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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.30/2007 /biz 
 
Sentenza del 13 marzo 2007 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Kolly, Kiss, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, 
6501 Bellinzona, 
opponente, 
rappresentata dall'Amministrazione Stabili 
della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, 
via Dogana 16, 6501 Bellinzona, 
 
Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 7, 8, 9, 29, 30, 33, 35 e 36 Cost.; 
art. 1, 6, 14, 17 e 18 CEDU, 
 
ricorso di diritto pubblico [OG] contro la sentenza emanata il 19 dicembre 2006 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Il 17 maggio 2004, dopo aver adito invano il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione, l'Amministrazione Stabili della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato ha convenuto A.________ dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, onde incassare fr. 2'800.95, oltre interessi del 5 % dal 25 marzo 2004, a titolo di conguaglio delle spese accessorie per gli anni 2000 e 2002. 
 
Con sentenza del 20 gennaio 2006 A.________ è stato condannato al pagamento della citata somma. 
2. 
Prevalendosi della violazione di varie norme del diritto procedurale e sostanziale, A.________ ha tempestivamente impugnato la sentenza pretorile con un ricorso per cassazione ex art. 327 lett. g CPC/TI, che la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello ha respinto il 19 dicembre 2006. 
 
In primo luogo, i giudici della massima istanza cantonale hanno ammesso la legittimazione attiva della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato - nonostante l'errata indicazione della parte nell'atto introduttivo di causa - e la facoltà di rappresentanza dei due funzionari presenti all'udienza di discussione dinanzi al Pretore. La Corte ticinese ha poi negato sia la violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.) sia l'asserita limitazione dei suoi diritti di difesa, la sua assenza alla predetta udienza essendo imputabile solo a lui. Venendo al merito della controversia - premessa l'irricevibilità dell'argomento concernente il mancato allestimento di conteggi dettagliati siccome presentato per la prima volta in sede di ricorso - la Corte ha infine negato l'asserita violazione dell'art. 257a CO per aver imposto al ricorrente il pagamento dell'abbonamento di telegestione quale spesa accessoria e respinto la tesi della violazione di obblighi contrattuali da parte della locatrice (art. 257b cpv. 2 CO). 
3. 
Contro questa decisione A.________ ha presentato, il 31 gennaio 2007, un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale nel quale lamenta la violazione di numerose norme costituzionali (art. 7, 8, 9, 29, 30, 33, 35 e 36 Cost.) e convenzionali (art. 1, 6, 14, 17 e 18 CEDU). 
Né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate ad esprimersi sul ricorso. 
4. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF). 
5. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 132 I 40 consid. 1.1). 
5.1 Il gravame si avvera d'acchito inammissibile nella misura in cui non tende solo all'annullamento della decisione del Tribunale d'appello bensì alla sua modifica nel senso esposto a pag. 47 e 48 dell'allegato ricorsuale. 
 
Salvo ipotesi estranee al presente caso, il ricorso di diritto pubblico per violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) - com'è in sostanza quello in esame - ha infatti natura meramente cassatoria. Ciò significa che il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 pag. 131 seg. con rinvii). 
 
Donde l'irricevibilità delle domande volte a conclusioni diverse dal semplice annullamento della sentenza impugnata (DTF 129 I 173 consid. 1.5). 
5.2 Il tenore dell'allegato ricorsuale, prolisso e confuso, impone anche di rammentare che con il ricorso di diritto pubblico non viene proseguita la procedura cantonale; tale rimedio giuridico, straordinario, configura una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395). 
In questo ambito il Tribunale federale non procede pertanto alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, bensì vaglia solo le censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato nell'allegato ricorsuale, così come prescritto dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, giusta il quale il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31 con rinvii). 
 
Un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui la parte ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg). 
5.3 Lo scritto sottoposto all'esame del Tribunale federale disattende crassamente questi principi. 
 
In esso il ricorrente non critica in maniera concisa e precisa la motivazione della sentenza impugnata né tantomeno fa emergere con la necessaria chiarezza le ragioni che dovrebbero indurre il Tribunale federale a ritenerla arbitraria e lesiva delle norme costituzionali e convenzionali addotte. Egli si diffonde lungamente e confusamente sul rapporto di locazione che intrattiene con la controparte/locatrice dal 1993, dimenticando apparentemente che l'oggetto della vertenza si riferisce a un periodo ben preciso (2000 e 2002) e ad un tema ben preciso (il pagamento di determinate spese accessorie). Procede in maniera analoga anche in relazione alla procedura giudiziaria, criticando abbondantemente l'attività dei magistrati intervenuti nel procedimento e citando alla rinfusa norme costituzionali, processuali e convenzionali, allo scopo di contestare ancora una volta la legittimazione dell'Amministrazione Stabili e dei suoi funzionari a rappresentare la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e di dolersi della limitazione dei suoi diritti di difesa, per non aver potuto partecipare all'udienza di discussione dinanzi al Pretore. 
 
Su quest'ultimo punto si può osservare che il gravame, oltre che formulato in maniera carente, è temerario. Il ricorrente insiste nel criticare le autorità ticinesi per aver ammesso che la citazione alla predetta udienza gli era stata regolarmente notificata nonostante egli non ne avesse preso conoscenza siccome assente per vacanze. Ora, la decisione dei giudici cantonali di applicare la regola della cosiddetta "finzione della notifica" (Zustellfiktion) il settimo giorno di giacenza dell'invio raccomandato presso l'ufficio postale non solo è esente da arbitrio ma si inserisce perfettamente nella giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale colui che - pendente un procedimento giudiziario - si assenta per un certo tempo dal recapito lasciato all'autorità è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli invii postali gli vengano tempestivamente trasmessi (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 con rinvii; cfr. anche sentenza del 29 gennaio 2001 nella causa 2A.558/2000, pubblicata in RDAT 2001 II n. 12 pag. 54). In concreto, essendo già stato convocato dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione - che non aveva potuto constatare alcun accordo - il ricorrente poteva e doveva aspettarsi di essere citato a comparire dinanzi al Pretore, sicché era suo compito organizzare adeguatamente la propria assenza. 
5.4 In ogni caso, come già detto, il ricorso di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile siccome non motivato conformemente ai requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG
 
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vengono pertanto posti a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte non viene assegnata alcuna indennità per ripetibili, non essendo stata invitata a determinarsi sul gravame. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 13 marzo 2007 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: