Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_303/2021  
 
 
Sentenza del 13 luglio 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Giudice delegato del Tribunale amministrativo della Repubblica e Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedura amministrativa; accesso agli atti, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 12 aprile 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.81). 
 
 
Considerando:  
che con decisione del 12 aprile 2021 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile un'istanza di B.________ in merito a una richiesta di mediazione; 
che avverso questo giudizio B.________ presenta un ricorso al Tribunale federale; 
che con decreto del 27 maggio 2021 il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire, entro l'11 giugno seguente, un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissandole poi un termine suppletorio scadente il 2 luglio 2021; 
che con scritto del 1° luglio 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il gravame; 
che secondo l'art. 32 cpv. 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che nella fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), rilevato che nel caso d'inoltro di ulteriori ricorsi, poi ritirati, alla ricorrente, come a lei noto (sentenza 1B_5/2021 del 22 gennaio 2021), potrebbero essere accollate le spese inutili da lei causate (art. 66 cpv. 3 LTF); 
 
richiamato l'art. 32 cpv. 2 LTF
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alla ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 luglio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri