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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_13/2019  
 
 
Sentenza del 14 febbraio 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 gennaio 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2018.186). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
B.________ e C.________ hanno escusso A.________ per l'incasso di fr. 3'600.-- oltre interessi (importo relativo a pigioni e acconti di spese accessorie arretrati). Con decisione 5 novembre 2018 il Giudice di pace del Circolo di Locarno, in accoglimento dell'istanza dei creditori procedenti, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo. 
Con sentenza 2 gennaio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto da A.________ avverso la decisione del Giudice di pace. La Corte cantonale ha confermato la competenza di quest'ultimo a statuire - senza preventiva procedura di conciliazione (art. 198 lett. a e 251 lett. a CPC) - sull'istanza di rigetto dell'opposizione, ha confermato che il contratto di locazione firmato dall'escussa costituisce valido titolo di rigetto provvisorio per le pigioni e gli acconti di spese accessorie esigibili e insoluti (art. 82 cpv. 1 LEF), ha dichiarato inammissibili tutte le nuove allegazioni di fatto della reclamante (siccome ella non aveva presentato osservazioni in prima sede; art. 326 cpv. 1 CPC) e ha infine reputato conformi alla legge le spese processuali stabilite dal Giudice di pace. 
 
2.   
A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale con ricorso datato 12 gennaio 2019 (depositato alla posta il 14 gennaio 2019), postulando l'annullamento della sentenza cantonale, rispettivamente il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per nuova decisione. La ricorrente ha anche chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Con scritto 17 gennaio 2019 alla ricorrente è stata ricordata la possibilità di completare la motivazione del suo ricorso entro lo scadere del termine d'impugnazione. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
4.   
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). 
Il rimedio qui discusso non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF: la ricorrente non spiega infatti quali garanzie costituzionali sarebbero state violate dall'autorità inferiore, ma si limita a riproporre gli stessi argomenti già esaminati nell'impugnata sentenza e ad esporre la sua versione dei fatti per quanto riguarda in particolare la conclusione del contratto di locazione. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Indipendentemente dalla pretesa indigenza, la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente va respinta, facendo difetto sin dall'inizio il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 febbraio 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini