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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_4/2018  
 
 
Sentenza del 13 febbraio 2018  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinato da Associazione Utenti Sanità Pubblica UCM, 
via Luvini 1, 6900 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del 
Cantone Ticino, viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (domicilio), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 novembre 2017 (42.2017.47). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino con decisione del 22 agosto 2017, confermata su reclamo il 21 settembre 2017, ha rifiutato il versamento di una prestazione assistenziale ad A.________ poiché è risultato che egli non era realmente domiciliato a Losone, ma a Cadenazzo nell'abitazione di B.________. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 20 novembre 2017 ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su reclamo. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e la concessione di prestazioni assistenziali dal 1° settembre 2017. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale, in qualità di Corte suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), verifica la corretta applicazione del diritto federale (art. 95 LTF). Il diritto cantonale (ticinese), salvo eccezioni non realizzate in concreto (art. 95 lett. e e d LTF), non costituisce un motivo di ricorso. Il rinvio a disposizioni o a concetti del diritto federale nella legislazione cantonale, segnatamente nelle leggi ticinesi sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (RL 6.4.1.2) o sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (RL 6.4.11.1), non muta la natura cantonale delle disposizioni in questione (DTF 140 III 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.; nel campo dell'assistenza sociale cfr. sentenza 8C_294/2011 del 21 agosto 2012 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310).  
 
1.2. Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239). Le esigenze in queste evenienze sono accresciute (art. 106 cpv. 2 LTF) e i ricorrenti devono esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69).  
 
2.   
Il ricorso in gran parte non si confronta con i considerandi del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il ricorrente in maniera apodittica e inammissibile si limita a riproporre la propria tesi, senza nemmeno tentare di dimostrare l'insostenibilità del giudizio cantonale. La Corte cantonale ha fondato la sua decisione su una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire il domicilio del ricorrente a Cadenazzo e non a Losone. A torto, il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsitente, visto che il ricorrente non tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate, intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire persone vicine. Le tesi del ricorrente sono in definitiva da rigettare. Per il resto, si può rinviare ai considerandi del giudizio cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF). 
 
3.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento siccome il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di ogni possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese dovrebbero seguire la soccombenza, tuttavia la precaria situazione finanziaria "drammatica" del ricorrente comporterebbe con molta probabilità l'impossibilità di ogni incasso con la conseguenza che sarebbero causate ancora ulteriori spese per la Confederazione. In tali circostanze, conviene prescindere eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 13 febbraio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi