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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_785/2022  
 
 
Sentenza del 13 dicembre 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 15 sede di Bellinzona, piazza Grande 1, 6512 Giubiasco. 
 
Oggetto 
curatela educativa, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 settembre 2022 dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.118). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
In data 9 settembre 2021 A.________ ha chiesto all'Autorità regionale di protezione 15, sede di Bellinzona, di ripristinare la curatela educativa per l'esercizio dei diritti di visita tra l'ex marito B.________ e la loro figlia C.________ (nata nel 2007) e di nominare un curatore " che si occupi di accompagnare la minore in Italia e presenzi agli incontri padre-figlia ". 
Mediante decisione 23 giugno 2022 l'autorità di protezione ha respinto tale istanza, indicando che la problematica, " di natura pratica ", non giustificava l'istituzione di una misura di protezione. 
 
2.  
A.________ ha impugnato tale decisione con reclamo 12 luglio 2022. Mediante ordinanza 15 luglio 2022, notificata per invio raccomandato, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato A.________ a versare un anticipo per le presunte spese processuali di fr. 600.-- entro il 2 agosto 2022, con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento nel termine impartito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (v. combinati art. 47 cpv. 1, 3 e 4 e art. 99 cpv. 4 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RL/TI 165.100]; v. anche art. 450f CC). A.________ non ha versato il richiesto anticipo e con scritto 21 settembre 2022 ha spiegato di non aver potuto ritirare l'invio siccome costretta a letto per due settimane a causa di malattia (coronavirus). 
Mediante sentenza 27 settembre 2022 il Presidente della Camera di protezione ha constatato che l'invio raccomandato non era stato ritirato durante il periodo di giacenza postale, ha ricordato che secondo l'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm la notificazione va in tal caso considerata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, ha spiegato che l'asserito (e comunque non dimostrato) impedimento della ricorrente non era stato fatto valere tempestivamente con una domanda di restituzione del termine e ha pertanto dichiarato il reclamo irricevibile per mancato versamento dell'anticipo nel termine impartito. 
 
3.  
Con ricorso 12 ottobre 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di dichiarare ricevibile il suo reclamo 12 luglio 2022 affinché la sua richiesta di istituire una curatela educativa per l'esercizio dei diritti di visita tra padre e figlia possa proseguire. 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
4.  
 
4.1. Per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC (v. anche art. 314 cpv. 1 CC), la procedura di reclamo contro le decisioni emanate dalle autorità ticinesi di protezione dei minori e degli adulti è retta dal diritto cantonale; se il diritto cantonale non dispone altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni del CPC (v. art. 450f CC; v. anche Messaggio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999, pag. 8).  
Con un ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali. Salvo che per i casi citati all'art. 95 LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale; è per contro possibile prevalersi di un'applicazione arbitraria (art. 9 Cost.) o lesiva di altre norme della Costituzione federale di tale diritto. Il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (DTF 133 III 462 consid. 2.3). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
4.2. Nel gravame all'esame la ricorrente si limita a ribadire di essere stata impossibilitata a ritirare l'invio raccomandato per ragioni di salute, allegando due certificati medici del 20 e 26 luglio 2022.  
Tale generica censura non soddisfa le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF: la ricorrente non si confronta minimamente con l'argomentazione dell'autorità inferiore fondata sugli art. 17 cpv. 4 lett. a e 47 cpv. 1, 3 e 4 LPAmm e non si prevale di un'applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. La produzione dei certificati medici dinanzi al Tribunale federale è peraltro inammissibile, dato che non si è giustificata per la prima volta a seguito dell'emanazione del giudizio impugnato (v. art. 99 cpv. 1 LTF). 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 15 sede di Bellinzona e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 dicembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini