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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_574/2018  
 
 
Sentenza del 13 luglio 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, 
via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 giugno 2018 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.49). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Nel quadro della procedura di pignoramento eseguita nei confronti di A.________ in 86 esecuzioni, con ricorso 31 marzo 2018 quest'ultima ha chiesto di accertare la nullità della decisione 16 marzo 2018 con cui l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha invitato la banca B.________AG a versargli la somma di fr. 14'536.-- pignorata su un conto dell'escussa, nonché di accertare i dinieghi di giustizia da parte dell'UE per avere asseritamente omesso di statuire sulla sua istanza 29 novembre 2017 volta allo sblocco del suddetto conto, della sua istanza 26 dicembre 2017 intesa a constatare l'avvenuta perenzione dell'esecuzione xxx ai sensi dell'art. 121 LEF e della sua istanza 26 dicembre 2017 volta ad appurare la nullità del verbale di pignoramento dell'8 settembre 2017. 
 
Con sentenza 22 maggio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto tale ricorso nella misura in cui era ammissibile e non era divenuto privo d'oggetto. La Corte cantonale ha in particolare osservato che le istanze di accertamento di dinieghi di giustizia erano nel frattempo divenute senza oggetto, dato che con decisione 4 maggio 2018 l'UE aveva respinto le richieste di sbloccare il suddetto conto (ritenendo tardiva la censura fondata sull'art. 93 LEF) e di accertare la perenzione dell'esecuzione xxx (ricordando che il pignoramento ha potuto essere eseguito soltanto nel settembre 2017), e ha informato l'escussa del pignoramento complementare dei suoi conti posti sotto sequestro penale. 
Mediante ricorso 25 maggio 2018 l'escussa ha riproposto all'autorità di vigilanza il rimedio 31 marzo 2018 contro il provvedimento 16 marzo 2018 e ha anche impugnato la decisione 4 maggio 2018 ed il verbale di pignoramento 9 maggio 2018. 
Con sentenza 13 giugno 2018 l'autorità di vigilanza ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione 16 marzo 2018 (dato che era già stato trattato con sentenza 22 maggio 2018) e ha respinto, nella misura in cui potesse dirsi sufficientemente motivato, il ricorso contro il provvedimento 4 maggio 2018 (considerando che l'UE poteva legittimamente statuire, anche in pendenza di ricorso, sulle domande in merito alle quali la ricorrente lamentava un diniego di giustizia) e contro il verbale di pignoramento 9 maggio 2018. 
 
2.   
Con ricorso in materia civile 5 luglio 2018 A.________ ha impugnato la sentenza 13 giugno 2018 dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di accogliere l'eccezione di perenzione dell'esecuzione xxx e di dichiarare nulla rispettivamente annullare la sentenza impugnata. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. Nella misura in cui non censura la sentenza di ultima istanza cantonale, bensì l'operato dell'UE, il ricorso si appalesa di primo acchito inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF).  
 
3.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
Nel caso concreto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF non sono manifestamente soddisfatte. 
In merito alla decisione dell'autorità di vigilanza di dichiarare irricevibile il ricorso contro il provvedimento 16 marzo 2018 dell'UE per il motivo che tale ricorso era già stato evaso con sentenza 22 maggio 2018, la ricorrente si duole del fatto che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, il giudizio 22 maggio 2018 non le sarebbe stato notificato in data 1° giugno 2018 e nemmeno in seguito. L'insorgente non spiega però perché l'eliminazione di tale asserito accertamento inesatto dei fatti sarebbe determinante per l'esito di questo procedimento (v. art. 97 cpv. 1 LTF), ella sostiene anzi che con l'impugnativa 25 maggio 2018 non intendeva comunque riproporre il suo ricorso 31 marzo 2018, dato che era "in attesa di ricevere una decisione in merito al medesimo". 
 
Quanto alla decisione dell'autorità di vigilanza di respingere, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso contro il provvedimento 4 maggio 2018 dell'UE, ed in particolare contro la reiezione dell'eccezione di perenzione dell'esecuzione xxx, la ricorrente ribadisce che la domanda di realizzazione non sarebbe stata domandata nel termine dell'art. 116 cpv. 1 LEF (asserendo, in modo peraltro generico e confuso, che il pignoramento sarebbe in realtà stato eseguito già nell'agosto 2015), ma omette di confrontarsi compiutamente con le argomentazioni dell'istanza inferiore secondo le quali l'UE poteva pronunciarsi sulla questione malgrado fosse pendente un ricorso per denegata giustizia e per il resto il gravame risultava insufficientemente motivato. 
La ricorrente sostiene infine che l'autorità di vigilanza avrebbe ignorato le sue istanze di ricusa e di tenuta di una pubblica udienza, ma non si premura di indicare con precisione dove si sarebbe prevalsa delle richieste che ritiene sarebbero state trascurate. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF. Con l'evasione del ricorso l'istanza di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 13 luglio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini