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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_79/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 febbraio 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________S.R.L.,  
patrocinata dagli avv.ti Carlo Lombardini e Garen Ucari, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Amministrazione federale delle dogane, Monbijoustr. 40, 3003 Berna.  
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 gennaio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 23 febbraio 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha presentato alla Svizzera una domanda d'assistenza giudiziaria, completata in seguito, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e altre persone, per i reati di truffa, associazione per delinquere, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'autorità richiedente sospetta che l'indagato B.________, proprietario e amministratore di un gruppo farmaceutico, avrebbe realizzato una struttura commerciale tendente alla realizzazione di transazioni commerciali artefatte, in particolare attraverso la sovrafatturazione dei costi dei principi attivi utilizzati nella produzione di farmaci; i fondi neri accumulati all'estero ammontano ad almeno EUR 1'200'000.--. La società A.________S.R.L., riferibile agli indagati, sarebbe destinataria di denaro di provenienza illecita. L'autorità estera chiede informazioni su relazioni bancarie riconducibili a detta società e agli indagati presso la banca C.________ di Zurigo. 
 
B.   
Con decisione dell'11 febbraio 2013, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha dato seguito alla rogatoria e, mediante decisione di chiusura del 26 agosto 2013, l'ha accolta ordinando la trasmissione di documentazione bancaria inerente a due conti intestati a A.________S.R.L. Adita da quest'ultima, con giudizio del 28 gennaio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ne ha respinto il ricorso. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________S.R.L. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla, in via subordinata, di rinviare l'incarto all'istanza precedente per nuova decisione e, ancora più subordinatamente, di invitare l'autorità estera a trasmettere ulteriori informazioni sullo stato del procedimento penale nei confronti di B.________, rispettivamente di rinviare l'incarto all'AFD per nuova decisione. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Secondo l'art. 109 cpv. 1 LTF, la corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi soggetti all'esigenza dell'art. 84 LTF. Questa norma dispone che contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 139 IV 301 consid. 1 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1).  
 
2.  
 
2.1. La ricorrente, alla quale compete spiegare perché la causa adempirebbe le citate condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3), sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante poiché il procedimento penale estero nei confronti dell'indagato B.________ sarebbe stato sospeso per incapacità di quest'ultimo, poi interdetto con decisione del 7 ottobre 2013: circostanze non considerate dall'istanza precedente.  
 
2.2. La Corte dei reclami penali invero non si è pronunciata su questi fatti, che sono comunque irrilevanti. In effetti, il procedimento penale estero è aperto anche contro altri indagati e, come rilevato dalla stessa ricorrente, nel gennaio 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha aperto un nuovo fascicolo, iscrivendo nel registro degli imputati la moglie e i figli dell'indagato B.________. Per di più, la ricorrente disattende che secondo la costante prassi, trattandosi di materiale probatorio, la domanda non diventa priva d'oggetto fintanto che il procedimento penale non è concluso con un giudizio definitivo o lo Stato richiedente l'abbia ritirata espressamente (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166). La ricorrente non fa valere che queste condizioni sarebbero adempiute in concreto. Non v'è del resto alcun motivo per ritenere che l'Italia mantenga la domanda qualora la stessa fosse divenuta priva di oggetto e inoltre l'utilità potenziale delle informazioni richieste, rettamente accertata nella decisione impugnata, è data (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 126 II 258 consid. 9c pag. 264).  
 
2.3. La ricorrente fa valere che si tratterrebbe di un caso particolarmente importante, poiché a causa della pronunciata interdizione il citato indagato non potrebbe difendersi nell'ambito del procedimento penale, che non offrirebbe pertanto le garanzie di un procedimento equo ai sensi dell'art. 6 CEDU. Con quest'argomentazione essa misconosce che chiaramente non è legittimata a far valere l'asserita lesione di diritti di terzi, segnatamente del citato imputato: solo le persone che possono prevalersi direttamente delle garanzie di cui all'art. 2 AIMP (RS 351.1) sono legittimate ad addurre una pretesa lesione (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.2 e riferimenti; 131 II 228 consid. 1; 126 II 258 consid. 2d e 2d/aa pag. 260; cfr. anche DTF 131 II 169 consid. 2.2 e 2.2.3).  
 
3.   
Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, all'Amministrazione federale delle dogane, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 14 febbraio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri