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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.64/2007 /viz 
 
Sentenza del 13 settembre 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aemisegger, Eusebio. 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
X.________ SA, 
A.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Rossano Guggiari, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro lo scritto del 31 luglio 2007 dell'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che con decisione del 9 giugno 2006 il Tribunale federale, in parziale accoglimento di un ricorso della X.________ SA e di A.________, ha invitato l'Ufficio federale di giustizia (UFG) a decidere se ordinare immediatamente il dissequestro del conto dei ricorrenti o se mantenerlo fissando alle autorità italiane un termine per avviare la procedura di confisca ai sensi dell'art. 74a AIMP
che il 6 novembre 2006 l'UFG ha informato i ricorrenti d'aver chiesto, con lettera del 16 ottobre 2006, alle autorità italiane di trasmettere una decisione di confisca definitiva ed esecutiva entro il 18 luglio 2007; 
che con sentenza del 14 dicembre 2006 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, per mancato tempestivo versamento dell'anticipo, un ricorso presentato dalla X.________ SA e da A.________ contro questi scritti; 
che con lettera del 31 luglio 2007, trasmessa per fax alla ricorrente il 23 agosto successivo, l'UFG ha concesso all'Italia un'ulteriore proroga di sei mesi del termine, scadente il 4 gennaio 2008; 
che avverso questo scritto la X.________ SA e A.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di ordinare il dissequestro del conto litigioso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii); 
che, in concreto, per i ricorrenti la questione di sapere se il contestato scritto, emanato dopo il 1° gennaio 2007, debba essere impugnato dinanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo secondo l'OG (cfr. art. 110b AIMP) o, prima di un eventuale ricorso in materia di diritto pubblico fondato sull'art. 84 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), per il tramite di un ricorso alla Camera dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1 nAIMP secondo la modifica del 17 giugno 2005, in vigore dal 1° gennaio 2007), nemmeno sembra essersi posta; 
che è comunque manifesto che il criticato scritto non costituisce una decisione finale e che si è quindi in presenza, semmai, di una decisione incidentale o, se del caso, di una decisione negativa impugnabile qualora l'UFG negasse o ritardasse senza motivo l'adozione di una decisione formale (art. 17a cpv. 3 AIMP); 
che nella fattispecie, qualora lo scritto litigioso dovesse costituire una decisione impugnabile, l'esame della stessa, essendo stata emanata dopo il 1° gennaio 2007, parrebbe competere alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; 
che, tuttavia, viste le particolarità della fattispecie e considerata la comprensibile insicurezza dei ricorrenti sulle vie di ricorso, ritenuto che implicitamente essi parrebbero assumere che il contestato scritto si ricolleghi alla decisione (di prima istanza) del 6 novembre 2006 dell'UFG, si giustifica, analogamente a una prassi applicata nei casi in cui la competenza delle autorità cantonali di ultima istanza non era chiara e come peraltro richiesto dai ricorrenti stessi, di esaminare nondimeno la causa nel merito (DTF 125 I 394 consid. 3; cfr. anche DTF 120 Ib 112 consid. 4); 
che d'altra parte questo modo di procedere, rispettoso del principio di celerità (art. 17a AIMP), non causa alcun pregiudizio ai ricorrenti; 
che, per di più, le critiche ricorsuali, del tutto generiche, non meritano manifestamente tutela; 
che in effetti i ricorrenti non si pronunciano del tutto sulla specifica prassi istituita dall'AIMP riguardo alle decisioni indicentali, limitandosi ad accennare al fatto che non meglio precisate procedure esecutive in corso potrebbero portare al fallimento della ditta; 
che con questo generico accenno non dimostrano affatto né rendono verosimile la sussistenza dell'asserito pregiudizio, rilevato nondimeno che, al proposito, da un atto prodotto dai ricorrenti parrebbe trattarsi per lo più di tributi pubblici per un ammontare di circa fr. 5'000.-- (cfr. sulla nozione di pregiudizio immediato e irreparabile nell'ambito dei ricorsi non diretti contro una decisione di chiusura, DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii); 
che del resto, per quanto riguarda il merito, i ricorrenti si limitano ad addurre, peraltro sempre in maniera del tutto generica, che non sarebbe dimostrata la provenienza delittuosa dei fondi depositati sul loro conto, sostenendo che sarebbe impossibile per gli inquirenti esteri concludere l'istruttoria processuale contro il presunto autore del reato e ancor meno emanare una decisione di confisca entro i termini fissati dall'UFG; 
che il conto litigioso è stato bloccato il 13 maggio 2004 con un saldo di € 126'431.--; 
che, in seguito alla già citata sentenza del Tribunale federale, l'UFG ha fissato all'Italia un termine scadente il 31 agosto 2006 per pronunciarsi sull'eventuale avvio di una procedura di confisca e che il 18 luglio 2006 l'autorità richiedente ha chiesto di mantenere il sequestro: il menzionato termine è poi stato prorogato fino al 18 luglio 2007 e, con il criticato scritto, fino al 4 gennaio 2008; 
che l'autore dei sospettati reati è stato estradato all'Italia nel 2004 e che l'autorità estera, dal luglio 2006, dispone pure dei documenti bancari del conto litigioso e dovrebbe quindi poter esprimersi entro un termine ragionevole sulla relazione tra il conto bloccato e il reato perseguito come pure sulla richiesta decisione di confisca, ricordato che per il momento non parrebbe che il contestato sequestro non sia sufficientemente connesso ai fatti perseguiti in Italia, per cui il principio della proporzionalità è rispettato (DTF 130 II 329 consid. 3, 5 e 6); 
che, d'altra parte, il citato principio non è ancora leso da un'eccessiva durata del sequestro (al riguardo cfr. DTF 126 II 462 consid. 5e pag. 470 seg.; sentenza 1A.314/2005 del 6 giugno 2006 consid. 2), ricordato nondimeno che l'UFG dovrà vegliare attentamente al fatto che se la confisca non potrà avvenire entro un termine ragionevole il conto dovrà essere dissequestrato, allo scopo di evitare un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà; 
che il ricorso dev'essere respinto e che le spese seguono le soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 147171). 
Losanna, 13 settembre 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: