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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_145/2022  
 
 
Sentenza del 14 marzo 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Hohl, Pontarolo, Giudice supplente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ Sagl, 
patrocinata dall'avv. Nicolò Sala, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro, attestato di lavoro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2022 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (16.2021.8). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 18 marzo 2009 la B.________ Sagl ha assunto A.________ in qualità di " customer service X.________ " con un contratto a tempo determinato fino al 30 settembre 2009. Il 24 settembre 2009 le parti hanno concluso un contratto a tempo indeterminato, in base al quale dal 1° ottobre 2009 la lavoratrice ha funto dapprima da " junior pricing & costing analyst " e dal 1° maggio 2010 da " pricing & costing analyst ". Il 29 settembre 2014 il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro, che è terminato il 18 gennaio 2015.  
B.________ Sagl ha trasmesso ad A.________ due attestati di lavoro intermedi del 14 ottobre 2014 e del 10 novembre 2014 e, dopo talune richieste della lavoratrice, uno finale del 30 gennaio 2015, che costei non ha accettato. Il 16 aprile 2015 ne ha chiesto una rettifica, sottoponendo al datore di lavoro una propria proposta. B.________ Sagl si è rifiutata di emendare l'attestato. 
 
B.  
Con petizione del 26 ottobre 2016, A.________ ha convenuto il datore di lavoro davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, per ottenere una rettifica dell'attestato di lavoro. Ha in particolare chiesto di riformulare la parte riferita allo scioglimento del rapporto di impiego nel seguente modo: 
 
" Il rapporto di lavoro è stato sciolto a seguito di una riorganizzazione del dipartimento finanze, lo stesso è terminato il 18 gennaio 2015, di comune accordo, avendo la signora A.________ trovato un altro impiego ". 
Con risposta del 12 dicembre 2016, la convenuta ha proposto di respingere la petizione sulla richiesta di indicazione del motivo di licenziamento, rifiutandosi di menzionarlo, oppure di indicare il suo vero motivo. Statuendo l'11 gennaio 2021, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha obbligato la convenuta a rilasciare all'attrice un attestato di lavoro parzialmente rettificato. Riguardo allo scioglimento del rapporto di lavoro, il Pretore ha nondimeno adottato la formulazione prospettata dal datore di lavoro, dal seguente tenore: 
 
"Il rapporto di lavoro è stato sciolto con disdetta da parte di B.________ Sagl notificata il giorno 29 settembre 2014. Il rapporto è terminato il 18 gennaio 2015 di comune accordo e rinunciando al preavviso residuo avendo la signora A.________ trovato un altro impiego ". 
 
C.  
Con reclamo dell'11 febbraio 2021, A.________ ha chiesto davanti alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino di annullare la sentenza del Pretore e di riformarla nel senso di accogliere in sostanza la sua petizione e, in subordine, di annullare la decisione di primo grado con rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Statuendo il 24 febbraio 2022, la Corte cantonale ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità. 
 
D.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 28 marzo 2022 al Tribunale federale, denominato " ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale". Con entrambi i rimedi la ricorrente chiede in sostanza di riformare il giudizio impugnato nel senso di condannare il datore di lavoro al rilascio di un attestato di lavoro con la clausola relativa al motivo dello scioglimento del rapporto di lavoro da lei proposta davanti al Pretore. 
 
E.  
Con risposta del 2 giugno 2022, l'opponente chiede il rigetto del gravame. La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. La ricorrente ha replicato il 15 giugno 2022, mentre l'opponente ha duplicato il 1° luglio 2022. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La ricorrente presenta contemporaneamente un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale. 
 
1.1. Il Tribunale federale esamina liberamente, con piena cognizione e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti, l'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 148 I 160 consid. 1; 147 I 89 consid. 1).  
 
1.2. In concreto la controversia trae il suo fondamento da un contratto di lavoro. Si tratta di una causa pecuniaria in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LTF. Nelle cause di carattere pecuniario, il ricorso in materia civile è inammissibile nelle controversie in materia di diritto del lavoro se il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF). Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo di fr. 15'000.--, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).  
 
1.3. Nella fattispecie, la ricorrente ammette che il valore litigioso, stimato dal Pretore in fr. 9'925.--, è inferiore a fr. 15'000.-- (cfr., sulla quantificazione del valore litigioso di un'azione di rettifica di un attestato di lavoro, sentenza 4A_2/2019 del 13 giugno 2019, consid. 7 con riferimenti). Un ricorso in materia civile giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF non è perciò ammissibile.  
 
1.4. Secondo la ricorrente, la controversia riguarderebbe una questione giuridica d'importanza fondamentale. Il suo diritto di vedersi riconosciuto un attestato di lavoro dal contenuto veritiero, conforme a quanto effettivamente successo e alle sue richieste, soggiunge, sarebbe una questione di diritto d'importanza fondamentale, a maggior ragione in un mercato del lavoro attualmente difficile, in cui trovare un'occupazione sarebbe impresa ardua, soprattutto se l'attestato di lavoro omette il motivo del licenziamento.  
 
1.4.1. Secondo la giurisprudenza, una vertenza pone una questione giuridica d'importanza fondamentale quando, per risolvere il caso concreto, è necessario decidere una questione di diritto che solleva un'incertezza particolarmente grave; una tale incertezza esige una chiarificazione urgente da parte del Tribunale federale, autorità giudiziaria suprema investita del compito di sviluppare un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2). La connotazione di questione giuridica d'importanza fondamentale va ammessa in maniera restrittiva (DTF 138 I 143 consid. 1.1.2) e non viene riconosciuta se la medesima questione può riproporsi in qualsiasi momento in un caso con un valore di lite sufficiente (DTF 137 III 580 consid. 1.1; 134 III 267 consid. 1.2.3). La parte ricorrente, che si prevale della natura fondamentale della questione sollevata, deve esporre perché ciò sia il caso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3; 139 III 182 consid. 1.2).  
 
1.4.2. Nella fattispecie, la connotazione di questione giuridica d'importanza fondamentale non può essere riconosciuta, poiché la problematica sollevata dalla ricorrente, ossia l'inserimento del motivo di licenziamento nell'attestato di lavoro, potrebbe riproporsi anche in un caso con un valore di lite sufficiente secondo l'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF (cfr., per dei casi di rettifica dell'attestato di lavoro, anche unita ad altre pretese, sentenze 4A_2/2019, citata, consid. 5; 4A_270/2014 del 18 settembre 2014, consid. 1.1; 4A_187/2010 del 6 settembre 2010, consid. 1.1; 4A_432/2009 del 10 novembre 2009, consid. 1). Peraltro, il tema litigioso non concerne la questione giuridica di sapere se il motivo per cui è stato sciolto il rapporto di lavoro possa essere menzionato o meno nell'attestato di lavoro. La ricorrente chiede infatti che il suo attestato di lavoro sia completato menzionando un motivo di disdetta che per la Corte cantonale non è tuttavia stato accertato. Così argomentando, solleva critiche concernenti l'accertamento dei fatti, insufficienti per fondare l'ammissibilità di un ricorso in materia civile (sentenza 4A_64/2008 del 27 maggio 2008, consid. 1.3).  
 
1.5. In concreto, può per contro essere esaminato nel merito il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Il gravame è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 115 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 in relazione con l'art. 75 cpv. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può solo essere censurata una violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF a cui rinvia l'art. 117 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 135 III 232 consid. 1.2 e rinvii). Le critiche di natura appellatoria sono irricevibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Segnatamente quando lamenta una violazione del divieto d'arbitrio, il ricorrente non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso beneficia di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del tribunale cantonale (DTF 148 II 121 consid. 6.6; 134 II 349 consid. 3; 133 III 585 consid. 4.1). Deve per contro dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2 e rinvii). L'arbitrio non deriva dal semplice fatto che un'altra soluzione sarebbe possibile o addirittura preferibile. Affinché una decisione possa essere annullata in quanto arbitraria, non è sufficiente che sia basata su un ragionamento insostenibile, ma deve anche apparire arbitraria nel suo risultato (DTF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2. Laddove lamenta genericamente la violazione degli art. 330a CO e 157 CPC, la ricorrente non fa valere la lesione di diritti costituzionali. Soltanto una censura di applicazione arbitraria delle citate disposizioni del diritto federale sarebbe infatti proponibile nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 383; HANSJÖRG SEILER, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2a ed. 2015, n. 5 all'art. 116 LTF). Poiché la ricorrente non sostanzia una simile violazione con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, la critica è inammissibile. Sollevando la censura, ella si scosta peraltro dai fatti accertati dai giudici cantonali che, come si dirà nei seguenti considerandi, reggono di fronte alle contestazioni ricorsuali.  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente sostiene che la disdetta del contratto di lavoro da parte dell'opponente sarebbe dovuta ad una ristrutturazione interna della società. Adduce che questo motivo avrebbe perciò dovuto figurare nell'attestato di lavoro.  
 
3.2. Riguardo all'inserimento del motivo dello scioglimento del rapporto d'impiego nell'attestato di lavoro, la Corte cantonale ha ammesso che poteva esservi stata una ristrutturazione aziendale, ma ha reputato la circostanza insufficiente per provare che l'attrice fosse stata licenziata proprio per quel motivo, di modo che l'accertamento dei fatti operato dal Pretore non era manifestamente errato.  
 
4.  
 
4.1. La ricorrente reputa arbitraria la sentenza impugnata, accennando altresì a una violazione del diritto di essere sentita per il fatto che la Corte cantonale non avrebbe considerato determinate prove. Ella si sofferma sullo scopo dell'attestato di lavoro e sul suo contenuto e asserisce che, in concreto, la disdetta sarebbe conseguente a una riorganizzazione del dipartimento finanze della società, come emergerebbe da molte prove e dall'attestato di lavoro finale redatto dal Pretore, in cui lei sarebbe descritta come una dipendente modello e non risulterebbero sue carenze "comunicative". Rimprovera quindi ai giudici cantonali un accertamento arbitrario dei fatti, per aver ignorato il contenuto dell'attestato in parola e per aver ingiustamente ritenuto rilevanti quattro testimonianze favorevoli all'opponente. Sostiene che i precedenti giudici non avrebbero potuto negare un legame fra la riorganizzazione del dipartimento finanze e il suo licenziamento. Per dare ulteriormente corpo alla tesi secondo cui l'unica possibilità ragionevole per il suo licenziamento sarebbe stata quella della riorganizzazione aziendale, l'insorgente accenna ad altri testimoni, che non avrebbero alluso a sue " difficoltà comunicative " e che avrebbero in sostanza confermato un legame tra il suo licenziamento e la riorganizzazione aziendale. Neanche il teste C.________, soggiunge, avrebbe motivato la disdetta con problemi di comunicazione, essendo peraltro notorio che, in presenza di ristrutturazioni, vi sarebbero fluttuazioni del personale. La ricorrente, infine, assevera che chi ha lavorato con lei, non avrebbe mai segnalato problemi di comunicazione e che chi ha evocato sue mancanze di comunicazione, avrebbe negato l'esistenza di una riorganizzazione aziendale, benché altri quattro testimoni fossero di diverso avviso.  
 
4.2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore se è stato svolto in violazione di un diritto costituzionale (art. 118 cpv. 2 e 116 LTF). Conformemente al principio di allegazione appena richiamato, la ricorrente deve quindi spiegare con precisione perché l'accertamento di un fatto rilevante per l'esito del procedimento è manifestamente insostenibile, cioè è in chiara contraddizione con la situazione di fatto, si basa su una svista manifesta o è privo di qualsiasi giustificazione oggettiva (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 136 I 332 consid. 2.2; 133 III 439 consid. 3.2 con rinvii). Se le parti criticano la valutazione delle prove operata dall'istanza inferiore, il Tribunale federale interviene in tale ambito solo se essa è arbitraria. La valutazione delle prove non è già arbitraria se non corrisponde alla rappresentazione del ricorrente, ma solo se è palesemente insostenibile (DTF 141 III 564 consid. 4.1; 135 II 356 consid. 4.2.1). Ciò si verifica se il giudice ha evidentemente frainteso il significato e la portata delle prove, se ha trascurato, senza alcuna ragione di fatto, prove importanti essenziali per la decisione o se ha tratto conclusioni insostenibili sulla base dei fatti accertati (DTF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 264 consid. 2.3; 134 V 53 consid. 4.3). Come visto, la ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato nel gravame perché la valutazione delle prove è arbitraria (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Per la ricorrente, un attestato di lavoro servirebbe a favorire l'avvenire economico del lavoratore e dovrebbe corrispondere alla verità e indicare sia le modalità con cui le parti avrebbero posto fine al rapporto di impiego, sia il motivo del suo scioglimento, qualora - come in concreto - il lavoratore lo richiedesse. Così argomentando, però, ella non si confronta con il giudizio impugnato, né spiega perché esso sarebbe arbitrario. Il rimedio non adempie così gli esposti requisiti di motivazione ed è inammissibile.  
 
4.3.2. La ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di non aver considerato minimamente quanto risulta dall'attestato di lavoro stabilito dal Pretore e di aver dato peso solo a quattro testimonianze favorevoli all'opponente, per nulla credibili, operando in definitiva degli accertamenti incompleti, inesatti e arbitrari. La disdetta, argomenta, non potrebbe che dipendere dalla riorganizzazione del dipartimento finanze della società, visto anche il tenore dell'attestato di lavoro finale redatto dal Pretore, in cui è descritta come una dipendente modello: quel documento, infatti, non alluderebbe a sue mancanze comunicative e confermerebbe ad esempio le sue promozioni nel 2009 e nel 2010, la redditività, la sua qualità di "eccellente risorsa", le sue conoscenze consolidate, le sue spiccate abilità analitiche, il prezioso contributo da lei fornito, la creazione di un nuovo team e l'inserimento di nuove risorse umane da lei istruite, l'esecuzione di servizi efficienti, la massimizzazione da parte sua di tutti i processi interni con grande sicurezza, il suo impegno e la sua completa dedizione al lavoro, nonché responsabilità, indipendenza, determinazione, autonomia, interesse, spirito critico focalizzati ai risultati nel suo operato, affidabilità, onestà, diligenza, serietà, puntualità, dinamicità, flessibilità e disponibilità. Inoltre, quattro testimoni, che non avevano riferito di sue " difficoltà comunicative ", avrebbero in sostanza confermato le sue tesi: per D.________ diverse ristrutturazioni sarebbero effettivamente avvenute; E.________ avrebbe evocato una riorganizzazione del settore finanze a seguito della quale il suo contratto di lavoro sarebbe stato interrotto nell'autunno/inverno del 2014; a detta di F.________, nella seconda metà del 2014 vi sarebbero stati dei cambiamenti all'interno del dipartimento finanze e la riorganizzazione della società avrebbe implicato partenze anche a livelli elevati; secondo G.________, nell'estate/autunno del 2014 vi sarebbe stata una riorganizzazione all'interno del dipartimento finanze; e nemmeno il teste C.________ avrebbe accennato a suoi problemi di comunicazione quale causa del suo licenziamento. Per la ricorrente, infine, sarebbe notorio che, in caso di ristrutturazioni, vi sarebbero delle fluttuazioni del personale.  
 
4.3.3. Sul motivo della disdetta, nel suo reclamo la ricorrente aveva indicato che "dai documenti a disposizione si può vedere chiaramente che una ristrutturazione aziendale è effettivamente avvenuta", riferendosi alla disdetta del rapporto di lavoro e ai verbali di D.________ e di sé stessa. In questa sede, evoca anche fatti emergenti dall'attestato di lavoro rettificato dal Pretore, descritto nel giudizio impugnato, e circostanze narrate da altri testimoni (che hanno deposto sia a suo favore sia a suo sfavore), non menzionate nel reclamo e sulle quali il giudizio impugnato - riferito al motivo dello scioglimento del rapporto di lavoro - è silente. Ciò premesso, la critica ricorsuale disattende le esposte esigenze di motivazione e si avvera inammissibile (cfr. DTF 140 III 86 consid. 2). Per il resto, le valutazioni positive figuranti nel certificato di lavoro stabilito dal Pretore non sono in discussione. Tale documento nulla riferisce sul motivo del licenziamento. Quanto al teste D.________, questi ha sì evocato diverse possibili ristrutturazioni del dipartimento finanze. Non ha però saputo collocare, né descrivere con precisione le modifiche aziendali cui ha accennato, né ha confermato una relazione tra le stesse e la fine del rapporto di lavoro della ricorrente (cfr. suo verbale d'interrogatorio, pag. 2). La Corte cantonale non ha di per sé negato che una ristrutturazione aziendale possa essere avvenuta. In modo sostenibile, ha tuttavia ritenuto che ciò non dimostrava ancora che la ricorrente fosse stata licenziata per tale motivo. Sotto questo profilo, gli accertamenti della Corte cantonale resistono alla critica ricorsuale.  
 
4.3.4. La ricorrente adduce che il certificato di lavoro non conterrebbe tracce di sue "mancanze comunicative". Sostiene che chi ha lavorato con lei non avrebbe mai segnalato problemi di comunicazione, e che coloro che hanno sostenuto una sua mancanza di comunicazione, avrebbero negato l'esistenza di una riorganizzazione aziendale, benché altri quattro testimoni fossero di diverso avviso.  
Che l'attestato di lavoro non includa giudizi negativi sull'interessata, è possibile. La ricorrente stessa riconosce tuttavia come dei testimoni abbiano sostenuto la tesi della mancata comunicazione. È possibile che altri colleghi nulla abbiano riferito al riguardo. Nondimeno, di fronte a dichiarazioni non univoche sulla sua capacità di relazionarsi con i colleghi di lavoro, non appare censurabile la conclusione della Corte cantonale, secondo cui gli accertamenti di fatto operati dal Pretore, che non ha ravvisato spiccate qualità comunicative, non erano manifestamente inesatti. 
 
4.4. L'insorgente rimprovera al Pretore di non avere accertato l'avvenuta ristrutturazione e di non essersi confrontato con le deposizioni, a lei favorevoli, di quattro testimoni, prendendo invece per buone quelle di altri testimoni, i quali, a torto, avrebbero negato una riorganizzazione (H.________), l'avrebbero negata non senza contraddirsi (C.________), oppure non si sarebbero espressi al riguardo (I.________). Ella dubita altresì dell'affidabilità dei testimoni considerati dal Pretore per negare un nesso tra la riorganizzazione del dipartimento finanze e la disdetta, perché essi avrebbero contestato l'esistenza della ristrutturazione aziendale, contrariamente alle dichiarazioni di altri quattro testimoni. Il ricorso è al riguardo inammissibile, oggetto dello stesso potendo essere solo il giudizio dell'ultima istanza cantonale, non quello del primo giudice (art. 114 combinato con l'art. 75 cpv. 1 LTF). È infine parimenti inammissibile, siccome insufficientemente motivata, la censura relativa all'asserita violazione del suo diritto di essere sentita.  
 
5.  
 
5.1. Da quanto precede, segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale, nella misura in cui si rivela ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto.  
 
5.2. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). L'opponente chiede a titolo di ripetibili di questa sede un importo di fr. 6'750.--, corrispondente a 15 ore lavorative rimunerate a fr. 450.-- orari. Richiama al riguardo l'art. 6 del regolamento del 31 marzo 2006 sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale (RS 173.110.210.3). Questa disposizione concerne tuttavia le cause senza valore pecuniario, mentre in concreto la procedura è di carattere pecuniario e il valore litigioso è stato determinato in fr. 9'925.-- in sede cantonale. È pertanto applicabile l'art. 4 del citato regolamento e si giustifica di riconoscere all'opponente un'indennità di fr. 1'800.--.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d 'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 14 marzo 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Gadoni