  
 
Il ricorrente afferma di non aver agito con dolo. Al riguardo lamenta l'assenza di qualsiasi accertamento a sostegno delle conclusioni del TPF. Egli sarebbe stato convinto dell'esistenza del credito di B.________, tenuto conto delle informazioni raccolte in proposito, e quindi della correttezza dell'avente diritto economico indicato nel formulario A. 
 
La sentenza impugnata non permette a questo Tribunale di pronunciarsi sulla corretta applicazione dell'art. 251 CP a questa fattispecie. L'autorità precedente nulla accerta in relazione a cosa il ricorrente sapesse, volesse o prendesse in considerazione compilando il formulario A in parola. Essa richiama le sue considerazioni sulla di lui consapevolezza dell'origine dei valori patrimoniali formulate nell'ambito dell'esame dell'imputazione di riciclaggio di denaro, elemento che, oltre a essere stato impugnato con successo in questa sede (v. supra consid. 3.3.3), non è di diretto rilievo per il capo d'accusa afferente al formulario A. Sembra rimproverargli di essersi accontentato di informazioni insufficienti e di non aver esatto prove documentali dalle persone interessate. In simili circostanze, non è possibile stabilire se l'insorgente abbia agito con dolo (eventuale) oppure per negligenza, ipotesi quest'ultima non punita dall'art. 251 CP. Queste carenze impongono il rinvio della causa al TPF affinché completi gli accertamenti di fatto con riferimento al capo d'accusa 1.2.2.7 (art. 112 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LTF).  
 
5. Inganno nei confronti delle autorità  
 
Censurata è inoltre anche la condanna per titolo di ripetuto inganno nei confronti delle autorità con riferimento sia alla pratica di B.________ sia a quella di D3.________. 
 
5.1. Si rende colpevole di inganno nei confronti dell'autorità giusta il vecchio art. 118 cpv. 1 LStr, il cui tenore è identico all'attuale art. 118 LStrI (RS 142.20), chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della LStr (I) fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato. L'art. 90 LStr (I) sancisce un obbligo di collaborare in capo allo straniero e ai terzi che partecipano alla procedura retta dalla LStr (I) nell'accertamento dei fatti determinanti, essendo in particolare tenuti a fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno.  
 
Secondo la giurisprudenza, i dati forniti o sottaciuti devono riferirsi a fatti essenziali, ovvero rilevanti per la decisione. L'inganno deve quindi essere tale che senza di esso la decisione non sarebbe stata presa o non lo sarebbe stata allo stesso modo (v. sentenza 6B_833/2018 dell'11 febbraio 2019 consid. 1.5.2), deve dunque essere stato determinante per la regolamentazione del soggiorno (messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3449). Non è necessario che l'inganno sia astuto. Esso va rapportato all'obbligo di collaborazione, di correttezza ed esaustività prescritto dall'art. 90 LStr (I) (NÄGELI/SCHOCH, Ausländische Personen als Straftäter und Straftäterinnen, in Ausländerrecht: eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 2a ed. 2009, § 22 n. 22.68 pag. 1125; HANS MAURER, in StGB, JStG: Kommentar: mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 20a ed. 2018, n. 2 ad art. 118 LStrI). Oggetto dell'inganno possono essere solo i fatti, compresi quelli afferenti al foro interiore, anche riferiti al futuro o all'intenzione presente di fare qualcosa in futuro (VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, [AUG], 2010, n. 5 ad art. 118 LStr). 
 
L'inganno nei confronti dell'autorità è un reato intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente (NÄGELI/SCHOCH, op. cit., § 22 n. 22.69 pag. 1125; HANS MAURER, op. cit., n. 4 ad art. 118 LStrI; VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., n. 9 ad art. 118 LStr). 
 
5.2.  
 
5.2.1. Il TPF ha rilevato che, a sostegno della domanda di rilascio del permesso B di B.________, datata 15 febbraio 2011, sono state prodotte una copia del contratto di lavoro concluso tra lo stesso B.________ e la società N.________ SA, rappresentata dall'insorgente, nonché una copia del contratto di locazione, avente per oggetto una stanza con bagno e diritto d'uso soggiorno, sottoscritto da R.________ (proprietario), B.________ (conduttore) e S.________ (locatore e cognato del ricorrente). Esso ha ritenuto entrambi i documenti unicamente di facciata e propedeutici all'ottenimento del permesso. Benché la pigione sia stata pagata dall'aprile al dicembre 2011, B.________ non ha mai soggiornato nella camera formalmente locata, senza accesso indipendente, e già al momento della sottoscrizione del relativo contratto sapeva che non ne avrebbe preso possesso. Per il TPF, il ricorrente sapeva, già dal febbraio 2011, che B.________ non intendeva risiedervi. Quanto al contratto di lavoro, l'autorità precedente ha evidenziato che B.________ non ha mai percepito lo stipendio mensile pattuito e che l'insorgente ne era a conoscenza, essendo amministratore unico della società di cui B.________ era dipendente. Di qui la sua condanna per inganno nei confronti dell'autorità.  
 
5.2.2. Secondo l'insorgente, il contratto di locazione non costituisce un dato ai sensi dell'art. 118 LStr (I) e in ogni caso egli, in quanto datore di lavoro, non ne risponderebbe perché il luogo di domiciliazione non atterrebbe alla sfera di competenza del datore di lavoro. Sottoscrivendo l'istanza di rilascio di un permesso di dimora, l'insorgente avrebbe meramente indicato l'esistenza di un contratto di locazione. Sarebbe spettato all'ufficio preposto appurare se B.________ facesse realmente uso della camera locata. Osserva viepiù che, tutti i documenti recando la stessa data, corrispondente alla data di entrata in Svizzera, il contratto di locazione si sarebbe inserito in un'ottica meramente prospettica e l'utilizzo effettivo del bene locato costituirebbe una circostanza futura che spetterebbe all'ufficio preposto controllare. Poiché tale utilizzo non avrebbe potuto che essere posteriore all'inoltro dell'istanza di permesso di dimora, non potrebbe sussistere dolo, non potendo essere anticipata una consapevolezza su un fatto futuro. Il ricorrente evidenzia ancora l'assenza di una dichiarazione delle competenti autorità sull'influsso del contratto di locazione sulla decisione di rilascio del permesso. Con riguardo al contratto di lavoro, l'insorgente considera arbitraria la conclusione del TPF sul carattere inveritiero dello stesso, motivata dalla mancata percezione dello stipendio da parte di B.________. Ciò sarebbe infatti manifestamente contraddetto dagli atti processuali, da cui risulterebbe che in realtà avrebbe percepito lo stipendio con bonifico sul suo conto personale.  
 
5.2.3. Il ricorrente non può essere seguito laddove subordina la sua punibilità a una dichiarazione delle competenti autorità migratorie sul reale influsso dei dati forniti sulla regolamentazione del soggiorno, in concreto assente. Nulla di simile è esatto dall'art. 118 cpv. 1 LStr (I), che presuppone unicamente un nesso "causale" tra i dati falsi o sottaciuti e la decisione relativa al permesso. Perché tale nesso sia dato non è tuttavia necessario che le autorità migratorie attestino chiaramente che non avrebbero rilasciato il permesso se fossero state a conoscenza della situazione reale. È infatti sufficiente che, secondo costante prassi, di regola la relativa procedura sfoci in un rifiuto del permesso, rispettivamente in un suo ritiro (VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., n. 8 ad art. 118 LStr).  
 
Neppure è possibile affermare che il luogo di residenza, comprovato a mezzo di un contratto di locazione, non costituisca un dato ai sensi dell'art. 118 LStr (I). Da esso infatti dipende il tipo di permesso a cui uno straniero può ambire: in caso di soggiorno effettivo un permesso di dimora, altrimenti un permesso per lavoratore frontaliero (v. sentenza 2C_5/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3.2). Di questo dato però ne risponde in primo luogo lo straniero stesso e non il suo datore di lavoro, come rettamente affermato nel gravame. Secondo le dichiarazioni di B.________, riportate nella sentenza impugnata, egli non solo non ha mai pernottato, ma nemmeno ha mai visto l'appartamento di cui al contratto di locazione, essendosene occupato l'insorgente medesimo presso il cui ufficio ha firmato il contratto. Risulta inoltre che, due giorni dopo, B.________ ha aperto un conto in banca, dando istruzioni di recapitare la corrispondenza bancaria non presso il suo domicilio, bensì presso gli uffici del ricorrente, ciò che potrebbe indicare che questi sapeva che B.________ non avrebbe soggiornato nella stanza locata. In simili circostanze, benché non possa essere considerato autore di inganno nei confronti delle autorità in relazione al luogo di residenza, non è escluso che possa nondimeno essere considerato complice. Trattasi di una questione su cui dovrà chinarsi il TPF, verificando se ciò sia il caso e se sia conforme al principio accusatorio. 
 
Per quanto attiene al contratto di lavoro, il TPF lo ha ritenuto inveritiero perché, per sua ammissione, B.________ non avrebbe mai percepito lo stipendio. Al riguardo il ricorrente si richiama agli atti dell'incarto per sostenere che in realtà lo stipendio sarebbe stato corrisposto. Nelle sue osservazioni, il MPC non lo nega ma, richiamandosi a sua volta alla documentazione processuale, rileva trattarsi di uno stipendio "formale", pagato con i mezzi finanziari riconducibili allo stesso B.________, che li avrebbe messi a disposizione di N.________ SA quale capitale sociale, la società non avendo avuto alcuna entrata derivante dall'asserita attività professionale di B.________. Dalla documentazione citata da entrambe le parti (incarto 7.6.1.9.1 segg. e 8.2.203 segg.) risultano effettivamente dei pagamenti a titolo di stipendio, ma nessuna entrata registrata per l'anno 2011 da cui dedurre una reale attività commerciale della società. Non è tuttavia questa la sede per effettuare gli accertamenti del caso. Spetterà ancora una volta al TPF stabilire se il pagamento degli stipendi in favore di B.________, arbitrariamente negato, fosse solo di natura formale e teso a fornire una parvenza di sostanza a un contratto di lavoro in realtà solo simulato. 
 
5.3.  
 
5.3.1. Con riferimento alla pratica di D3.________, il TPF ha accertato che il 22 gennaio 2013 quest'ultimo ha inoltrato una domanda per il rilascio di un permesso di dimora, accludendovi un contratto di locazione e un contratto di lavoro tutti della stessa data, e indicando sempre il 22 gennaio 2013 come data di entrata in Svizzera. Il contratto di locazione, redatto su di un modello in uso negli uffici del ricorrente, verteva sull'utilizzo di una stanza e diritto d'uso soggiorno presso l'appartamento di B.________ a c.________, la cui pigione pattuita è stata corrisposta dall'aprile al dicembre 2013, nonché a febbraio, aprile e novembre 2014. Il contratto di lavoro è stato sottoscritto dall'insorgente, all'epoca amministratore unico di N.________ SA, che ha firmato anche il formulario di richiesta del permesso. A D3.________ sono effettivamente stati effettuati dei versamenti a titolo di stipendi. L'autorità precedente ha rilevato che, secondo le dichiarazioni di B.________, era necessario che D3.________ disponesse di un posto di lavoro per ottenere il permesso B e acquistare l'immobile di b.________, dichiarazioni che hanno trovato riscontro nei contatti delineatisi nel periodo immediatamente precedente e posteriore alla domanda di permesso. Per il TPF, il ricorrente era cosciente della necessità di presentare suddetta documentazione, ancorché non rispondente alla realtà, per permettere a D3.________ di ottenere il permesso di dimora onde poi acquisire il citato immobile. Tale documentazione era dunque solo di facciata, priva di fondamento nella realtà dei fatti. I dati falsamente attestati erano oggettivamente rilevanti per l'ottenimento del permesso, perché se l'Ufficio della migrazione fosse stato a conoscenza della reale situazione, non avrebbe rilasciato il permesso a D3.________. Il TPF ha dunque ritenuto realizzato il reato di cui all'art. 118 LStr (I) anche per questo complesso di fatti.  
 
5.3.2. Secondo il ricorrente, il TPF avrebbe arbitrariamente dato credito alla versione dei fatti di B.________ e non avrebbe spiegato le ragioni per cui l'avrebbe ritenuta più credibile della sua. La presenza di D3.________ in Svizzera sarebbe in realtà giustificata dalle finalità fiscali (trasformare i beni tax compliant), e non certo legata all'acquisto del fondo di b.________ che, come risulterebbe dalla documentazione agli atti, non sarebbe stata sottoposta alla normativa LAFE.  
 
5.3.3. Non si scorge, né è illustrato nel gravame, quale influsso le censure di arbitrio nella valutazione delle prove possano avere sull'esito del procedimento (v. supra consid. 2). Il ricorrente non contesta che la documentazione fosse solo di facciata e propedeutica all'ottenimento di un permesso di soggiorno e neppure pretende che D3.________ volesse installarsi in Svizzera per esercitare effettivamente l'attività, oggetto del contratto di lavoro, addotta per richiedere il permesso di soggiorno. Quali siano stati gli scopi ultimi dell'interessato, l'acquisto di un immobile o la trasformazione tax compliant dei beni, poco importa nel contesto dell'art. 118 cpv. 1 LStr (I). Non v'è dunque motivo di attardarsi oltre su questo punto.  
 
6.  
Il ricorrente critica infine la commisurazione della pena, le confische, il risarcimento equivalente, il sequestro, le spese e l'indennizzo. 
 
Considerato che le condanne per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (v. supra consid. 3.3.3), falsità in documenti (v. supra consid. 4.3) e inganno nei confronti dell'autorità (v. supra consid. 5.2.3) devono essere annullate, decadono le pene e le misure pronunciate e anche le spese e l'indennizzo. Non occorre dunque esaminare le relative censure, il TPF dovendo nuovamente chinarsi sul caso e rendere una nuova decisione, che terrà conto della violazione del principio di celerità in questa sede.  
 
7.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso merita parziale accoglimento. La sentenza impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata al TPF affinché esamini il capo d'imputazione 1.2.1 sotto il profilo dell'art. 305ter CP (v. supra consid. 3.3.3), effettui gli ulteriori necessari accertamenti in relazione ai capi di imputazione 1.2.2.7 ( supra consid. 4.3) e 1.2.3.1 (v. supra consid. 5.2.3), e renda infine una nuova decisione. Per il resto il ricorso è respinto.  
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 4 nonché art. 68 cpv. 1 e 3 LTF). Il grado di soccombenza dell'insorgente può essere valutato al 20 %, essendo confermate alcune delle condanne per titolo di falsità in documenti (v. supra consid. 4.2.2) e di inganno nei confronti dell'autorità (v. supra consid. 5.3.3), le altre imputazioni dovendo essere approfondite con ulteriori accertamenti. Per la parte in cui risulta vincente il ricorrente ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili a carico della Confederazione.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte penale del Tribunale penale federale per nuovo giudizio. Per il resto il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
La Confederazione (Ministero pubblico della Confederazione) verserà al ricorrente fr. 2'400.-- a titolo di ripetibili della procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla Corte penale del Tribunale penale federale. 
 
 
Losanna, 13 gennaio 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy