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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.190/2002 /bom 
 
Sentenza del 14 marzo 2003 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett e Zappelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________ SA, 
ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Edy Grignola, corso San 
Gottardo 25, casella postale 2845, 6830 Chiasso, 
 
contro 
 
B.________ GmbH, 
opponente, 
patrocinata dall'avv. dott. Giorgio De Biasio, piazza Somazzi, casella postale, 6948 Porza, 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (divieto dell'arbitrio), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15 luglio 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nel giugno 1994 la ditta svizzera B.________ GmbH e la società slovena C.________ di Lubiana hanno concluso un contratto di fornitura d'opera riguardante l'edificazione di un ospedale in Siberia. Viste le difficoltà incontrate da B.________ GmbH nell'ottenimento dei pagamenti da parte della C.________, l'impresa luganese A.________ SA, che era l'impresa generale incaricata della realizzazione del progetto, ha successivamente assunto il contratto al posto della C.________. 
B. 
Il 30 ottobre 2000 B.________ GmbH ha convenuto A.________ SA dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino onde ottenere il pagamento di US$ 924'752.33 per le prestazioni effettuate nel quadro del predetto accordo. 
 
Richiamandosi alla clausola di proroga di foro contenuta nel contratto originario - "Divergenze reciproche fra le parti saranno appianate in via di discussione su una base di ragionevolezza. Se ciò non dovesse dare esito positivo è competente il foro di Ljubljana, Slovenia" - in via preliminare A.________ SA ha eccepito la competenza territoriale del Tribunale adito. 
 
L'eccezione è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 15 luglio 2002. La Corte ha infatti stabilito che la predetta clausola non è stata trasferita contestualmente all'assunzione del contratto, siccome inseparabile dalla società slovena. 
C. 
Contro questa decisione A.________ SA è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 4 settembre 2002, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. Richiamandosi alla violazione del divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost., con il primo rimedio essa postula l'annullamento della sentenza impugnata. 
 
Nella risposta del 23 ottobre 2002 B.________ GmbH ha proposto di dichiarare il gravame inammissibile, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1 con rinvii). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola. 
2. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a con rinvii). 
2.1 Trattandosi di una decisione incidentale sulla competenza emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza, la pronunzia impugnata può venir impugnata con ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 e 87 cpv. 1 OG). 
2.2 L'opponente è dell'avviso che alla ricorrente difetta la legittimazione per inoltrare il ricorso di diritto pubblico (art. 88 OG). A torto. La ricorrente ha evidentemente il diritto di essere giudicata da un tribunale competente (art. 30 Cost.) e di contestare - siccome arbitraria - la decisione con la quale la Corte cantonale le nega la possibilità di prevalersi della clausola di proroga di foro contenuta nel contratto da lei assunto. 
2.3 Il ricorso deve comunque venir dichiarato inammissibile per un'altra ragione. 
2.3.1 In concreto, la clausola controversa si fonda sul diritto federale, segnatamente sull'art. 5 LDIP. La questione del suo trasferimento va pertanto giudicata sulla base del diritto federale. 
 
Dopo aver riepilogato le regole vigenti in materia di cessione dei contratti, la Corte cantonale ha stabilito - a ragione - che, per pronunciarsi sul trapasso della convenzione di proroga di foro, occorre determinare se essa era inseparabile dalla società slovena C.________ che ha ceduto il contratto. In assenza di elementi di fatto suscettibili di indicare la reale volontà delle parti all'epoca della pattuizione della proroga di foro, essa ha proceduto ad un interpretazione normativa della clausola litigiosa, secondo il principio dell'affidamento (cfr. DTF 128 III 265 consid. 3a). 
 
Dal fatto che il foro prorogato corrispondeva alla sede della società slovena, i giudici ticinesi hanno dedotto ch'esso era stato concordato nell'esclusivo interesse di questa, poiché ciò le avrebbe permesso di procedere contro la ditta svizzera B.________ GmbH evitando il foro all'estero. Anche se pertinenti, gli argomenti addotti da A.________ SA contro quest'ipotesi, vale a dire i minori costi di una procedura giudiziaria in Slovenia e l'immediata reperibilità della documentazione relativa alla progettazione, allestita da una società di Lubiana, non hanno mutato il convincimento della Corte. Queste motivazioni sono state infatti sconfessate e rese inconferenti dalla stessa A.________ SA, la quale nel contratto d'appalto da lei sottoscritto con la C.________ - che ha dato origine al subappalto C.________/B.________ GmbH - ha prorogato il foro per eventuali contestazioni a Vienna. 
 
In queste circostanze la Corte cantonale ha concluso che la proroga di foro a Lubiana riguardava unicamente gli interessi personali della C.________ e quindi era inseparabile dalla sua persona. Ciò significa ch'essa non ha seguito le sorti del contratto assunto da A.________ SA, la quale non può pertanto prevalersene. Donde la reiezione dell'eccezione d'incompetenza territoriale. 
2.3.2 Nell'atto ricorsuale non viene censurato l'accertamento dei fatti di cui la Corte cantonale ha tenuto conto ai fini del suo giudizio, bensì le conclusioni che la Corte ne ha tratto. La ricorrente definisce infatti la decisione impugnata "frutto di arbitrarie considerazioni". 
 
In particolare essa rimprovera all'autorità ticinese di aver basato la sua valutazione sul contratto da lei sottoscritto con la società slovena C.________, estraneo alla presente controversia, che non avrebbe dovuto essere oggetto d'istruttoria. L'argomentazione è speciosa. Nel quadro dell'istruttoria della presente causa la Corte cantonale ha accolto la domanda di edizione documenti formulata dalla controparte e ha ordinato - e ottenuto, senza che vi sia stato alcun reclamo - la produzione di un estratto dell'accordo menzionato dalla ricorrente, limitatamente alla proroga di foro. Questo documento è poi stato considerato nel quadro dell'interpretazione della convenzione di proroga di foro oggetto del litigio in rassegna. La ricorrente non contesta, ad ogni modo, l'accertamento relativo al contenuto del patto da lei stipulato con la società slovena C.________. 
 
Per il resto, il ricorso di diritto pubblico si esaurisce nella critica dell'interpretazione del patto di proroga di foro. 
Sennonché l'interpretazione di un contratto giusta il principio dell'affidamento è una questione concernente l'applicazione del diritto, che può essere esaminata liberamente nel quadro di un ricorso per riforma (DTF 127 III 248 consid. 3a pag. 253 con rinvii), in concreto proponibile, trattandosi di una causa pecuniaria con un valore di causa ben superiore al limite di fr. 8'000.-- posto dall'art. 46 OG
 
Nella misura in cui intendeva prevalersi dell'applicazione arbitraria del diritto federale, la ricorrente doveva farlo nel quadro di tale rimedio, che peraltro ha inoltrato. L'applicazione arbitraria del diritto federale implica infatti a fortiori la sua violazione (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.6.3 e 2.2 ad art. 43 OG). 
2.3.3 La possibilità di far valere i suoi argomenti nel quadro del ricorso per riforma, comporta, per la ricorrente, l'integrale inammissibilità del gravame in oggetto. 
 
In virtù del principio della sussidiarietà assoluta sancito dall'art. 84 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto pubblico è infatti ammissibile solo se l'asserita violazione di diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad un'altra autorità federale. 
3. 
In conclusione, il ricorso di diritto pubblico va dichiarato inammissibile. 
 
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per quanto concerne le spese ripetibili, l'art. 159 cpv. 1 OG stabilisce che il Tribunale federale decide, statuendo sulla contestazione stessa, se e in quale misura le spese della parte vincente saranno sostenute da quella soccombente. Questa norma accorda dunque al tribunale un ampio margine d'apprezzamento. In concreto, gli argomenti esposti dall'opponente non hanno alcun rapporto con la questione che si poneva né con la motivazione della decisione. In simili circostanze, si giustifica di prescindere dall'attribuzione di un'indennità per ripetibili. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 7'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 14 marzo 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: