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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_324/2021  
 
 
Sentenza del 13 luglio 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Claudia Pasqualetto Péquignot, Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S. Gallo, 
 
Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Domanda di ricusazione, 
 
ricorso contro la decisione incidentale emanata il 26 aprile 2021 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-1168/2021). 
 
 
Considerando:  
che contro un diniego dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di esaminare nel merito una loro richiesta di mediazione, A.________ e B.________ sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF; incarto A-4455/2020); 
 
che con decisione incidentale del 10 settembre 2020, il TAF ha invitato gli insorgenti a versare un anticipo di fr. 1'000.-- per le presunte spese processuali; 
 
che contro questa decisione gli interessati hanno adito il Tribunale federale, che con sentenza 1C_581/2020 del 21 gennaio 2021 ha dichiarato inammissibile il loro ricorso; 
che con istanza del 20 febbraio 2021 B.________ ha chiesto la ricusazione della giudice dell'istruzione del TAF Claudia Pasqualetto Péquignot; 
 
che con decisione incidentale del 26 aprile 2021 il TAF ha respinto la domanda di ricusazione; 
che avverso questo giudizio B.________ ha presentato un ricorso al TAF, che l'ha trasmesso, per competenza, al Tribunale federale; 
che con decreto del 28 maggio 2021 il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire, entro il 14 giugno seguente, un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissandole poi un termine suppletorio scadente il 5 luglio 2021; 
che con scritto del 1° luglio 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il gravame; 
che secondo l'art. 32 cpv. 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate; 
che nella fattispecie si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF), rilevato nondimeno che nel caso d'inoltro di ulteriori ricorsi, poi ritirati, alla ricorrente, come a lei noto (sentenza 1B_5/2021 del 22 gennaio 2021), potrebbero essere accollate le spese inutili da lei causate (art. 66 cpv. 3 LTF); 
 
richiamato l'art. 32 cpv. 2 LTF
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Losanna, 13 luglio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri