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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_23/2023  
 
 
Sentenza del 14 febbraio 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Chaix, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
patrocinati dall'avv. Giuditta Rapelli-Aiolfi, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________ e D.________, 
 
Municipio di Pura, contrada Vecchia Cantonale 42, 6984 Pura, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Diniego di una licenza edilizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.122). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ e B.________ sono comproprietari, in ragione di un 1/2 ciascuno, di una particella a Pura, attribuita alla zona residenziale semi-estensiva. Sul fondo sorge una casa d'abitazione. II 21 settembre 2021, i comproprietari hanno inoltrato al Municipio una domanda di costruzione parzialmente a posteriori per la sostituzione di una tenda da sole con una nuova tenda con supporti. Gli istanti hanno poi rimosso la tenda a bracci estendibili collocata sulla facciata sud dell'abitazione e posato sul medesimo lato una struttura metallica a "falda" unica inclinata, formata da pilastri e traverse su cui scorre una tenda in materiale sintetico. La struttura, che presenta una pianta rettangolare (ca. 8.15 x 4.40 m) ed è alta da 2.25 m a 2.90 m, può essere chiusa anche frontalmente con teli avvolgibili. 
 
B.  
Alla domanda si sono opposti i vicini C.________ e D.________, adducendo che l'opera, assimilabile a una pergola, comporterebbe un superamento dell'indice di occupazione (i.o.). Il 25 ottobre 2021, il Municipio ha negato il permesso richiesto, decisione confermata dal Consiglio di Stato. Adito dagli istanti, con giudizio del 2 dicembre 2022 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ e B.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Inoltrato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile. La legittimazione dei ricorrenti è pacifica.  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Quando i ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).  
 
1.3. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale, esaminate sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 II 70 consid. 3.5 in fine, 32 consid. 5.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta ai ricorrenti dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha osservato che le pergole sono costituite da un'impalcatura formata da una doppia serie di elementi verticali (pali, lastre di granito, ecc.), infissi nel terreno a intervalli regolari, le cui estremità superiori sono collegate fra loro da elementi orizzontali (sbarre, fili, ecc.), disposti a reticolo al fine di permettere alle piante che vi si arrampicano (vite, gelsomino, ecc.) di svilupparsi orizzontalmente. Ha ricordato che le pergole sono considerate costruzioni soggette a licenza edilizia (art. 6 cpv.1 cifra 3 del regolamento del 9 dicembre 1992 di applicazione della legge edilizia, RLE; RL 705.110), motivo per cui devono rispettare i parametri edificatori applicabili nella zona di situazione. Ciò poiché non avrebbe senso assoggettare questo genere di opere all'obbligo della licenza edilizia se non soggiacessero alle regole solitamente applicabili alle costruzioni. Ha ritenuto che sotto il profilo delle distanze e delle altezze, le pergole determinano infatti ingombri chiaramente percepibili, analoghi a quelli delle tettoie aperte sui lati. Non servendo né all'abitazione né al lavoro, sono escluse dal computo della superficie utile lorda (SUL) e, quindi, dall'indice di sfruttamento (i.s.). Sotto il profilo dell'i.o (cfr. al riguardo l'art. 38 cpv. 3 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE, RL 705.100), i giudici cantonali hanno per contro ritenuto, richiamando la prassi cantonale, che è invece computabile la superficie effettivamente occupata dalla proiezione sulla superficie del fondo della loro struttura orizzontale, a prescindere dalla vegetazione che le ricopre.  
 
2.2. L'istanza precedente ha accertato che i ricorrenti hanno chiesto il permesso parzialmente a posteriori per sostituire la tenda a bracci estendibili con una nuova tenda formata da pilastri e traverse su cui scorre una tenda in materiale sintetico. Hanno ritenuto che una tale opera non è riconducibile a una semplice impalcatura formata da alcuni elementi destinati a supportare la vegetazione, ma piuttosto a una tettoia o a un portico, poiché presenta dimensioni non trascurabili ed è oggettivamente atta a riparare con ogni tempo la terrazza sottostante. Hanno stabilito che la costruzione litigiosa, costituita da un'intelaiatura metallica e dotata di teli sintetici avvolgibili su più lati, appare senz'altro idonea a resistere al vento e alla pioggia e a garantirne un utilizzo prolungato. Poiché si tratta di una struttura fissa, di dimensioni non trascurabili e fermamente ancorata al suolo, e che determina un ingombro chiaramente percepibile, hanno ritenuto ch'essa configura una costruzione da computare, secondo la prassi e la dottrina, come superficie nel calcolo dell'i.o. Hanno aggiunto che l'opera litigiosa si discosta inoltre in maniera evidente dalla tenda da sole preesistente, sprovvista di una struttura di sostegno, che poteva essere completamente ritratta quotidianamente e sfuggire pertanto all'i.o. Hanno poi accertato che l'opera in questione determina un aumento della superficie edificata pari a ca. 35.86 m2 (ca. 8.15 x 4,40 m), superando quindi l'i.o. ammesso sul fondo dei ricorrenti.  
 
2.3. I ricorrenti fanno valere un accertamento arbitrario dei fatti nella misura in cui il Consiglio di Stato prima e la Corte cantonale poi hanno ritenuto che l'opera litigiosa è idonea a resistere al vento e alla pioggia e quindi a garantirne un utilizzo prolungato, ciò ch'essi definiscono come mere supposizioni. Sostengono che la tenda è amovibile e che sarebbe atta unicamente a riparare dal sole, ma non dalle intemperie.  
Ora, secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, i ricorrenti possono censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Essi devono motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). 
 
2.4. Gli insorgenti censurano a torto che i giudici cantonali avrebbero ritenuto in maniera arbitraria che la nuova tenda sarebbe un elemento fisso e che, pertanto, essa si discosterebbe in maniera evidente da quella preesistente, sprovvista di una struttura di sostegno. Rilevano che anche quella litigiosa è avvolgibile, poiché scorre su delle traverse e può essere ripiegata, motivo per cui, per definizione, non sarebbe fissa.  
 
In effetti, considerando, correttamente, l'opera litigiosa come una struttura unitaria indivisibile, visto che la nuova tenda sarebbe inutilizzabile senza i relativi pilastri metallici fissi ancorati al suolo, la Corte cantonale non è incorsa nell'arbitrio. Le sue conclusioni sono avvalorate anche dalle fotografie agli atti, che mostrano in modo evidente l'ingombro della nuova struttura e il fatto che i pilastri, contrariamente alla tenda precedente, non possono essere rimossi quotidianamente. 
 
2.5. I comproprietari negano che la struttura litigiosa sarebbe equiparabile a una pergola o a una tettoia. Al riguardo si limitano ad addurre che non si potrebbe ritenere che, perché la struttura su cui poggia la tenda è fissa, l'opera in questione dovrebbe essere ritenuta quale elemento edilizio. Ora, non è per nulla insostenibile e quindi arbitrario ritenere che la struttura fissa e la tenda che vi scorre sopra configurino un elemento edilizio.  
 
2.6. I ricorrenti insistono sulla circostanza che la nuova opera sarebbe aperta sui lati. Al riguardo essi disattendono tuttavia che, come accertato in maniera vincolante per il Tribunale federale dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), la struttura può essere chiusa su più lati e anche frontalmente con teli avvolgibili, ciò che ne aumenta in maniera significativa l'utilizzo in caso di intemperie. La sentenza non è addirittura insostenibile e quindi arbitraria, neppure nel risultato.  
 
2.7. I comproprietari adducono infine in maniera appellatoria che la funzione della nuova tenda sarebbe identica a quella precedente a "bracci", ossia la protezione dai raggi solari, che poteva essere tenuta aperta anche in caso di pioggia.  
La conclusione dei giudici cantonali, secondo cui la nuova tenda, fissata su una struttura metallica fermamente ancorata al suolo e che può essere chiusa su più lati, è notoriamente ed empiricamente più idonea a resistere al vento e alle intemperie, non costituisce una semplice supposizione. Anche la constatazione ch'essa si discosta in maniera evidente da quella precedente è corretta. 
 
3.  
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si attribuiscono spese ripetibili della sede federale, visto che le parti non sono state invitate a esprimersi. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, rispettivamente alla loro patrocinatrice, al Municipio di Pura, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 febbraio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri